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Articolo 209 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale

Dispositivo dell'art. 209 Codice dell'ambiente

1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit , che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE o certificati Uni En Iso 14001, possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attività previste dalle norme di cui al comma 1 e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300. Si applicano, altresì, le disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. L'autocertificazione e i relativi documenti mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di comunicazione all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al comma 1.

5. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di accertata falsità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione e dei relativi documenti, si applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 2.

6. Resta ferma l'applicazione del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, relativo alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del medesimo.

7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo devono essere comunicati, a cura dell'amministrazione che li rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 208, comma 17, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 7 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.

Massime relative all'art. 209 Codice dell'ambiente

Cass. pen. n. 6717/2018

Premesso che in presenza di regime semplificato, le prescrizioni che debbono essere rispettate coincidono con quanto indicato da parte della ditta richiedente in sede di iscrizione nel registro delle imprese che effettuano recupero di rifiuti non pericolosi, l'inosservanza dei requisiti e delle condizioni previsti nella comunicazione di inizio attività può tradursi, in certi casi, nell'esercizio dell'attività stessa in assenza dei requisiti richiesti per il suo svolgimento. Nella specie, il soggetto, che operava in regime di procedura semplificata, aveva gestito rifiuti in quantità superiore a quella indicata nella comunicazione di inizio di attività con conseguente integrazione del reato di cui all'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 avendo posto in essere un'attività che avrebbe potuto giustificare un titolo abilitativo di contenuto diverso quanto alle prescrizioni in esso contenute.

Cass. pen. n. 19208/2017

L'autorizzazione alla gestione dei rifiuti ha natura personale, sicché deve escludersi che il titolo abilitativo corrispondente possa essere utilizzato indifferentemente da più soggetti. (Fattispecie relativa ad imputato tratto in arresto, con altri, nella flagranza del reato di cui all'art. 6, comma primo, lett. d), D.L. n. 172 del 2008, per avere trasportato rifiuti pericolosi a bordo di un autocarro senza autorizzazione, risultando agli atti soltanto una richiesta, a nome della moglie, per un'autorizzazione mai ritirata presso l'ufficio competente). (Dichiara inammissibile, App. Messina, 24 marzo 2016).

Cass. pen. n. 2227/2015

Il reato di cui all'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, che sanziona le attività di gestione compiute in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo D.Lgs. è un reato impropriamente comune in quanto necessariamente legato allo svolgimento di un'attività di gestione di rifiuti anche se limitata ad una sola tra le varie condotte elencate dalla norma, trattandosi di fattispecie a condotta plurima.

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