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Articolo 27 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Competenza per materia e per territorio

Dispositivo dell'art. 27 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali(1)(2).

2. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali(1).

3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:

  1. a) per la persona fisica esercente attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;
  2. b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma;
  3. c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante(1).

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 9, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Spiegazione dell'art. 27 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma in commento contempla quale criterio generale di collegamento della competenza per territorio il COMI, cioè «il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi».

Tuttavia, il secondo periodo del comma 1 della medesima disposizione in esame prevede, qualora vengano in rilievo, imprese in amministrazione straordinaria e gruppi di imprese di rilevante dimensione la competenza del Tribunale delle imprese, per la maggiore preparazione di quest'ultimo nella gestione delle procedure più complesse.

Il comma 3° presume la coincidenza:

a) tra il COMI e la sede legale risultante dal registro delle imprese per il debitore-imprenditore persona fisica, salvo il criterio residuale della sede effettiva dell'attività abituale cui occorre riferirsi tutte le volte in cui l'effettività dell'esercizio dell'impresa non abbia trovato riscontro in una regolarizzazione del suo titolare);
b) fra il COMI e la residenza o il domicilio per la persona fisica non esercente attività d'impresa, salvo il criterio residuale dell'ultima dimora nota o, in mancanza, del luogo di nascita nel qual caso, per ragioni di semplificazione e concentrazione, quando la persona è nata all'estero, si affida la competenza al Tribunale di Roma;
c) fra il COMI e la sede legale risultante dal registro delle imprese per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività impresa, salvo il criterio residuale della sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lett. b, con riguardo al legale rappresentante.

Massime relative all'art. 27 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Cass. civ. n. 3409/2026

Ai sensi dell'art. 27 c.c.i.i., la competenza territoriale per l'apertura della liquidazione giudiziale è determinata dal luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, che, di norma, coincide con la sede legale risultante dal registro delle imprese. Tuttavia, questa presunzione è superabile mediante prove concrete e univoche che dimostrino che la direzione effettiva dell'impresa sia ubicata altrove e che tale ubicazione diversa sia riconoscibile dai terzi.

Cass. civ. n. 32884/2025

Ai fini della individuazione della competenza territoriale a dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di una società incorporata, non rileva che l'incorporazione sia avvenuta prima dell'apertura della procedura concorsuale, in quanto la società incorporata, ancorché estinta, conserva, sia pure nei limiti di un anno dalla sua cancellazione, la propria identità soggettiva, nonché la propria capacità di stare in giudizio, con la conseguenza che, entro tale termine annuale oggi previsto dall'art. 33, comma 2, c.c.i.i., la stessa può essere soggetta ad un'autonoma procedura anche ove, nel frattempo, sia stata aperta da altro ufficio giudiziario la liquidazione giudiziale della società incorporante.

Cass. civ. n. 31966/2025

La presunzione iuris tantum di coincidenza tra sede legale dell'impresa e sede principale dell'impresa può essere superata solo a fronte di prove univoche, idonee a dimostrare che il centro direzionale dell'attività dell'impresa è altrove e che la sede legale ha carattere solo formale o fittizio. L'art. 27, comma 3, lett. c, c.c.i.i. contempla la presunzione legale relativa della coincidenza tra sede legale e centro degli interessi principali del debitore, che può essere superata solo mediante prova contraria.

Cass. civ. n. 31727/2025

Spetta a chi invoca una competenza territoriale diversa da quella individuata sulla scorta delle presunzioni di cui all'art. 27, comma 3, CCII dimostrare: a) che il COMI (centre of main interest) del debitore risulta collocato in un luogo diverso da quello cui le predette presunzioni rinviano e b) che tale collocazione abituale è percepita all'esterno dai terzi, con la conseguenza che ove difetti la prova anche solo di uno dei due estremi, i criteri presuntivi di legge non possono ritenersi superati. (Regola competenza)

Cass. civ. n. 21865/2025

La competenza territoriale in relazione alla domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza spetta, ex art. 44 del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII), al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, che coincide presuntivamente con la sede legale dell'impresa, salvo che non sia provato tanto che esso si situa in un luogo diverso da quelli individuati ai sensi dell'art. 27, comma 3, CCII, quanto che tale diversa collocazione è stata percepita dai terzi. (Regola competenza)

Cass. civ. n. 9371/2025

In tema di concordato preventivo ordinario e con riserva, il termine per rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale ex art. 27 del d.lgs. n. 14 del 2019 va individuato nel momento in cui il giudice dispone di tutti gli elementi per compiere tale valutazione e, dunque, quando vi sia l'allegazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 39, commi 1, 2 e 3 del citato decreto, coincidente con il momento deliberativo dell'ammissione o non ammissione alla procedura pattizia di regolamento della crisi aziendale.

Cass. civ. n. 30212/2024

L'eccezione di incompetenza, pur applicabile anche alle controversie fallimentari, nel concordato preventivo deve essere valutata dal giudice non appena siano disponibili tutti gli elementi necessari, nel rispetto del contraddittorio, della ragionevole durata del processo e dell'effettività della tutela giurisdizionale.

Cass. civ. n. 13368/2024

In tema di insolvenza transfrontaliera, ai fini dell'individuazione della "competenza giurisdizionale" nell'area esclusa dalla presunzione relativa di coincidenza del centro degli interessi principali (c.d. "COMI") con la sede legale del debitore, in presenza di un trasferimento all'estero della stessa (nella specie in Bulgaria), intervenuto nel trimestre antecedente l'iniziativa del creditore, l'onere della prova del debitore verte non solo sull'effettività del trasferimento dal punto di vista delle misure organizzative interne adottate, ma anche sulla dimostrazione dell'abitualità e riconoscibilità, da parte dei terzi, del luogo in cui il debitore esercita e gestisce i suoi interessi.

Cass. civ. n. 19618/2021

In tema di concordato preventivo del debitore che abbia i requisiti per l'ammissione all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, resta ferma la competenza del tribunale nel cui circondario si trova il suo centro degli interessi principali, poiché ai sensi dell'art. 27, comma 1, d.lgs n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa), la competenza dell'ufficio sede della sezione specializzata in materia di imprese è riservata ai soli procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza delle imprese che siano già state ammesse all'amministrazione straordinaria. (Regola competenza)

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R. C. chiede
mercoledì 03/09/2025
“Buonasera, vi chiedo questa informazione. Devo fare domanda all’organismo OCC secondo la legge 3/2012 (codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza d lgs 14/2019) e successive modifiche; tuttavia ero residente in XXX (YY) ma l’anagrafe mi ha cancellato per irreperibilità dovuta al fatto che sono domiciliata a ZZ da 4 anni per motivi urgenti di lavoro. Gli OCC non mi hanno saputo indicare la competenza, se di ZZ o YY e mi hanno consigliato di chiedere informazioni ad un avvocato. Richiedo cortesemente a questo punto quale sia l’OCC di competenza per la giusta presentazione della domanda. Grazie”
Consulenza legale i 08/09/2025
L’art. 27, comma 2, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza dispone che per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza (diversi da quelli relativi alle imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione) e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.
Ai sensi del comma 3, per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, il centro degli interessi principali coincide con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale; per quelle non esercenti attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita.

Lo stesso dicasi per le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, in forza del richiamo di cui all’art. 65, comma 2, del Codice della crisi.

Tanto premesso, se si tratta di una procedura da sovraindebitamento attuata da una persona fisica, come appare nel caso in esame, considerato che la residenza sembra sconosciuta, la competenza va individuata nel domicilio (in merito al quale dovrà essere fornita prova).
In ogni caso, si consiglia di richiedere un certificato di residenza, al fine di valutare anche detto aspetto.