(massima n. 1)
Ai fini della individuazione della competenza territoriale a dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di una società incorporata, non rileva che l'incorporazione sia avvenuta prima dell'apertura della procedura concorsuale, in quanto la società incorporata, ancorché estinta, conserva, sia pure nei limiti di un anno dalla sua cancellazione, la propria identità soggettiva, nonché la propria capacità di stare in giudizio, con la conseguenza che, entro tale termine annuale oggi previsto dall'art. 33, comma 2, c.c.i.i., la stessa può essere soggetta ad un'autonoma procedura anche ove, nel frattempo, sia stata aperta da altro ufficio giudiziario la liquidazione giudiziale della società incorporante.