(massima n. 1)
Il giudice del petitorio, al fine di ritenere inammissibile la domanda proposta davanti a lui dalla parte preventivamente convenuta in giudizio possessorio, deve accertare soltanto il fatto della pendenza e della preesistenza di quest'ultimo giudizio, senza compiere alcuna indagine in ordine alla regolaritą della notificazione del ricorso in possessorio, che spetta esclusivamente al giudice del relativo giudizio, tranne che non si tratti di una radicale inesistenza dell'atto, che non consenta neppure di identificare l'attore in petitorio con il convenuto nel giudizio possessorio.