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Articolo 29 quater Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale

Dispositivo dell'art. 29 quater Codice dell'ambiente

1. Per gli impianti di competenza statale la domanda è presentata all'autorità competente per mezzo di procedure telematiche, con il formato e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 29 duodecies, comma 2.

2. L'autorità competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico. Tale consultazione è garantita anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente, non appena sia ragionevolmente possibile, del progetto di decisione, compreso il verbale conclusivo della conferenza di servizi di cui al comma 5, del contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti, e con particolare riferimento agli elementi di cui alle lettere b), e), f) e g) del comma 13, nonché delle proposte di riesame pervenute dalle autorità competenti in materia ambientale ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 4, ovvero dal sindaco ai sensi del comma 7 del presente articolo.

3. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del proprio nominativo, nonché gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono altresì pubblicate dall'autorità competente nel proprio sito web. È in ogni caso garantita l'unicità della pubblicazione per gli impianti di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto.

4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda.

5. La convocazione da parte dell'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di apposita conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, ha luogo ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

7. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per gli impianti di competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può chiedere all'autorità competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 octies.

8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorità competente può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine di cui al comma 9 resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa.

9. [Salvo quanto diversamente concordato, la Conferenza dei servizi di cui al comma 5 deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dal comma 4 per la presentazione delle osservazioni.] (1)

10. L'autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale comunque entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, ovvero, nel caso di cui al comma 8, entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.

11. Le autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali. In particolare le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.

12. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalità previste dal presente decreto per la protezione dell'ambiente, nonché l'indicazione delle autorizzazioni sostituite.

13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa tempestivamente a disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui al comma 2. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili:

  1. a) informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento;
  2. b) i motivi su cui è basata la decisione;
  3. c) i risultati delle consultazioni condotte, anche coinvolgendo altri Stati ai sensi dell'articolo 32 bis, prima dell'adozione della decisione e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione;
  4. d) il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti per l'installazione o l'attività interessati;
  5. e) il metodo utilizzato per determinare le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 29 sexies, ivi compresi i valori limite di emissione, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione ivi associati;
  6. f) se è concessa una deroga ai sensi dell'articolo 29 sexies, comma 10, i motivi specifici della deroga sulla base dei criteri indicati in detto comma e le condizioni imposte;
  7. g) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal gestore, in applicazione dell'articolo 29 sexies, comma 13, al momento della cessazione definitiva delle attività;
  8. h) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso dell'autorità competente.

14. L'autorità competente può sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato VIII, qualora ciò si renda necessario per l'esigenza di salvaguardare ai sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L'autorità competente può inoltre sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti le emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprietà intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale.

15. In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali casi l'autorità competente, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 12, assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Nei casi disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma 10 sono raddoppiati.

Note

(1) Comma soppresso dalD.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

Massime relative all'art. 29 quater Codice dell'ambiente

Cass. pen. n. 38753/2018

In tema di gestione di rifiuti, per lo svolgimento delle attività di trattamento di scorie e ceneri, che rientrano nell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 46, che ha modificato l'art. 6, comma 13, lett. a), del D.Lgs. n. 152 del 2006, è necessario munirsi di specifica autorizzazione integrata ambientale (cd. AIA); ne consegue che la prosecuzione delle attività sulla base di una precedente autorizzazione (nella specie relativa alla gestione di rifiuti derivanti dall'edilizia), senza che il titolare della stessa abbia presentato istanza per il rilascio di una nuova autorizzazione o per l'adeguamento di quella già posseduta, integra il reato di cui all'art. 29-quaterdecies del D.Lgs. n. 152 del 2006. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Mantova, 2 febbraio 2018).

Cons. Stato n. 163/2015

Sebbene la giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 12 dicembre 1996, n. 11090, e Cass., Sez. Un., 4 agosto 1992, n. 9242) abbia affermato che rientrano nella giurisdizione esercitata dal Tribunale superiore delle acque pubbliche anche i provvedimenti emanati a tutela delle acque dall'inquinamento, in quanto incidenti in modo immediato o diretto sulla qualità delle acque e, quindi, sul relativo regime. Tale affermazione del giudice regolatore della giurisdizione va peraltro necessariamente verificata nell'attuale contesto normativo, posto che ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. n. 152 del 2006 "le autorizzazione integrate ambientali ... sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IV" del decreto medesimo, "secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali". Nell'attuale ordinamento, quindi, un solo provvedimento amministrativo reca, previa istruttoria riguardante i singoli profili di sostenibilità ambientale conseguenti all'insediamento di una determinata attività nel territorio, l'esito delle diverse valutazioni discrezionali operate in proposito con riguardo ai singoli aspetti coinvolti e - correlativamente - alle diverse discipline di settore: valutazioni che sono poi considerate nel loro assieme ai fini di una determinazione unica. L'indubbia razionalizzazione ed economicità procedimentale con ciò raggiunta dall'ordinamento in applicazione non solo dei principi generali in tema di procedimento amministrativo contenuti nell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ma anche in adempimento alle discipline sulla c.d. integrated pollution prevention and control (IPPC) dettate dalla Comunità Europea a partire dal 1996 (direttiva europea n. 96/61/CE, poi riscritta dalla direttiva europea n. 2008/1/CE e ora confluita nella direttiva europea n. 2010/75/UE, detta direttiva IED - Industrial Emissions Directive) non può ragionevolmente essere poi vanificata dall'evenienza di uno "spacchettamento" in sede di tutela giurisdizionale di tale provvedimento unico in funzione dell'area di incidenza delle diverse autorizzazioni ambientali in esso accorpate. La circostanza dell'unicità non solo formale del provvedimento, ma anche - e soprattutto - della retrostante valutazione complessiva e intersettoriale della sostenibilità ambientale dell'attività autorizzata, impone quindi che il sindacato di legittimità sulla globalità del suo contenuto rientri nel generale contesto della previsione di cui all'art. 7, comma 1, cod. proc. amm., secondo il quale sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni.

Cass. pen. n. 19576/2013

In tema di inquinamento delle acque, il regime della autorizzazione integrata ambientale non assorbe né sostituisce la disciplina relativa alla autorizzazione allo scarico di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 152 del 2006 qualora l'attività svolta e gli impianti esercitati non rientrino tra quelli espressamente indicati nell'Allegato 1 del citato D.Lgs. n. 152 del 2006. (Fattispecie in cui è stato escluso che la procedura di rinnovo della autorizzazione integrata ambientale ex art. 9 del D.Lgs. n. 59 del 2005 fosse applicabile allo scarico dei reflui provenienti da un consorzio industriale). (Rigetta, Trib. Campobasso, 16 ottobre 2012).

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