(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 187 cod. strada, non è sufficiente che l’agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione. (In motivazione la Corte ha escluso che la prova della condotta illecita potesse desumersi dall’andatura barcollante dell’imputato, sufficiente per giustificarne la sottoposizione agli accertamenti medico-legali ma non per l’attestazione dello stato di alterazione).