(massima n. 1)
In tema di circolazione stradale, il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore luce verde, non è esonerato dall’obbligo di diligenza nella condotta di guida che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dalle indicazioni semaforiche, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela riconducibile all’ordinaria prudenza e alle concrete condizioni esistenti nell’incrocio. L’osservanza di questa condotta non costituisce altro che l’applicazione del più generale principio, secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dal rispetto dell’obbligo già previsto dall’art. 102 del codice stradale abrogato (ed attualmente dagli artt. 140, 141 e 145 del nuovo codice stradale di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), consistente nell’usare la dovuta attenzione nell’attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza. (Nella specie, la S.C., ha rigettato il ricorso ritenendo applicabile il principio di cui in massima a maggior ragione in relazione alla specifica controversia nella quale era rimasto incerto il dato del passaggio con il verde piuttosto che con il giallo, così confermando la correttezza dell’impugnata sentenza che aveva individuato nell’eccesso di velocità l’elemento di colpa del danneggiato, in base al quale era stato ritenuto il suo concorso nella determinazione del sinistro stradale).