(massima n. 1)
Con riguardo al processo esecutivo (come di ogni altro procedimento giurisdizionale) la validità del processo verbale, che documenta il compimento di determinati atti della procedura, postula la formalizzazione e la sottoscrizione del documento da parte degli organi che ne sono oggettivamente autori, ma non anche una relazione di necessaria contestualità o di immediata consecutività tra il compimento dell'atto e la sua verbalizzazione e sottoscrizione da parte del giudice e del cancelliere. Pertanto non è affetto da nullità l'atto processuale (nella specie, gara per l'aumento del sesto ed aggiudicazione) il cui verbale sia stato redatto o sottoscritto dopo un certo tempo dall'avverarsi dell'atto, né lo stesso può essere impugnato con querela di falso ove non sia contestata la sua corrispondenza alla effettiva realtà processuale, né la sua debita provenienza.