(massima n. 1)
L'art. 704 c.p.c. nel disporre che le azioni possessorie per fatti che avvengano durante la pendenza del giudizio petitorio devono essere proposte davanti al giudice di quest'ultimo, pone in essere una deroga per ragioni di connessione alla competenza funzionale devoluta al pretore in materia possessoria e pertanto la norma, dovendo interpretarsi restrittivamente, non può implicare il sacrificio del doppio grado di giurisdizione, onde il pretore non può declinare la propria competenza a favore del giudice del petitorio quando questo penda in grado di appello.