(massima n. 1)
Spetta a chi invoca una competenza territoriale diversa da quella individuata sulla scorta delle presunzioni di cui all'art. 27, comma 3, CCII dimostrare: a) che il COMI (centre of main interest) del debitore risulta collocato in un luogo diverso da quello cui le predette presunzioni rinviano e b) che tale collocazione abituale č percepita all'esterno dai terzi, con la conseguenza che ove difetti la prova anche solo di uno dei due estremi, i criteri presuntivi di legge non possono ritenersi superati. (Regola competenza)