Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 65 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Dispositivo dell'art. 65 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.

2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente capo, le disposizioni del titolo III, ad eccezione dell'articolo 44, in quanto compatibili(2).

3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore è sempre facoltativa.

4. [La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.](1)

4-bis. Ai fini della redazione delle relazioni da allegare alla domanda gli OCC possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101(2).

Note

(1) Comma abrogato dal D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.
(2) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 65, comma 2; (con l'art. 18, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 4-bis all'art. 65.

Spiegazione dell'art. 65 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Con l'emanazione del Codice della Crisi il legislatore della riforma ha inteso collocare in un unico testo organico le disposizioni che concernono l'insolvenza, a prescindere dal fatto che si tratti di insolvenza commerciale o di insolvenza civile. In precedenza, la c.d. insolvenza del consumatore e dell'imprenditore non fallibile era regolata dalla L. 3/2012 (legge sul sovraindebitamento), la quale tuttavia si è mostrata all'atto pratico inefficiente e molto spesso lacunosa e non coordinata con le disposizioni contenute nella legge fallimentare.
La disciplina del sovraindebitamento, pur essendo stata revisionata limitatamente nei suoi contenuti, ora risulta quantomeno coordinata con la disciplina degli strumenti di regolazione della crisi, che lo stesso articolo in commento dichiara applicabile anche alle procedure da sovraindebitamento, in assenza di disposizioni specifiche.

E tra gli adattamenti di disciplina rientrano anzitutto quelli contemplati al terzo comma, dove si dispone che, nelle procedure da sovraindebitamento:
  1. le funzioni ordinariamente svolte nelle procedure maggiori dal commissario giudiziale e dal curatore siano assegnate agli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC): gli OCC sono organismi costituiti presso gli ordini professionali (avvocati e commercialisti) o presso enti pubblici, iscritti in apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia (reg. 202/2014). Gli OCC, attraverso un loro membro incaricato della funzione di gestore della crisi, sono chiamati a svolgere funzioni di assistenza al debitore, di supervisione della procedura e di ausilio al Tribunale.
  2. la nomina del professionista indipendente, chiamato usualmente ad attestare il piano proposto dal debitore, sia facoltativa.
Tali correttivi si rendono necessari nell'ottica di una generale contenimento, per il debitore, dei costi associati all'attivazione delle procedure d'insolvenza.


Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!