(massima n. 1)
Il provvedimento con il quale il pretore adito con domanda di reintegrazione nel possesso, per la quale si configuri la competenza del giudice del petitorio ai sensi dell'art. 704 c.p.c., (emessi o denegati in base ad una cognizione sommaria ed in via incidentale i provvedimenti immediati da detto articolo previsti) rimette le parti davanti al giudice del petitorio, ha natura sostanziale di sentenza che decide solo ed esclusivamente sulla competenza, senza alcuna pronuncia di merito, onde č impugnabile unicamente con il regolamento (necessario) di competenza.