1. (1)L'imprenditore commerciale e agricolo, che presenta congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.
2. L'istanza è presentata al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa unitamente ai documenti di cui all'articolo 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h), e nelle forme previste dall'articolo 17, comma 1. La dichiarazione di cui all'articolo 17, comma 3, lettera d), riguarda la pendenza di una procedura di liquidazione controllata e contiene l'attestazione di non avere depositato ricorso ai sensi dell'articolo 74 e, per le imprese agricole, anche ai sensi dell'articolo 57. La nomina dell'esperto avviene ad opera del segretario generale al quale è presentata l'istanza.
3. Se all'esito delle trattative è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui al comma 1, le parti possono, alternativamente:
- a) concludere un contratto con uno o più creditori oppure con una o più parti interessate all'operazione di risanamento, idoneo ad assicurare la continuità aziendale;
- b) concludere un accordo avente il contenuto dell'articolo 62;
- c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all'operazione di risanamento che vi hanno aderito nonché dall'esperto, idoneo a produrre gli effetti di cui all'articolo 25 bis, comma 5. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza(2).
4. Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 3, l'imprenditore può anche, alternativamente:
- a) proporre la domanda di concordato minore di cui all'articolo 74;
- b) chiedere la liquidazione controllata dei beni ai sensi dell'articolo 268;
- c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25 sexies;
- d) per la sola impresa agricola, chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61(2).
5. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente articolo, gli articoli 12, 13, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9, 14, 15, 16, 17, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, comma 2-bis, 24, commi 3 e 4, 25, 25-bis, 25 ter, 25 quinquies, 25-sexies, 25 septies e 25 octies, in quanto compatibili(2).
6. Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 22 conservano i propri effetti anche se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato minore omologato, l'apertura della liquidazione controllata o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies omologato(2).
7. Il compenso dell'esperto è liquidato, ai sensi dell'articolo 25-ter, dal segretario generale della camera di commercio che lo ha nominato(2).