(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 c.d.s.), è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell’auto venga accertato nei modi previsti dal comma secondo dello stesso articolo, attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici. Deve escludersi, invece, che lo stato di alterazione possa essere desunto da elementi sintomatici esterni, come invece è ammesso per l’ipotesi di guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186 c.d.s.), in quanto l’accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze.