(massima n. 1)
In carenza di una specifica comminatoria di nullitą, il mancato rispetto delle norme relative alla dettatura e alla redazione del processo verbale (artt. 57 e 130 c.p.c.) non vizia l'udienza civile e non rende gli atti in essa compiuti inidonei al raggiungimento del loro scopo, tenuto conto, altresģ, che con la sottoscrizione del giudice viene ugualmente soddisfatta la finalitą sostanziale di attribuire pubblica fede a quanto documentato nel verbale medesimo.