(massima n. 1)
La mancata assistenza del cancelliere nella formazione del processo verbale d'udienza non importa l'inesistenza o la nullità dell'atto, in quanto la funzione del cancelliere ha soltanto natura integrativa di quella del giudice, essendo esplicata in concorso con essa; né, comunque, la predetta mancanza incide sulla idoneità dell'atto al concreto raggiungimento degli scopi cui è destinato. (Nella specie, i giudici del merito — la cui decisione è stata confermata dalla Suprema Corte in base all'enunciato principio — hanno ritenuto che la previsione di uno sciopero del personale di cancelleria non giustificava la mancata presenza del difensore, alla udienza per quel giorno fissata ed in sua assenza tenuta, peraltro, con l'assistenza di cancelliere non aderente allo sciopero).