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Articolo 207 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 207 Codice dell'ambiente

Articolo abrogato dal D.lgs. 8 novembre 2006, n. 284.

[1. L'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti di cui all'articolo 159, di seguito denominata "Autorità", garantisce e vigila in merito all'osservanza dei principi ed al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta del presente decreto, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, all'economicità ed alla trasparenza del servizio.

2. L'Autorità, oltre alle attribuzioni individuate dal presente articolo, subentra in tutte le altre competenze già assegnate dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, il quale continua ad operare sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 159 del presente decreto.

3. La struttura e la composizione dell'Autorità sono disciplinate dall'articolo 159.

4. L'autorità svolge le funzioni previste dall'articolo 10.

5. Per l'espletamento dei propri compiti ed al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonché di aumentare l'efficienza di detti interventi anche sotto il profilo della capacità di utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti, l'Autorità si avvale della Segreteria tecnica di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Essa può avvalersi, altresì, di organi ed uffici ispettivi e di verifica di altre amministrazioni pubbliche]

Massime relative all'art. 207 Codice dell'ambiente

Corte cost. n. 249/2009

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui attribuisce allo Stato, in specie all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, il compito di garantire e vigilare in merito all'osservanza dei principi e del perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta del decreto, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, all'economicità ed alla trasparenza del servizio. Quanto sopra in considerazione della intervenuta abrogazione della disposizione impugnata, ad opera dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, satisfattiva delle pretese avanzate, nonché del fatto che, nel limitato periodo di vigenza della norma impugnata, non risulta che ad essa sia stata data applicazione. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 199 a 207 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto, nella parte in cui intervengono a disciplinare il servizio di gestione integrata dei rifiuti, non risulterebbero essere stati approvati a seguito di un coinvolgimento degli enti territoriali infra-statuali e dunque in violazione del principio di leale collaborazione. È, infatti, evidente la genericità della questione, non essendo individuate, nel coacervo delle disposizioni richiamate, le singole norme che incidono sulle competenze legislative regionali in riferimento alle quali sarebbe stata necessaria l'intesa.

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