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Articolo 208 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

Dispositivo dell'art. 208 Codice dell'ambiente

1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.

2. Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine, in relazione alle attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti:

  1. a) ove un provvedimento di cui al presente articolo sia stato già emanato, la domanda di autorizzazione integrata ambientale ne riporta gli estremi;
  2. b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29 quater, comma 5, è estesa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizio di cui all'articolo 208, comma 3;
  3. c) la Regione, o l'autorità da essa delegata, specifica in conferenza le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera g);
  4. d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente integrati con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11;
  5. e) le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, sono prestate a favore della Regione, o dell'autorita' da essa delegata alla gestione della materia;
  6. f) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 18, è effettuata dall'amministrazione che rilascia l'autorizzazione integrata ambientale;
  7. g) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 19, è effettuata dal soggetto pubblico che accerta l'evento incidente.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto, nonché il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:

  1. a) procede alla valutazione dei progetti;
  2. b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con quanto previsto dall'articolo 177, comma 4;
  3. c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
  4. d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.

5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.

8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.

9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.

10. Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:

  1. a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
  2. b) Per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;
  3. c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
  4. d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
  5. e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
  6. f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
  7. g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; [a tal fine,] le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
  8. h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;
  9. i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.

12. Salva l'applicazione dell'articolo 29 octies per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990.

12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'articolo 6, comma 13, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa estensione delle garanzie finanziarie già prestate.

13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravita' dell'infrazione:

  1. a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
  2. b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
  3. c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'193, comma 1, del presente decreto.

15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno venti giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica(1).

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.

17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo prima della raccolta effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 185 bis(3).

17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione competente al rilascio della stessa, al registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER), di cui al comma 3- septies dell'articolo 184 ter, interoperabile con il Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 e secondo gli standard concordati con ISPRA, accessibile al pubblico, indicando i seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

  1. a) ragione sociale;
  2. b) sede legale dell'impresa autorizzata;
  3. c) sede dell'impianto autorizzato;
  4. d) attività di gestione autorizzata;
  5. e) i rifiuti oggetto dell'attività di gestione;
  6. f) quantità autorizzate;
  7. g) scadenza dell'autorizzazione(3).

17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma 17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER) secondo standard condivisi(3).

18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189.

19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.

20. [Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.](2)

Note

(1) Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, ha disposto (con l'art. 28, comma 7-bis) che "Nel caso in cui nel sito temporaneo di deposito siano da effettuare operazioni di trattamento delle macerie con l'ausilio di impianti mobili, il termine di cui all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ridotto a quindici giorni".
(2) Comma abrogato dal D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205.
(3) I commi 17, 17-bis e 17-ter sono stati modificati dall'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 213.

Massime relative all'art. 208 Codice dell'ambiente

Cass. pen. n. 6717/2018

Premesso che in presenza di regime semplificato, le prescrizioni che debbono essere rispettate coincidono con quanto indicato da parte della ditta richiedente in sede di iscrizione nel registro delle imprese che effettuano recupero di rifiuti non pericolosi, l'inosservanza dei requisiti e delle condizioni previsti nella comunicazione di inizio attività può tradursi, in certi casi, nell'esercizio dell'attività stessa in assenza dei requisiti richiesti per il suo svolgimento. Nella specie, il soggetto, che operava in regime di procedura semplificata, aveva gestito rifiuti in quantità superiore a quella indicata nella comunicazione di inizio di attività con conseguente integrazione del reato di cui all'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 avendo posto in essere un'attività che avrebbe potuto giustificare un titolo abilitativo di contenuto diverso quanto alle prescrizioni in esso contenute.

Cons. Stato n. 5841/2018

In materia di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti la disciplina di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede che l'approvazione dell'autorizzazione costituisca, ove occorra, variante allo strumento urbanistico va interpretata in senso stretto e, come tale, non è estensibile a casi diversi rispetto a quelli ivi contemplati.

Cons. Stato n. 3933/2018

L'art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 2006 prevede al comma 13 lettera c), nel testo applicabile ratione temporis, che l'autorità competente provveda alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Cass. pen. n. 40220/2018

In tema di rifiuti, lo svuotamento dai residui gassosi di bombole e serbatoi di gas, comportando la trasformazione di tali contenitori in rifiuti ferrosi e la cessazione della loro originaria funzione e destinazione, esorbita dalla mera attività di raccolta e necessita di specifica autorizzazione, in assenza della quale si configura il reato di cui all'art. 256, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Dichiara inammissibile, App. Firenze, 3 marzo 2016).

Cons. Stato n. 1015/2018

L'approvazione di un progetto relativo ad un impianto di smaltimento e recupero dei rifiuti sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comportante la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Cons. Stato n. 4690/2017

L'attività di riempimento di una cava non è sottoposta alla normativa prevista per le discariche di cui alla Direttiva 1999/31/CE ed alla relativa legge italiana di attuazione di cui all'art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) ove sia preordinata al mero recupero ambientale e condotta con i materiali previsti per il recupero stesso (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia, Bari, sez. I, n. 471/2014).

Cons. Stato n. 404/2013

La revoca dell'autorizzazione unica allo smaltimento dei rifiuti (nella specie, un centro di raccolta e demolizione di veicoli a motore, rimorchi e simili) ai sensi dell'art. 208 comma 13 lett. c) D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 è applicabile in presenza di due differenti e alternativi presupposti: a) il primo è costituito dall'inadempimento delle prescrizioni imposte da specifica diffida; b) il secondo integrato dalla violazione di ulteriori disposizioni che mettano in pericolo la salute pubblica e l'ambiente.

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