Cass. civ. n. 3409/2026
Ai sensi dell'art. 27 c.c.i.i., la competenza territoriale per l'apertura della liquidazione giudiziale è determinata dal luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, che, di norma, coincide con la sede legale risultante dal registro delle imprese. Tuttavia, questa presunzione è superabile mediante prove concrete e univoche che dimostrino che la direzione effettiva dell'impresa sia ubicata altrove e che tale ubicazione diversa sia riconoscibile dai terzi.
Cass. civ. n. 32884/2025
Ai fini della individuazione della competenza territoriale a dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di una società incorporata, non rileva che l'incorporazione sia avvenuta prima dell'apertura della procedura concorsuale, in quanto la società incorporata, ancorché estinta, conserva, sia pure nei limiti di un anno dalla sua cancellazione, la propria identità soggettiva, nonché la propria capacità di stare in giudizio, con la conseguenza che, entro tale termine annuale oggi previsto dall'art. 33, comma 2, c.c.i.i., la stessa può essere soggetta ad un'autonoma procedura anche ove, nel frattempo, sia stata aperta da altro ufficio giudiziario la liquidazione giudiziale della società incorporante.
Cass. civ. n. 31966/2025
La presunzione iuris tantum di coincidenza tra sede legale dell'impresa e sede principale dell'impresa può essere superata solo a fronte di prove univoche, idonee a dimostrare che il centro direzionale dell'attività dell'impresa è altrove e che la sede legale ha carattere solo formale o fittizio. L'art. 27, comma 3, lett. c, c.c.i.i. contempla la presunzione legale relativa della coincidenza tra sede legale e centro degli interessi principali del debitore, che può essere superata solo mediante prova contraria.
Cass. civ. n. 31727/2025
Spetta a chi invoca una competenza territoriale diversa da quella individuata sulla scorta delle presunzioni di cui all'art. 27, comma 3, CCII dimostrare: a) che il COMI (centre of main interest) del debitore risulta collocato in un luogo diverso da quello cui le predette presunzioni rinviano e b) che tale collocazione abituale è percepita all'esterno dai terzi, con la conseguenza che ove difetti la prova anche solo di uno dei due estremi, i criteri presuntivi di legge non possono ritenersi superati. (Regola competenza)
Cass. civ. n. 21865/2025
La competenza territoriale in relazione alla domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza spetta, ex art. 44 del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII), al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, che coincide presuntivamente con la sede legale dell'impresa, salvo che non sia provato tanto che esso si situa in un luogo diverso da quelli individuati ai sensi dell'art. 27, comma 3, CCII, quanto che tale diversa collocazione è stata percepita dai terzi. (Regola competenza)
Cass. civ. n. 9371/2025
In tema di concordato preventivo ordinario e con riserva, il termine per rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale ex art. 27 del d.lgs. n. 14 del 2019 va individuato nel momento in cui il giudice dispone di tutti gli elementi per compiere tale valutazione e, dunque, quando vi sia l'allegazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 39, commi 1, 2 e 3 del citato decreto, coincidente con il momento deliberativo dell'ammissione o non ammissione alla procedura pattizia di regolamento della crisi aziendale.
Cass. civ. n. 30212/2024
L'eccezione di incompetenza, pur applicabile anche alle controversie fallimentari, nel concordato preventivo deve essere valutata dal giudice non appena siano disponibili tutti gli elementi necessari, nel rispetto del contraddittorio, della ragionevole durata del processo e dell'effettività della tutela giurisdizionale.
Cass. civ. n. 13368/2024
In tema di insolvenza transfrontaliera, ai fini dell'individuazione della "competenza giurisdizionale" nell'area esclusa dalla presunzione relativa di coincidenza del centro degli interessi principali (c.d. "COMI") con la sede legale del debitore, in presenza di un trasferimento all'estero della stessa (nella specie in Bulgaria), intervenuto nel trimestre antecedente l'iniziativa del creditore, l'onere della prova del debitore verte non solo sull'effettività del trasferimento dal punto di vista delle misure organizzative interne adottate, ma anche sulla dimostrazione dell'abitualità e riconoscibilità, da parte dei terzi, del luogo in cui il debitore esercita e gestisce i suoi interessi.
Cass. civ. n. 19618/2021
In tema di concordato preventivo del debitore che abbia i requisiti per l'ammissione all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, resta ferma la competenza del tribunale nel cui circondario si trova il suo centro degli interessi principali, poiché ai sensi dell'art. 27, comma 1, d.lgs n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa), la competenza dell'ufficio sede della sezione specializzata in materia di imprese è riservata ai soli procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza delle imprese che siano già state ammesse all'amministrazione straordinaria. (Regola competenza)