(massima n. 1)
Introdotto il procedimento per la tutela cautelare d'urgenza, ed instaurato il conseguente giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal pretore, la pendenza del giudizio petitorio, ai fini dell'operativitā degli artt. 704 e 705 del codice di rito, č determinata dalla notificazione del ricorso ex art. 700 c.p.c. e non anche dalla notificazione della citazione per il giudizio di merito, in quanto, pur essendo il giudizio cautelare d'urgenza distinto ed autonomo rispetto a quello petitorio, tra l'uno e l'altro procedimento non č dato ravvisare soluzione di continuitā, attesa la stretta connessione ed interdipendenza tra giudizio di merito e giudizio cautelare, la cui funzione soltanto strumentale, sussidiaria e propedeutica traspare dal relativo provvedimento il cui contenuto, meramente anticipatorio, č destinato ad essere sostituito dalla definitiva decisione adottata nel giudizio petitorio.