(massima n. 1)
In caso di scontro fra veicoli nell’area di un crocevia, la responsabilità del conducente tenuto a dare la precedenza non può essere esclusa per il fatto che l’altro veicolo procedesse contromano e ad alta velocità, qualora egli abbia intrapreso la manovra di svolta a destra pur prevedendo o potendo prevedere l’approssimarsi dell’altro mezzo con tali modalità, sicché, accertate tali circostanze, al giudice del merito non è consentito ritenere superata la presunzione di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., a carico del primo conducente.