(massima n. 1)
Qualora il proprietario di un fondo agisca in via petitoria nei confronti del vicino, denunciando che questi ha realizzato un fabbricato senza rispettare la distanza legale da suoi immobili (gią costruiti), e, successivamente, detto convenuto in sede petitoria agisca in via possessoria per la manutenzione nel possesso di quel fabbricato, in relazione ad una costruzione intrapresa dall'altro contendente senza l'osservanza della distanza legale, deve escludersi che la competenza del pretore sulla domanda possessoria possa trovare deroga in favore del giudice del procedimento petitorio, secondo la previsione dell'art. 704 c.p.c., in considerazione della diversitą degli immobili oggetto dell'uno e dell'altro giudizio.