(massima n. 1)
La deroga alla competenza esclusiva attribuita al pretore in materia possessoria, nel caso di pendenza tra le stesse parti di un giudizio petitorio relativo alla cosa oggetto della tutela possessoria, va ravvisata soltanto in relazione ai giudizi in cui si converta sul diritto di proprietą o su altro diritto reale e non anche a quelli aventi ad oggetto la cosa per cui si controverte nel giudizio possessorio, ma originati da pretese di carattere restitutorio o di altro genere, fondate su rapporti obbligatori.