(massima n. 1)
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è applicabile solo al reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e non pure a quello di rifiuto di sottoporsi all’accertamento sanitario previsto quando si abbia ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, di cui al comma quinto dell’art. 187 cod. strad., successivo a quello che contiene il rinvio all’art. 186, comma secondo, che prescrive la detta sanzione.