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Articolo 189 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Catasto dei rifiuti

Dispositivo dell'art. 189 Codice dell'ambiente

1. Il Catasto dei rifiuti, istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed in Sezioni regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle Province autonome per la protezione dell'ambiente. Le norme di organizzazione del Catasto sono emanate ed aggiornate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Sino all'emanazione del decreto di cui al secondo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372.

2. Il Catasto assicura, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti, un quadro conoscitivo, completo e costantemente aggiornato, dei dati raccolti ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70 e mediante gli strumenti di tracciabilità di cui alla presente Parte IV, utilizzando la nomenclatura prevista dalla disciplina europea e nazionale di riferimento.

3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività, dei materiali prodotti all'esito delle attività di recupero nonché i dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni inerenti le attività di gestione dei rifiuti. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

4. Nel caso in cui i produttori di rifiuti speciali conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio, ovvero ad un circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.

5. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

  1. a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
  2. b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
  3. c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
  4. d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
  5. e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
  6. f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

6. La Sezione nazionale rende disponibili, entro trenta giorni dal ricevimento, alle Sezioni regionali e provinciali le banche dati trasmesse dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70. Le Sezioni regionali e provinciali provvedono all'elaborazione dei dati, secondo una metodologia condivisa ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2016, n. 132, ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro novanta giorni dal ricevimento, delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e ne assicura la pubblicità anche attraverso la pubblicazione di un rapporto annuale.

7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si applica quanto previsto dall'articolo 220, comma 2.

8. La Sezione nazionale del catasto dei rifiuti e il Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188 bis, assicurano il coordinamento e la condivisione dei dati, anche al fine di consentire un'opportuna pubblicità alle informazioni.

9. Il decreto di cui all'articolo 188 bis, comma 1, disciplina le modalità di coordinamento tra le comunicazioni al Catasto dei rifiuti e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale, garantendone la precompilazione automatica(1).

Note

(1) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 1, comma 17, del D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

Massime relative all'art. 189 Codice dell'ambiente

Cons. Stato n. 503/2015

L'attività di trattamento dei rifiuti speciali conferiti al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione con il gestore, costituisce per qualificazione di legge (artt. 188, comma 3, lett. a), e 189, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 152/2006, Codice dell'ambiente) un servizio pubblico e dunque deve essere considerata come attività svolta a favore del territorio di riferimento (Conferma della sentenza del T.a.r. Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, n. 539/2013).

Cons. Stato n. 3941/2014

L'attività di trattamento dei rifiuti speciali conferiti al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione con il gestore, costituisce essa stessa per qualificazione di legge (artt. 188, c. 3, lett. a) e 189, c. 3, lett. b), del D.Lgs. n. 152/2006) un servizio pubblico e dunque deve essere considerata come attività svolta a favore del territorio di riferimento e cioè come attività prevalente per conto degli locali soci. Per una società in house, avente per oggetto la gestione di servizi pubblici, l'attività che deve essere prevalente è quella da svolgere in attuazione di tale incarico di servizio pubblico attribuito dagli enti locali.

Corte cost. n. 249/2009

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 189, commi 1 e 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che esonera talune imprese o enti che producono rifiuti non pericolosi dall'obbligo di comunicazione annuale alle Camere di commercio di quantità e caratteristiche dei rifiuti medesimi, sollevata con riferimento agli artt. 6 e 14 della Direttiva n. 75/442/CEE. La motivazione in ordine alla lesione della competenza regionale è generica, essendosi le ricorrenti limitate ad affermare che la dispensa dalla comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti andrebbe ad incidere sui poteri di autorizzazione, controllo e pianificazione propri delle Regioni. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 189, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui detta la disciplina del cosiddetto Catasto dei rifiuti. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 76 Cost., sotto il profilo dell'eccesso di delega, va osservato che, contrariamente all'assunto delle ricorrenti, già l'art. 18 del D.Lgs. n. 22 del 1997 prevedeva, alla lettera h), che fosse di competenza dello Stato "la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti". Pertanto la norma censurata non contrasta né con il riparto di competenze delineato nella normativa richiamata dalla legge delega, né con gli artt. 117 e 118 Cost. Infatti, è evidente che, per espressa previsione normativa, il Catasto dei rifiuti intende garantire la formazione di un quadro conoscitivo unitario e costantemente aggiornato dei dati raccolti, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti. In tal senso, quindi, le funzioni svolte da tale istituto sono prodromiche alla fissazione di livelli uniformi di tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale. Restano assorbite le istanze di sospensione delle disposizioni impugnate del D.Lgs. n. 152 del 2006 avendo la Corte deciso il merito dei ricorsi. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, e 214, commi 3 e 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che, nel disciplinare la materia "rifiuti", si collocano in un contesto in cui si sovrappongono agli interessi regionali di tutela del territorio, nonché di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza della popolazione, sconvolgendo l'assetto normativo ed amministrativo disegnato dalla legislazione regionale, che verrebbe in molte parti abrogata. Lo stesso vale per gli artt. 199, comma 5, nella parte in cui reca una disciplina dettagliata in merito ai piani di bonifica delle aree inquinate, 215, commi 3 e 6, e 216, commi da 3 a 7 e da 10 a 15, nella parte in cui dettano la disciplina di procedure semplificate in tema di auto smaltimento e di operazioni di recupero, censurati dalla Regione Calabria. In tutti questi casi l'asserita violazione dell'art. 117 Cost. viene motivata assumendo, in maniera del tutto apodittica, la lesione delle competenze costituzionali della Regione in materia di tutela dell'ambiente, tutela della salute e governo del territorio.

Corte cost. n. 225/2009

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'intero D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché degli artt. 3, comma 2, 4, comma 1, lettera a), n. 3 e lettera b), 5, comma 1, lettere m), q) ed r), 7, 8, come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 4 del 2006, 9, 22, 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 74, 91, comma 1, lettera d), 95, comma 5, 96, 101, comma 7, 113, 114, 116, 117, 121, 124, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 195, comma 1, 202, comma 6, 205, comma 2, 214, commi 3 e 5, 240, comma 1, lettere b), c) e g), 242, 243, 244, 246, 252, 257, nonché degli allegati I e II alla parte seconda dello stesso decreto legislativo. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché degli artt. 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lettera e), 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, in riferimento al principio di leale collaborazione, in quanto l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché degli artt. 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lettera e), 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, in riferimento agli artt. 5 e 76 Cost. per ritenuta violazione del principio di leale collaborazione nell'esercizio di delega legislativa e asserita violazione della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata per incongruità del termine assegnatole per rendere il parere. Il termine concesso alla Conferenza per l’esame della bozza del decreto legislativo, pari a sedici giorni, pur breve, non può considerarsi incongruo, né tale da rendere impossibile alla Conferenza di dare il proprio contributo consultivo nel procedimento di formazione del decreto stesso.

Corte cost. n. 245/2006

Non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione degli artt. 63, 64, 101, comma 7, 154, 155, 181, commi da 7 ad 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 214, commi 3 e 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recanti disposizioni concernenti le autorità di bacino distrettuale, gli accordi di programma per la definizione dei metodi di recupero, e per le procedure semplificate di smaltimento, di taluni rifiuti, gli scarichi derivanti dalle imprese agricole e le tariffe per il servizio idrico, proposta dalla Regione Emilia-Romagna nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso in riferimento agli artt. 11, 76, 117, 118 Cost., ed ai principi di leale collaborazione e di ragionevolezza, nonché ai principi ed alle norme del diritto comunitario. Nel sollecitare l'esercizio del potere di sospensione delle norme impugnate, la Regione ricorrente ha infatti prospettato in maniera sostanzialmente assertiva la sussistenza dei relativi presupposti, omettendo di svolgere argomenti in grado di indurre la Corte costituzionale ad eventualmente adottare, d'ufficio, i provvedimenti di cui agli artt. 35 e 40 della legge n. 87 del 1953. A fronte di una prospettazione in maniera sostanzialmente assertiva da parte della regione ricorrente della sussistenza dei presupposti per procedere, anche d'ufficio, alla sospensione delle disposizioni impugnate, ai sensi dell'art. 35 legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall'art. 9, 4° comma, legge 5 giugno 2003, n. 131, va dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione degli artt. 63, 64, 101, 7° comma, 154, 155, 181, commi da 7 a 11, 183, 1° comma, 186, 189, 3° comma, 214, 3° e 5° comma, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, contenente norme in materia ambientale, in riferimento agli artt. 11, 76, 117, 118, 119 Cost. ed al principio di leale collaborazione.

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