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Articolo 130 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Redazione del processo verbale

Dispositivo dell'art. 130 Codice di procedura civile

Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice [disp. att. 46, 84 3].

Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere (1) (2); di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte(3).

Note

(1) Si ha nullità del processo verbale quando manchi contemporaneamente la firma del cancelliere e del giudice. Diversamente, la mancanza della sola sottoscrizione del cancelliere non rende il processo verbale nullo poichè con la sottoscrizione del giudice viene ugualmente raggiunto lo scopo di attribuire pubblica fede al verbale stesso.
(2) I vizi che possono caratterizzare il processo verbale, consistenti in errori materiali ed omissioni potranno essere sanati, nel corso della verbalizzazione, tramite correzioni, aggiunte, soppressioni o modificazioni, fatte in calce all'atto, con nota di richiamo ed interlinando la parte soppressa o modificata, senza renderla illegibile.
(3) Il provvedimento del giudice con cui, successivamente alla chiusura del verbale di udienza, viene disposta la riapertura del verbale stesso, implica la revoca del provvedimento già pronunciato di fissazione dell'udienza successiva con immediata trattazione della causa. E' bene precisare che, ai fini della validità della riapertura dell'udienza, è necessaria, pena la sua nullità, la pronuncia della riapertura in presenza del difensore di controparte, salva la comunicazione d'ufficio a quest'ultimo del provvedimento stesso.

Spiegazione dell'art. 130 Codice di procedura civile

Si definisce processo verbale quell’atto che viene compilato da un pubblico ufficiale e volto a fare fede delle operazioni compiute e delle dichiarazioni ricevute da lui o da un altro pubblico ufficiale.
L’art. 4 del D.P.R. 13.02.2001 dispone che tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti con documenti informatici sottoscritti con firma digitale dalle parti o dal giudice ovvero, nel caso di processi verbali, dal cancelliere; il documento informatico, infatti, costituisce una variante del documento scritto.

In quanto vero e proprio atto processuale, la sua disciplina è espressamente prevista dal codice di rito.
Dispone il primo comma della norma che il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice; egli deve sottoscriverlo e darne lettura agli intervenuti, salvo che la legge disponga diversamente.
Anche gli intervenuti devono sottoscriverlo e la mancanza della loro sottoscrizione, nel caso in cui non abbiano voluto o potuto provvedervi, deve risultare dallo stesso verbale.
Deve farsi tuttavia constatare che nella pratica forense raramente il processo verbale viene redatto dal cancelliere, in quanto vi provvede direttamente il giudice o i procuratori delle parti dietro dettatura sempre del giudice.

La lettura del processo verbale di udienza, secondo quanto previsto dal secondo comma della norma in esame, è prevista solo in caso di espressa istanza di parte, mentre negli altri casi essa è obbligatoria e deve essere svolta dal cancelliere se vi sono altri intervenuti (ciò che si legge all’art. 126 del c.p.c.).

In ordine al contenuto che il processo verbale deve avere, occorre fare riferimento al primo comma dell’art. 126 c.p.c., secondo cui esso deve contenere l’indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiute, oltre che la descrizione delle attività svolte, delle rilevazioni fatte e delle dichiarazioni ricevute.
Al contenuto del processo verbale fanno anche riferimento l’art. 44 delle disp. att. c.p.c., il quale precisa che alla sua redazione vi provvede il cancelliere indicando tutti gli atti che compie con l’intervento di terzi interessati, ed il secondo comma dell’art. 180 del c.p.c., in cui è detto che “della trattazione della causa si redige processo verbale, nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronuncia in udienza”.

Oltre che redatti in lingua italiana (così art. 122 del c.p.c.), i verbali devono essere scritti in carattere chiaro e facilmente intellegibile, in continuazione, senza spazi bianchi e senza alterazioni o abrasioni (così art. 46 delle disp. att. c.p.c.). Precisa quest’ultima norma che “le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all’atto, con nota di richiamo, senza cancellare la parte soppressa o modificata”.
Ai sensi del secondo comma dell’art. 168 del c.p.c. i verbali di udienza devono essere conservati dal cancelliere nel fascicolo d’ufficio.

Secondo parte della dottrina, fatta eccezione per i casi in cui il processo verbale è requisito essenziale dell’atto (es. la conciliazione giudiziale), in caso di omessa redazione del processo verbale, per il principio della oralità del processo e della liberta delle forme, non si avrà inesistenza giuridica dell’attività processuale non documentata, purchè sia possibile ottenere aliunde la prova dell’attività che è stata posta in essere e non documentata.

Un diverso e contrastante orientamento, invece, ritiene che la mancata redazione del processo verbale o la sua redazione in forma incompleta, costituisca causa dell’inesistenza giuridica dell’atto, partendo dal presupposto che la sua redazione non sarebbe richiesta ad probationem, bensì ad substantiam.

Dottrina e giurisprudenza, inoltre, sono state chiamate ad affrontare il problema della falsità del processo verbale, giungendo a tesi contrapposte.
I contrasti interpretativi nascono dal fatto che il verbale di udienza è un atto pubblico, il quale, come tale, fa piena prova fino a querela di falso; di contro, però, si fa osservare che la disciplina della querela di falso, dettata dalla legge processuale, è tale da non potersi applicare all’impugnazione di un verbale, in quanto presuppone che il documento impugnato sia prodotta dalla parte e che questa possa disporre della sua utilizzazione.
Ciò non può valere per i verbali di udienza, che sono atti d’ufficio, sottratti alla disponibilità delle parti.
Per tale ragione, la prevalente dottrina ritiene che il verbale, in quanto atto pubblico, sia contrastabile con la querela di falso, a cui non sarebbe applicabile la relativa disciplina processuale. Se la sua falsità influenza la decisione del giudice, la medesima dovrà farsi valere con l’impugnazione della sentenza, poiché si traduce in motivo di nullità della sentenza.
Ciò comporta che la querela di falso dovrebbe essere proposta con lo stesso atto di impugnazione, sottoscritto anche dalla parte personalmente ex art. 221 comma 2 c.p.c.; il relativo giudizio, poi, sarebbe rimesso al tribunale competente ex art. 9 del c.p.c. e, considerato il suo carattere pregiudiziale rispetto a quello di impugnazione della sentenza per nullità, quest’ultimo dovrebbe essere sospeso fino alla formazione del giudicato ex art. 227 del c.p.c..

L’omessa sottoscrizione da parte del giudice e del cancelliere determinano la mancanza di un requisito previsto dalla legge come costitutivo del processo verbale.
Tuttavia, tale sottoscrizione non rileva per la sua esistenza materiale come nel caso della sentenza, ma solo come fatto volto a provare la provenienza del verbale dal pubblico ufficiale abilitato alla sua documentazione; ciò comporta che, qualora si riesca in qualunque modo a dimostrare la regolare provenienza del processo verbale dall’organo abilitato alla documentazione, il medesimo dovrà considerarsi esistente ed in grado di produrre i suoi effetti tipici.

Nessuna conseguenza, invece, può attribuirsi al difetto di sottoscrizione delle parti intervenute allorquando il processo verbale risulti comunque regolare.

Non determina nullità del verbale la mancata indicazione della data, in quanto la stessa può sempre desumersi dal ruolo; nel caso di contrasto tra data risultante dal verbale e quella risultante dal ruolo, viene preferita la prima (l’altra ha efficacia meramente ricognitiva).
La mancata sottoscrizione dei testimoni, invece, costituisce mera irregolarità della prova testimoniale e non nullità della stessa.

I processi verbali devono essere conservati in originale dal cancelliere e ad essi si applicano le norme dettate per la conservazione ed il rilascio degli atti processuali (in particolare, per il rilascio di copie autentiche si applicano gli artt. 743 e ss. c.p.c., mentre per la collazione l’art. 746 del c.p.c.).

Esso costituisce valido titolo ai fini della trascrizione, dovendosi ciò desumere dal disposto dell’art. 2657 del c.c. e dalla circostanza che ha natura di atto pubblico; non può essere utilizzato, invece, ai fini dell’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, possibile solo in forza di sentenza e di altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce espressamente tale effetto (sarà, dunque, necessario che il creditore, sulla base del processo verbale, ottenga un decreto ingiuntivo, in forza del quale potrà iscrivere l’ipoteca giudiziale).

Alcuni processi verbali, inoltre, possono legittimare una esecuzione per consegna o rilascio o il soddisfacimento forzato di un credito pecuniario, e ciò nel caso in cui tale efficacia sia ad essi attribuita direttamente dalla legge o con provvedimento del giudice.
Costituisce titolo esecutivo anche il verbale di conciliazione che si conclude dinanzi al consulente tecnico d’ufficio (nel momento in cui viene inserito nel fascicolo d’ufficio).
In tutti questi casi sarà comunque necessaria la spedizione in forma esecutiva ex artt. 475 e ss. c.p.c.

Se un processo verbale viene smarrito o distrutto, si ricorre alla sua surrogazione con una copia autentica; in mancanza di questa, sarà necessario procedere ad una sua ricostruzione.
Dopo la loro formazione e chiusura non è consentito correggere i processi verbali, mentre ne è consentita la loro rinnovazione.

Per quanto concerne i verbali degli ausiliari del giudice, occorre dire che il consulente tecnico è chiamato a redigere processo verbale delle sue indagini solo quando alle stesse abbia partecipato anche il giudice, mentre l’ufficiale giudiziario deve sempre redigere verbale delle operazioni di pignoramento che compie (non costituiscono verbale le relate di notifica).

Massime relative all'art. 130 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 8874/2011

La mancata sottoscrizione del verbale d'udienza da parte del dichiarante non determina la nullità dell'atto, ma una mera irregolarità, ai sensi dell'art. 126 c.p.c., tenuto conto che le nullità degli atti processuali sono solo quelle previste dalla legge e che la mancata sottoscrizione della parte personalmente intervenuta in udienza non riceve specifica sanzione normativa, conservando il verbale l'efficacia probatoria di atto pubblico che fa fede fino a querela di falso della sua provenienza dal giudice che lo forma in qualità di pubblico ufficiale e delle dichiarazioni in esso riportate ancorchè non sottoscritte.

Cass. civ. n. 10282/2010

Quando vi è coincidenza tra la composizione del collegio giudicante, risultante dal verbale dell'udienza di discussione della causa, redatto dal cancelliere, e quella indicata nell'intestazione della sentenza, sottoscritta dal presidente del collegio e dall'estensore, le risultanze di detti atti, che ex art. 2700 c.c. fanno fede, quanto alla composizione del collegio giudicante, fino a querela di falso, possono essere superate unicamente con il positivo esperimento della querela di falso medesima.

Cass. civ. n. 22841/2006

In carenza di una specifica comminatoria di nullità, il mancato rispetto delle norme relative alla dettatura e alla redazione del processo verbale (artt. 57 e 130 c.p.c.) non vizia l'udienza civile e non rende gli atti in essa compiuti inidonei al raggiungimento del loro scopo, tenuto conto, altresì, che con la sottoscrizione del giudice viene ugualmente soddisfatta la finalità sostanziale di attribuire pubblica fede a quanto documentato nel verbale medesimo.

Cass. civ. n. 13763/2002

Una volta sottoscritto dal presidente del collegio e dal cancelliere, il verbale d'udienza, comunque redatto (e perciò anche eventualmente mediante l'apposizione di timbri recanti diciture prefissate), attesa validamente tutto quanto è in esso contenuto e quindi anche la presenza dei procuratori delle parti; la sua validità documentale può pertanto essere inficiata soltanto attraverso il giudizio di falso.

Cass. civ. n. 1884/1996

La parte la quale lamenti che in udienza è stata omessa, in violazione dell'art. 126 c.p.c., la verbalizzazione dell'indicazione delle persone intervenute e delle relative dichiarazioni e richieste, non può dolersi in sede di impugnazione del mancato esame di quelle richieste, non risultanti dal processo verbale redatto a norma dell'art. 130 c.p.c., ma ha l'onere di proporre querela di falso, atteso che il verbale di udienza, in quanto atto pubblico, fa piena prova delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta essere state rese in sua presenza (art. 2700 c.c.).

Cass. civ. n. 9411/1992

La mera mancanza della sottoscrizione da parte del giudice istruttore e del cancelliere del verbale dell'udienza di rimessione della causa al collegio per la discussione non comporta la nullità anche della sentenza che definisce il giudizio, ove il tenore della decisione non dipenda da tale adempimento formale, dovendo trovare applicazione il principio di cui all'art. 159 c.p.c. secondo cui la nullità di un atto non comporta quella degli atti successivi che ne sono indipendenti.

Cass. civ. n. 1071/1987

Per contestare le risultanze del verbale di udienza in ordine alle indicate circostanze di tempo e di luogo ed eccepire la omessa attestazione nel detto verbale di fatti processualmente rilevanti — quali la sopravvenuta impossibilità oggettiva (o per disposizione del giudice) di libero accesso in aula al momento della lettura del dispositivo della sentenza — è necessaria una impugnativa di falso dell'atto pubblico rappresentato dal verbale suddetto.

Cass. civ. n. 888/1987

La mancata assistenza del cancelliere nella formazione del processo verbale d'udienza non importa l'inesistenza o la nullità dell'atto, in quanto la funzione del cancelliere ha soltanto natura integrativa di quella del giudice, essendo esplicata in concorso con essa; né, comunque, la predetta mancanza incide sulla idoneità dell'atto al concreto raggiungimento degli scopi cui è destinato. (Nella specie, i giudici del merito — la cui decisione è stata confermata dalla Suprema Corte in base all'enunciato principio — hanno ritenuto che la previsione di uno sciopero del personale di cancelleria non giustificava la mancata presenza del difensore, alla udienza per quel giorno fissata ed in sua assenza tenuta, peraltro, con l'assistenza di cancelliere non aderente allo sciopero).

Cass. civ. n. 2826/1986

Con riguardo al processo esecutivo (come di ogni altro procedimento giurisdizionale) la validità del processo verbale, che documenta il compimento di determinati atti della procedura, postula la formalizzazione e la sottoscrizione del documento da parte degli organi che ne sono oggettivamente autori, ma non anche una relazione di necessaria contestualità o di immediata consecutività tra il compimento dell'atto e la sua verbalizzazione e sottoscrizione da parte del giudice e del cancelliere. Pertanto non è affetto da nullità l'atto processuale (nella specie, gara per l'aumento del sesto ed aggiudicazione) il cui verbale sia stato redatto o sottoscritto dopo un certo tempo dall'avverarsi dell'atto, né lo stesso può essere impugnato con querela di falso ove non sia contestata la sua corrispondenza alla effettiva realtà processuale, né la sua debita provenienza.

Cass. civ. n. 3364/1985

Le conclusioni definitive possono essere contenute in un foglio separato dal processo verbale ed a questo allegato, né è necessario che tale foglio sia sottoscritto dal giudice o dal cancelliere, essendo sufficiente che della circostanza si dia atto nel verbale di udienza, il quale fa piena prova di quanto il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza.

Cass. civ. n. 28390/1984

Nel contrasto fra la data indicata dal cancelliere nel verbale di udienza e quella risultante dal ruolo, occorre dare prevalenza alla prima, in quanto le annotazioni contenute nel ruolo hanno funzione meramente ricognitiva dei dati risultanti dall'atto originario.

Cass. civ. n. 1639/1984

Il verbale d'udienza fa fede sino a querela di falso, senza che l'eventuale mancata assistenza del cancelliere nella formazione di esso ovvero il difetto di sottoscrizione da parte dello stesso incida sul concreto raggiungimento degli scopi cui l'atto è destinato e comporti inesistenza o nullità dello stesso. (Nella specie, si contestava che il pretore avesse dato lettura del dispositivo della sentenza in udienza, così come risultante dal verbale della stessa).

Cass. civ. n. 290/1984

L'omessa sottoscrizione del verbale di udienza da parte del cancelliere, ai sensi degli artt. 126 e 156, primo comma, c.c. e dell'art. 44 disp. att. stesso codice, non determina la nullità del processo.

Cass. civ. n. 3599/1983

La mancata assistenza del cancelliere nella formazione del processo verbale di udienza e il difetto di sottoscrizione, da parte dello stesso, del verbale non comportano l'inesistenza o la nullità dell'atto, perché la funzione del cancelliere ha soltanto natura integrativa di quella del giudice e, comunque, tali mancanze non incidono sull'idoneità dell'atto al concreto conseguimento degli scopi ai quali è destinato.

Cass. civ. n. 1971/1981

Essendo il verbale di udienza un atto che fa fede fino a querela di falso, la proposizione di questa è indispensabile ai fini della dimostrazione che la composizione del collegio che ha assunto la causa in decisione (e che risulta aver emesso la sentenza) sia stata in realtà diversa da quella indicata da detto verbale.

Cass. civ. n. 1819/1971

In ipotesi di non rispondenza al vero di verbali di udienza redatti nel processo, per falsità materiale o ideologica, il giudice civile ha il potere-dovere di farne rapporto al procuratore della repubblica, ai sensi dell'art. 3 c.p.p., e, qualora egli ometta tale rapporto, le parti hanno facoltà di denunciare il fatto all'autorità giudiziaria competente ma è improponibile, contro quei verbali, la querela di falso civile, perché, mentre tale querela presuppone che il documento impugnato sia prodotto dalla parte e che questa possa disporre della sua utilizzazione, invece i verbali di udienza, destinati a documentare le attività svolte dall'ufficio giudiziario e dalle parti nel processo, non possono essere da questo eliminati, né in tutto né in parte, a discrezione di uno dei contendenti, nessuno dei quali ha, su di essi, un qualsiasi potere dispositivo.

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