(massima n. 1)
La parte la quale lamenti che in udienza è stata omessa, in violazione dell'art. 126 c.p.c., la verbalizzazione dell'indicazione delle persone intervenute e delle relative dichiarazioni e richieste, non può dolersi in sede di impugnazione del mancato esame di quelle richieste, non risultanti dal processo verbale redatto a norma dell'art. 130 c.p.c., ma ha l'onere di proporre querela di falso, atteso che il verbale di udienza, in quanto atto pubblico, fa piena prova delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta essere state rese in sua presenza (art. 2700 c.c.).