Nel caso esaminato dal Giudice, una conducente era stata fermata da una pattuglia dei Carabinieri, i quali le richiedevano di sottoporsi "all'esame di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e a quello di guida in stato di ebbrezza alcolica", nonostante la stessa non avesse mostrato alcun sintomo di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica per uso di stupefacenti.
I carabinieri, infatti, avevano deciso di sottoporla ai test, "per il solo fatto che risultavano (non meglio precisati) precedenti specifici in materia di stupefacenti".
L'alcoltest effettuato dava esito negativo e la conducente veniva, in seguito, accompagnata all'ospedale per gli accertamenti relativi all'eventuale uso di sostanze stupefacenti (art. 187, comma 3, Codice della Strada), dove l'esame delle urine dava esito "non negativo alla cocaina".
A seguito di tale accertamento, alla conducente veniva contestata la violazione dell'art. 187, comma 1, Codice della Strada, con adozione del relativo provvedimento prefettizio di sospensione in via cautelare della patente e di revisione della stessa; la conducente provvedeva ad impugnare dinanzi al Giudice di Pace il provvedimento.
Secondo la ricorrente, infatti, tale provvedimento di basava su "falsi ed erronei presupposti", dal momento che nè nel verbale di contestazione, nè nel verbale degli agenti, risultava che la conducente "guidasse in stato di alterazione psicofisica per uso di stupefacenti", essendo solo scritto che la stessa aveva "precedenti specifici in materia di stupefacenti".
Inoltre, la ricorrente rilevava che gli accertamenti effettuati all'ospedale non davano esito positivo ma solo "esito non negativo alla cocaina" e nel referto, peraltro, si precisava che lo stesso non era valido "ai fini medico-legali, dovendo essere verificato con test di conferma".
Dunque, secondo la ricorrente, il provvedimento di sospensione e revisione della patente era stato adottato in maniera illegittima.
Il giudice, riteneva di dover aderire alle argomentazioni svolte dalla ricorrente, osservando come "la condotta tipica del fatto previsto dell'art. 187, comma 1 e 2, codice della strada, non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di chi guida in stato d'alterazione psicofisica determinato da tale assunzione".
Di conseguenza, perché possa "affermarsi la responsabilità dell'agente, non è sufficiente provare che, prima del momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti ma, altresì, che guidava in stato d'alterazione causato da tale assunzione".
In tale senso, infatti, si era già pronunciata la Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 33312 del 8 luglio 2008.
Il fatto di cui alla disposizione citata, infatti, risulta integrato "dalla concorrenza di due elementi, dei quali l'uno obiettivamente rilevabile (lo stato di alterazione) e per il quale possono valere indici sintomatici, l'altro, consistente nel l'accertamento della presenza, nei liquidi biologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti".
In sostanza, secondo il Giudice, "per l'integrazione del fatto è necessario provate non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti, ma che l'agente , al momento del controllo, guidasse in stato di alterazione causato da tale assunzione".
Osservava il Giudice, in proposito, che, anche in altre sentenze di merito, si è rilevato che, mentre, da un lato "l'esame delle urine non è di per sè sufficiente per appurare l'attualità dell'uso delle sostanze stupefacenti, non potendosi verosimilmente escludere anche un'assunzione risalente ai giorni precedenti, dall'altro, non può trascurarsi che al momento del controllo l'imputato non presentava una sintomatologia tipica dell'assunzione di sostanze stupefacenti".
In conclusione, dunque, ricordava il Giudice come assumono "centralità, ai fini della configurazione della contravvenzione di cui all'art. 187 Codice della Strada, sia la presenza di un adeguato esame chimico su campioni di liquidi biologici con esito positivo, sia l'esecuzione di una visita medica che certifichi uno stato di alterazione psicofisica riconducibile all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope".
Alla luce di quanto sopra, il Giudice di Pace accoglieva, dunque, il ricorso proposto dalla conducente, annullando il provvedimento prefettizio di sospensione e revisione della patente di guida.