(massima n. 1)
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione fisica o psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, non può essere disposta, per ineseguibilità derivante da mancanza dell’oggetto, quando il condannato non risulti titolare di patente.