(massima n. 1)
La materia della precedenza in crocevia, sia sotto il codice della strada abrogato (art. 105, comma primo) che sotto quello attualmente vigente (art. 145, comma primo), è assoggettata, alla regola generalissima, della massima prudenza da usare al fine di evitare incidenti, con ciò intendendo che nei crocevia, e in tutti i casi in cui si pongano problemi di precedenza, debba adoperarsi un grado elevatissimo di cautela ed avvedutezza, affinché non vi siano collisioni tra veicoli.