Cass. civ. n. 20618/2015
In caso di scontro fra veicoli nell’area di un crocevia, la responsabilità del conducente tenuto a dare la precedenza non può essere esclusa per il fatto che l’altro veicolo procedesse contromano e ad alta velocità, qualora egli abbia intrapreso la manovra di svolta a destra pur prevedendo o potendo prevedere l’approssimarsi dell’altro mezzo con tali modalità, sicché, accertate tali circostanze, al giudice del merito non è consentito ritenere superata la presunzione di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., a carico del primo conducente.
Cass. pen. n. 46818/2014
In tema di circolazione stradale, il diritto di precedenza non esclude il dovere del conducente «favorito» di osservare a sua volta, approssimandosi all’incrocio, le normali prescrizioni di prudenza e di diligenza e, in particolare, quella di rallentare e di moderare la velocità. (Fattispecie in tema di omicidio colposo).
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In tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, il conducente ha l’obbligo di tenere un comportamento prudente ed accorto, prevedendo anche le imprudenze altrui ragionevolmente prevedibili. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto circostanza prevedibile l’ingombro della carreggiata da parte di un altro veicolo in un incrocio cittadino).
Cass. pen. n. 24121/2011
In tema di colpa nella circolazione stradale, l’obbligo di ridurre la velocità all’approssimarsi di un incrocio e di impegnare con prudenza e a velocità moderata l’area del crocevia sussiste anche a carico di colui che circoli su strada che assegni il diritto di precedenza ovvero che, in presenza di un semaforo, abbia il segnale di via libera, perché il diritto di precedenza non esonera il conducente dall’obbligo di porre la massima attenzione ai pericoli che possano sorgere da comportamenti illeciti od imprudenti tenuti da altri utenti della strada i quali non gli accordino la dovuta precedenza.
Cass. civ. n. 5111/2011
La vittima di un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile del responsabile quando il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche od a queste equiparate, per tali ultime intendendosi anche le aree private dove è consentita la circolazione ad un numero indeterminato di persone, come ad esempio le aree destinate alla distribuzione di carburante agli utenti, a nulla rilevando che, ai diversi fini della disciplina dell'obbligo di precedenza, tali aree siano qualificabili come "non soggette a pubblico transito", ai sensi dell'art. 145, comma quinto, codice della strada, alla luce della diversità degli scopi cui sono finalizzate, da un lato, le norme relative alla circolazione e, dall'altro, quelle relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
Cass. pen. n. 38761/2009
In tema di circolazione stradale, il conducente che impegna un incrocio senza diritto di precedenza può invocare, come esimente di responsabilità per il sinistro causato, la precedenza cronologica, cosiddetta «di fatto», a condizione che sussistessero le condizioni per effettuare l’attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto la responsabilità del guidatore gravato dall’obbligo di precedenza poiché aveva continuato ad impegnare l’incrocio anche dopo che l’altro mezzo era entrato nel suo campo visivo).
Cass. civ. n. 8552/2009
In tema di circolazione stradale, l’infrazione all’art. 145, commi 4 e 10, del codice della strada, per essere uscito da una via immettendosi in altra, omettendo di dare la doverosa precedenza ad altro veicolo (nella specie una bicicletta), non può essere esclusa, in sede di giudizio di opposizione, sul presupposto che anche il conducente dell’altro veicolo, avente diritto alla precedenza, aveva violato, a sua volta, una norma di comportamento. Ciò in quanto il giudizio di opposizione ha ad oggetto non l’accertamento della responsabilità di soggetti coinvolti in un sinistro stradale, in vista di una pronuncia di risarcimento del danno, ma l’opposizione avverso un verbale di contestazione della regola di precedenza, nella specie accertata come verificata dal giudice di merito.
Cass. pen. n. 10788/2009
In tema di colpa nella circolazione stradale, il conducente tenuto a cedere la precedenza deve astenersi dall'intraprendere una manovra di esito incerto ed attendere il momento più propizio per eseguirla, con la conseguenza che ogni errore di calcolo deve essere posto a suo carico.
Cass. civ. n. 4055/2009
Il segnale di "stop" pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli; ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità.
Cass. civ. n. 16768/2006
In tema di circolazione stradale, il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore luce verde, non è esonerato dall’obbligo di diligenza nella condotta di guida che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dalle indicazioni semaforiche, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela riconducibile all’ordinaria prudenza e alle concrete condizioni esistenti nell’incrocio. L’osservanza di questa condotta non costituisce altro che l’applicazione del più generale principio, secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dal rispetto dell’obbligo già previsto dall’art. 102 del codice stradale abrogato (ed attualmente dagli artt. 140, 141 e 145 del nuovo codice stradale di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), consistente nell’usare la dovuta attenzione nell’attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza. (Nella specie, la S.C., ha rigettato il ricorso ritenendo applicabile il principio di cui in massima a maggior ragione in relazione alla specifica controversia nella quale era rimasto incerto il dato del passaggio con il verde piuttosto che con il giallo, così confermando la correttezza dell’impugnata sentenza che aveva individuato nell’eccesso di velocità l’elemento di colpa del danneggiato, in base al quale era stato ritenuto il suo concorso nella determinazione del sinistro stradale).
Cass. civ. n. 15928/2006
In tema di circolazione stradale, la configurabilità dell’illecito amministrativo di inosservanza dell’obbligo di usare la massima prudenza nell’approssimarsi ad un incrocio, di cui all’art. 145, comma 1, del codice della strada, non dipende dal punto in cui accade l’incidente, sicché anche una collisione che si verifichi quando l’area di intersezione stia per essere interamente attraversata può essere indicativa del fatto che, avvicinandosi al crocevia, il conducente non ha osservato l’obbligo di usare la massima prudenza.
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In tema di circolazione stradale, l’art. 145, comma 1, del codice della strada — nel prevedere che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti — si rivolge a tutti i conducenti, anche al conducente favorito, giacché il diritto di precedenza spettante al conducente del veicolo proveniente da destra non esonera il conducente medesimo dall’obbligo di usare la dovuta attenzione nell’attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano alla norma, recata dal comma secondo del medesimo art. 145, che impone di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.
Cass. civ. n. 8465/2006
In tema di violazioni del codice della strada, le condizioni che in caso di rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo autovelox consentono la contestazione differita dell’infrazione non ricorrono nella diversa ipotesi in cui l’attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica (nel caso di specie, apparecchiatura photored). Infatti, in quest’ultimo caso l’assenza non occasionale di agenti operanti non appare consona all’utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del disposto dell’art. 384 regolamento di esecuzione del codice della strada, atteso che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa, che prevede comunque come regola generale la contestazione immediata, e non contempla affatto l’assenza di agenti sul posto. D’altra parte, l’istituzionale rinuncia alla contestazione immediata non è conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (come ad es. nel caso di coda di veicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante in loco può ricondurre nell’alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative.
Cass. pen. n. 39391/2005
Il conducente di un veicolo che abbia l’obbligo di precedenza prima di immettersi nella sede stradale non può limitarsi a verificare che altro conducente gli abbia concesso la precedenza, ma deve verificare con la massima diligenza, per andare esente da colpa, che non vi siano altri veicoli favoriti e procedere nella manovra solo quando abbia acquisito la certezza che questi veicoli non esistono o che i loro conducenti abbiano con sicurezza consentito l’attraverso del percorso. (Nella specie, è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo a seguito di incidente stradale pronunciata a carico del conducente di un veicolo che, avendo l’obbligo di dare la precedenza, si era immesso nella sede stradale, grazie alla precedenza attribuitagli di fatto da altro veicolo favorito, omettendo però di controllare il sopraggiungere di altri veicoli, dietro quest’ultimo, pure aventi diritto di precedenza: onde si era verificato un incidente con un motoveicolo che, pur improvvidamente, superando sulla sinistra il veicolo che si era fermato, aveva finito con il collidere con il veicolo dell’imputato).
Cass. pen. n. 27379/2005
Il vigente codice della strada omette ogni specifica disciplina destinata a regolare la circolazione nelle cosiddette «rotatorie», limitandosi l’art. 122 del regolamento di esecuzione (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni) a contemplare, alla lettera d), tra i segnali di obbligo generico, quello di «rotatoria» ed a specificare, al comma sesto, che esso deve essere usato per indicare ai conducenti l’obbligo di circolare secondo il verso indicato dalle frecce; aggiungendosi poi che il segnale deve essere collocato sulla soglia dell’area dove si svolge la circolazione rotatoria e deve essere sempre preceduto, nelle strade extraurbane, dal segnale di «preavviso di circolazione rotatoria». Attraverso un adeguato uso della segnaletica stradale, è disciplinata la circolazione nelle rotatorie in maniera flessibile, con riguardo, di volta in volta, alle singole esigenze dell’incrocio considerato. Valgono, in proposito, le regole contenute, rispettivamente: nell’art. 145, comma secondo, del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni), in forza del quale la precedenza, nel caso di intersezione tra le traiettorie percorse da due veicoli, è regolata nel senso dell’obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo che sia diversamente segnalato; nell’art. 146 dello stesso codice, che rinvia all’art. 38, e in particolare al comma secondo, laddove si stabilisce che le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale vanno rispettate anche se difformi alle altre regole di circolazione. Per determinare il regime della circolazione nelle rotatorie è pertanto necessario avere riguardo alla segnaletica esistente, cui è consentito «derogare» alla regola della precedenza a destra vigente nel nostro ordinamento.
Cass. pen. n. 21774/2004
Il conducente che compia manovra di immissione nel flusso della circolazione, in condizioni di mancata o scarsa visibilità del tratto della sede stradale e dei veicoli sulla stessa sopraggiungenti, ha l’obbligo di farsi assistere da un’altra persona che lo coadiuvi in tale manovra pericolosa ovvero di astenersi dal porla in essere. (Nella specie, l’imputato, alla guida di un autoarticolato, si era immesso con svolta a sinistra su una strada provinciale venendo in collisione con un autovettura sopraggiunta da un tratto curvilineo a visuale non libera).
Cass. civ. n. 8526/2004
La precedenza di fatto può ritenersi legittima ed idonea ad escludere la precedenza di diritto del veicolo proveniente da destra solo a condizione che il conducente di sinistra si presenti all’incrocio con tale anticipo da consentirgli di effettuare l’attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione. Ciò comporta che la precedenza di fatto viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell’incidente lo costituisce in colpa. Ne consegue che l’onere di provare la sussistenza della precedenza di fatto incombe su chi se ne giova.
Cass. civ. n. 15847/2000
Nel caso di scontro di veicoli, il giudice che abbia accertato la violazione, da parte di uno dei conducenti, del diritto di precedenza non è, per ciò solo, dispensato dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia o meno osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza (in particolare, quello di ridurre la velocità agli incroci), potendo l'eventuale inosservanza delle dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente.
Cass. pen. n. 4952/1996
Nell’ipotesi prevista dall’art. 221 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in cui l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato, qualora per questa venga effettuato il pagamento in misura ridotta ovvero, a seguito di presentazione da parte dell’interessato al Prefetto di ricorso ai sensi dell’art. 203 D.Lgs. suddetto vi sia stata l’archiviazione degli atti concernenti la violazione, l’eventuale estinzione del relativo procedimento non impedisce al giudice penale, ai fini dell’accertamento del reato, di prendere in considerazione la condotta costituente il contenuto della violazione. Il giudice, ove accerti la realizzazione di siffatta condotta, applica o irroga, a seconda che proceda o meno con il rito di patteggiamento, ove prevista, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. (Nella fattispecie, il ricorrente imputato del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale aveva dedotto che, a seguito dell’avvenuta archiviazione da parte del Prefetto degli atti relativi alla violazione dell’art. 145, comma decimo, D.Lgs. 285/1992 a lui contestata, il Pretore non avrebbe dovuto applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente).
Cass. civ. n. 12982/1995
In tema di circolazione stradale la precedenza cronologica o di fatto può ritenersi legittimamente fruibile solo quando il conducente sfavorito si presenti sull’area di intersezione dell’altrui traiettoria di marcia (area di incrocio o di svolta) con tale anticipo da consentirgli di effettuare l’attraversamento con assoluta sicurezza, senza alcun rischio per la circolazione e senza porre in essere alcun pericolo per il conducente favorito, il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza.
Cass. civ. n. 3075/1995
La precedenza di fatto può ritenersi legittima ed idonea ad escludere la precedenza di diritto del veicolo proveniente da destra solo a condizione che il conducente di sinistra si presenti all’incrocio con tale anticipo da consentirgli di effettuare l’attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione. Ciò comporta che la precedenza di fatto viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell’incidente lo costituisce in colpa.
Cass. pen. n. 2648/1995
La materia della precedenza in crocevia, sia sotto il codice della strada abrogato (art. 105, comma primo) che sotto quello attualmente vigente (art. 145, comma primo), è assoggettata, alla regola generalissima, della massima prudenza da usare al fine di evitare incidenti, con ciò intendendo che nei crocevia, e in tutti i casi in cui si pongano problemi di precedenza, debba adoperarsi un grado elevatissimo di cautela ed avvedutezza, affinché non vi siano collisioni tra veicoli.
Cass. pen. n. 6939/1994
L’art. 105, comma primo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, corrispondente all’art. 145, comma primo, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, impone a tutti i conducenti che si approssimano ad un crocevia un obbligo di prudenza massima, che è qualcosa di più di quello di non costituire pericolo per la circolazione, previsto dall’art. 101 d.P.R. 393 del 1959 e dall’art. 140, comma primo, del nuovo codice della strada. L’obbligo di prudenza è soddisfatto solo dai conducenti che, in zona di crocevia, fanno uso di un altissimo grado di attenzione e cautela, giustificato dalla particolarissima pericolosità della situazione topografica.
Cass. pen. n. 1528/1994
In tema di circolazione stradale, la cosiddetta precedenza di fatto sussiste soltanto nei casi in cui il veicolo si presenti all’incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuarne l’attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza, o a rallentare, oltre i limiti richiesti dalla presenza del crocevia o, addirittura, a fermarsi.
Cass. pen. n. 1494/1994
In tema di circolazione stradale, il conducente deve prestare la massima attenzione alla guida e procedere con moltissima prudenza quando la platea stradale o i marciapiedi laterali sono occupati da bambini i quali, per la loro età ed inesperienza, sono naturalmente ed istintivamente imprudenti ed hanno movimenti e comportamenti improvvisi ed inconsulti, repentini ed imprevedibili, per cui, finché gli stessi non siano stati completamente superati o sorpassati, il conducente deve procedere con la massima cautela, riducendo particolarmente la velocità in modo da poter arrestare il veicolo agevolmente in ogni momento e bloccarlo repentinamente.