Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 19618 del 9 luglio 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di concordato preventivo del debitore che abbia i requisiti per l'ammissione all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, resta ferma la competenza del tribunale nel cui circondario si trova il suo centro degli interessi principali, poiché ai sensi dell'art. 27, comma 1, d.lgs n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa), la competenza dell'ufficio sede della sezione specializzata in materia di imprese č riservata ai soli procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza delle imprese che siano gią state ammesse all'amministrazione straordinaria. (Regola competenza)

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