(massima n. 1)
L’art. 105, comma primo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, corrispondente all’art. 145, comma primo, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, impone a tutti i conducenti che si approssimano ad un crocevia un obbligo di prudenza massima, che è qualcosa di più di quello di non costituire pericolo per la circolazione, previsto dall’art. 101 d.P.R. 393 del 1959 e dall’art. 140, comma primo, del nuovo codice della strada. L’obbligo di prudenza è soddisfatto solo dai conducenti che, in zona di crocevia, fanno uso di un altissimo grado di attenzione e cautela, giustificato dalla particolarissima pericolosità della situazione topografica.