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Articolo 28 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Trasferimento del centro degli interessi principali

Dispositivo dell'art. 28 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1)Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale o controllata(2).

Note

(1) Articolo modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Spiegazione dell'art. 28 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La disposizione prevede, con una presunzione assoluta, che il trasferimento del COMI (del centro degli interessi principali del debitore) nell'anno che precede l'accesso a una procedura di regolazione della crisi sia irrilevante ai fini del radicamento della competenza per territorio.


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