(massima n. 1)
Qualora il pretore, adito con azione di reintegrazione nel possesso, ravvisi la competenza del tribunale, davanti al quale sia pendente giudizio petitorio, e rimetta a questi la causa ai sensi dell'art. 704 primo comma c.p.c., senza emettere provvedimenti interinali, il giudice istruttore del tribunale, cui venga richiesto di adottare detti provvedimenti, ove non ritenga sussistere la competenza del tribunale, deve rimettere la causa al collegio e non può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 45 c.p.c., dato che la legittimazione in proposito spetta esclusivamente al giudice che potrebbe determinare un a situazione di conflitto sulla competenza in quanto munito del potere di emanare sentenze.