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Articolo 187 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti

Dispositivo dell'art. 187 Codice della strada

1. Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186 bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186 bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186 bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224 ter(2).

1-bis. Se il conducente dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222(2).

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.

1-quater. l'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui ai commi 2-bis e 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili(2).

2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 danno esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale, prelevati secondo le direttive fornite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero della salute. Gli accertamenti tossicologici sui campioni di fluido del cavo orale prelevati sono compiuti da laboratori certificati, in conformità ai metodi applicati per gli accertamenti tossicologici forensi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di incidente, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso(2).

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo di campioni di fluido del cavo orale ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso(2).

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni, impedendo immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, è fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore(2).

5-ter. Qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere agli accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5 e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono impedire immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, è fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo. Il prefetto, sulla base dell'esito positivo degli accertamenti qualitativi di cui al comma 2, dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida positivo ai predetti accertamenti qualitativi si sottoponga alla visita medica di cui all'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 119, comma 5, nel caso in cui l'accertamento di cui all'articolo 119, comma 4, attesti l'inidoneità del conducente alla guida, è sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell'articolo 130. L'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca(2).

6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis ovvero della certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie di cui ai commi 3, 4 e 5, dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida che ha guidato dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope si sottoponga alla visita medica di cui all'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni, e dispone, in via cautelare, la sospensione della patente fino all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalità indicati dal regolamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 119, comma 5, nel caso in cui l'accertamento di cui all'articolo 119, comma 4, attesti l'inidoneità del conducente alla guida, è sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell'articolo 130. L'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data del provvedimento di revoca(2).

6-bis. Il conducente minore degli anni ventuno, nei confronti del quale siano stati accertati i reati di cui ai commi 1 e 8, se non ne sia già titolare al momento del fatto di reato, non può conseguire una patente di guida, neanche per conversione di patente rilasciata all'estero ai sensi dell'articolo 136, prima del compimento del ventiquattresimo anno di età. Qualora, al momento della commissione dei reati di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, il conducente sia munito di autorizzazione a esercitarsi ai sensi dell'articolo 122, le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente previste dal presente articolo si applicano anche all'autorizzazione all'esercitazione di guida e l'interessato non può conseguire una nuova autorizzazione a esercitarsi fino al compimento del ventiquattresimo anno di età(2).

6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, quando i reati di cui ai commi 1 e 8 sono commessi da persona non munita di patente di guida, in luogo della sospensione cautelare della patente ai sensi dell'articolo 223 si applica il divieto di conseguirla, anche per conversione di patente rilasciata all'estero di cui all'articolo 136, per un periodo da uno a due anni. Per i medesimi reati di cui al primo periodo, commessi da persona non munita di patente di guida, quando ai sensi delle disposizioni del presente articolo dovrebbero essere disposte le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida o della revoca di essa, in luogo di tali sanzioni si applica il divieto di conseguire la patente, rispettivamente, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione o per i tre anni successivi all'accertamento dei predetti reati(2).

6-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126, nei casi in cui sia stata disposta la visita medica ai sensi dei commi 6 e 8 del presente articolo, qualora il conducente sia ritenuto idoneo alla guida, la durata della validità della patente non può essere superiore a un anno. Alla successiva conferma, la durata della validità della patente non può eccedere tre anni e cinque anni alle conferme successive(2).

7. [Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.](1)

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone, in ogni caso, la sospensione della patente, in via cautelare, fino all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento(2).

8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

Note

(1) Comma abrogato dall'art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117.
(2) La L. 25 novembre 2024, n. 177 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 187, commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 5-bis, 6, 8 e rubrica e l'introduzione dei commi 5-ter, 6-bis, 6-ter e 6-quater all'art. 187.

Massime relative all'art. 187 Codice della strada

Cass. civ. n. 27825/2017

La sospensione della patente in caso di rifiuto a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti costituisce, all’evidenza, una misura di carattere preventivo e natura cautelare, che trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell’immediato, il conducente del veicolo che non abbia rispettato l’obbligo di sottoporsi a visita medica, possa con la sua condotta arrecare pregiudizio o porre in pericolo altri soggetti.

Cass. pen. n. 43486/2017

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del cod. strada), lo stato di alterazione del conducente dell’auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’accertamento dell’assunzione di cannabinoidi, il riscontro dell’analisi compiuto sulle urine in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto sul conducente, costituiti da pupille dilatate, stato di ansia ed irrequietezza, difetto di attenzione, ripetuti conati di vomito, detenzione di involucri contenenti hashish).

Cass. pen. n. 19035/2017

L’alterazione richiesta per l’integrazione del reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 187 cod. strada, esige l’accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall’assunzione delle predette sostanze, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione.

Cass. pen. n. 12197/2017

Il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari sull’eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall’uso di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 187, comma quinto cod. strad., è configurabile esclusivamente nel caso in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto delle predette sostanze e gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l’obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima l’intimazione all’imputato di farsi accompagnare presso una struttura sanitaria, non avendo gli operanti effettuato preventive prove attraverso strumentazione portatile e non essendo stati esplicitati altri elementi che lasciassero ritenere uno stato di alterazione psico-fisica da uso di sostanze stupefacenti).

Cass. pen. n. 32416/2016

La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell’attività, mediante i criteri di ragguaglio dettati dall’art. 58 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Fattispecie di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, in cui la Corte ha osservato che la limitazione della libertà personale subita da chi abbia espletato attività lavorativa nell’interesse della collettività costituisce sanzione detentiva espiata e non, invece, misura alternativa alla carcerazione secondo la disciplina dettata per gli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario).

Cass. pen. n. 26168/2016

In tema di revoca della patente per il reato di guida in stato di alterazione da stupefacenti, ai fini della realizzazione della condizione di «recidiva nel biennio», rileva la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si procede, e non la data di commissione dello stesso.

Cass. pen. n. 15936/2016

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell’auto venga accertato attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, trattandosi di verifica che richiede conoscenze tecniche specialistiche per l’individuazione e la quantificazione della sostanza; è tuttavia possibile prescindere da tali accertamenti in presenza di specifiche ammissioni da parte dell’imputato circa l’assunzione di sostanze psicotrope al momento della guida.

Cass. pen. n. 1880/2016

In caso di patteggiamento relativo ai reati di omicidio colposo e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, da cui sia derivato un incidente stradale, qualora il giudice abbia applicato erroneamente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, anziché quella della revoca, che consegue per legge, ricorre un errore di diritto che, sulla base dello specifico motivo di gravame presentato dal P.M., può essere corretto dalla Corte di Cassazione con l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e con la diretta applicazione della revoca della patente.

In caso di concorso tra i reati di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti da cui sia derivato un incidente stradale e l’omicidio colposo, trovano simultanea applicazione le fattispecie sanzionatorie previste dagli artt. 187, comma primo bis, e 222 cod. strada che prevedono la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, attesa la clausola di salvezza che chiude l’art. 187, comma primo bis, cod. strada.

Cass. pen. n. 36777/2015

In tema di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, per la configurabilità della circostanza aggravante di aver causato un incidente, è sufficiente che si verifichi l’urto del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sia necessaria la constatazione di danni a persone o cose, di talché basta qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni. (In motivazione la S.C. ha sottolineato la piena sovrapponibilità della disposizione contenuta nell’art. 187, comma primo bis, a quella di cui all’art. 186, comma secondo bis, cod. strada, che prevede la medesima circostanza aggravante per il reato di guida in stato di ebbrezza).

Cass. pen. n. 24055/2015

Quando è stato emesso decreto penale di condanna, la successiva richiesta del difensore del condannato di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall’art. 187, comma ottavo bis D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, deve essere proposta nell’ambito dell’eventuale giudizio di opposizione, ma non può costituire oggetto di un’autonoma istanza formulata per ottenere la modifica del decreto, da parte del giudice per le indagini preliminari, poiché questi, una volta emesso il provvedimento, si spoglia dei poteri decisori sul merito dell’azione penale. (Fattispecie in tema di reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti relativi alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti).

Cass. pen. n. 16387/2015

La sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 187, comma 8-bis, cod. strada, non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali ma è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice in ordine alla meritevolezza dell’imputato ad ottenerla.

Cass. pen. n. 39160/2013

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 187 cod. strada, non è sufficiente che l’agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione. (In motivazione la Corte ha escluso che la prova della condotta illecita potesse desumersi dall’andatura barcollante dell’imputato, sufficiente per giustificarne la sottoposizione agli accertamenti medico-legali ma non per l’attestazione dello stato di alterazione).

Cass. pen. n. 6995/2013

Ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente può essere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza che sia necessario espletare una analisi su campioni di diversi liquidi fisiologici. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta sufficiente l’analisi delle urine unitamente allo stato confusionale dell’imputato riscontrato al momento del fatto).

Cass. pen. n. 3313/2012

Sussiste concorso materiale delle contravvenzioni previste dagli artt. 186 e 187 Cod. Strada nel caso in cui il soggetto si ponga alla guida di un veicolo sotto l’influenza sia dell’alcool che di sostanze stupefacenti.

Cass. pen. n. 15811/2011

La competenza per materia in relazione al reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti appartiene al tribunale in composizione monocratica e non al giudice di pace.

Cass. pen. n. 12406/2010

La confisca dell’autovettura, prevista dall’art. 187 cod. strada, come modificato dall’art. 4, D.L. n. 92 del 2008, conv. con mod., in L. n. 125 del 2008, si applica anche alle condotte poste in essere prima dell’entrata in vigore della novella.

Cass. pen. n. 11848/2010

Ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell’auto venga accertato attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, trattandosi di verifica che richiede conoscenze di tipo tecnico-specialistico per l’individuazione e la quantificazione della sostanza. (Nella fattispecie, relativa all’esito positivo di un test privo dell’indicazione del valore di concentrazione della sostanza rinvenuta nei liquidi, la S.C. ha precisato che il risultato dell’analisi doveva necessariamente interpretarsi alla luce del contesto in cui il fatto si era verificato, ed in particolare del rinvenimento di una sostanza stupefacente avente principio attivo compatibile con quello risultante dalle analisi).

Cass. pen. n. 41796/2009

Il reato di guida in stato di ebbrezza è integrato dalla condotta di guida in stato d’alterazione psicofisica determinato dall’assunzione di sostanze e non già dalla condotta di guida tenuta dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, sicché ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che l’agente abbia guidato in stato d’alterazione causato da tale assunzione. (In motivazione, la S.C. ha affermato che, mentre per la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente la prova sintomatica dell’ebbrezza o che il conducente abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nel comma secondo dell’art. 186 cod. strada, per la configurabilità del reato ex art. 187 cod. strada è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica).

Cass. pen. n. 23053/2009

Spetta al giudice di pace la competenza per il delitto di lesioni colpose derivanti da violazione delle norme relative alla circolazione stradale in tutte le ipotesi perseguibili a querela di parte, con l’eccezione — introdotta dall’art. 3 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92 convertito nella legge 24 luglio 2008 n. 125 — delle fattispecie di lesioni gravi e gravissime procurate in stato di ebbrezza da alcolici o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti con violazione degli artt. 186 e 187 del Codice della strada.

Cass. pen. n. 9986/2009

In tema di successione di leggi nel tempo, il principio di irretroattività della legge penale opera con riguardo alle norme incriminatrici e non anche alle misure di sicurezza, sicché la confisca obbligatoria del veicolo, con il quale sia stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a g. 1,5 per litro, trova applicazione anche relativamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 4 della L. n. 125 del 2008, che l'ha introdotta.

Cass. pen. n. 14803/2006

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 c.d.s.), è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell’auto venga accertato nei modi previsti dal comma secondo dello stesso articolo, attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici. Deve escludersi, invece, che lo stato di alterazione possa essere desunto da elementi sintomatici esterni, come invece è ammesso per l’ipotesi di guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186 c.d.s.), in quanto l’accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze.

Cass. pen. n. 11367/2006

Poiché le fattispecie contravvenzionali previste dagli artt. 186 e 187 cod. strada, che puniscono, rispettivamente, chi si pone alla guida in stato di alterazione causato dall’uso dell’alcool e chi si pone alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, hanno ciascuna un proprio campo di applicazione in quanto regolano una specifica e diversa situazione in cui assume importanza la causa dell’alterazione, non può ritenersi che, allorché un soggetto si ponga alla guida di un veicolo sotto l’influenza di entrambe le sostanze, si verta in un’ipotesi di concorso formale di reati; si tratta, invece, di azioni distinte, solo in parte coincidenti, la cui commissione dà luogo a concorso di reati secondo le regole del cumulo materiale.

Cass. pen. n. 7640/2005

Costituisce «fatto nuovo» (in relazione al quale occorre procedere ai sensi di quanto disposto dall’art. 518 c.p.p.) allorché si proceda per la contravvenzione di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (articolo 187 dei codice della strada) ed emerga poi, nel corso del dibattimento, il fatto radicalmente diverso, e perciò nuovo, di guida in stato di ebbrezza (articolo 186 del codice della strada).

Cass. pen. n. 33691/2004

Qualora il giudice penale debba applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista in relazione ad una pluralità di reati non solo non potrà contenere la durata della sanzione al di sotto dei minimi di legge previsti per ciascun addebito, ma dovrà altresì «cumulare» i vari periodi previsti per ciascun reato, così da determinare poi definitivamente la durata della sospensione della patente di guida. (Nella specie, in cui si procedeva per i reati di cui agli artt. 589 c.p., 186 e 187 cod. strad., erroneamente il giudice di merito aveva determinato la durata della sospensione della patente di guida «per mesi uno», dimenticando di «cumulare» i vari periodi di sospensione da applicare per ciascun reato e di considerare, comunque, che per il reato di cui all’art. 589 c.p. l’art. 222 cod. strad. prevede la durata della sospensione «da due mesi ad un anno»).

Cass. pen. n. 10777/2003

L’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, previste dagli artt. 222 e seg. cod. strad., non è esclusa dalla declaratoria di estinzione del reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, a seguito del perfezionamento della procedura di oblazione di cui all’art. 162-bis c.p., ma la competenza ad applicare la sanzione amministrativa non è del giudice — trattandosi di sanzione amministrativa accessoria e non già di sanzione amministrativa per violazione connessa ad illecito penale — ma del prefetto, il quale deve accertare la sussistenza delle condizioni di legge.

Cass. pen. n. 6727/1999

La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è applicabile solo al reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e non pure a quello di rifiuto di sottoporsi all’accertamento sanitario previsto quando si abbia ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, di cui al comma quinto dell’art. 187 cod. strad., successivo a quello che contiene il rinvio all’art. 186, comma secondo, che prescrive la detta sanzione.

Cass. pen. n. 867/1999

La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione fisica o psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, non può essere disposta, per ineseguibilità derivante da mancanza dell’oggetto, quando il condannato non risulti titolare di patente.

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