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Articolo 25 quater Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Imprese sotto soglia

Dispositivo dell'art. 25 quater Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1)L'imprenditore commerciale e agricolo, che presenta congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

2. L'istanza è presentata al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa unitamente ai documenti di cui all'articolo 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h), e nelle forme previste dall'articolo 17, comma 1. La dichiarazione di cui all'articolo 17, comma 3, lettera d), riguarda la pendenza di una procedura di liquidazione controllata e contiene l'attestazione di non avere depositato ricorso ai sensi dell'articolo 74 e, per le imprese agricole, anche ai sensi dell'articolo 57. La nomina dell'esperto avviene ad opera del segretario generale al quale è presentata l'istanza.

3. Se all'esito delle trattative è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui al comma 1, le parti possono, alternativamente:

  1. a) concludere un contratto con uno o più creditori oppure con una o più parti interessate all'operazione di risanamento, idoneo ad assicurare la continuità aziendale;
  2. b) concludere un accordo avente il contenuto dell'articolo 62;
  3. c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all'operazione di risanamento che vi hanno aderito nonché dall'esperto, idoneo a produrre gli effetti di cui all'articolo 25 bis, comma 5. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza(2).

4. Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 3, l'imprenditore può anche, alternativamente:

  1. a) proporre la domanda di concordato minore di cui all'articolo 74;
  2. b) chiedere la liquidazione controllata dei beni ai sensi dell'articolo 268;
  3. c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25 sexies;
  4. d) per la sola impresa agricola, chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61(2).

5. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente articolo, gli articoli 12, 13, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9, 14, 15, 16, 17, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, comma 2-bis, 24, commi 3 e 4, 25, 25-bis, 25 ter, 25 quinquies, 25-sexies, 25 septies e 25 octies, in quanto compatibili(2).

6. Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 22 conservano i propri effetti anche se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato minore omologato, l'apertura della liquidazione controllata o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies omologato(2).

7. Il compenso dell'esperto è liquidato, ai sensi dell'articolo 25-ter, dal segretario generale della camera di commercio che lo ha nominato(2).

Note

(1) Articolo introdotto dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 5, comma 13, lettera a)) la modifica dell'art. 25-quater, comma 3, lettere a) e c);(con l'art. 5, comma 13, lettera b)) la modifica dell'art. 25-quater, comma 4, alinea e lettera d);(con l'art. 5, comma 13, lettera c)) la modifica dell'art. 25-quater, comma 5; (con l'art. 5, comma 13, lettera d)) la modifica dell'art. 25-quater, comma 6; (con l'art. 5, comma 13, lettera e)) la modifica dell'art. 25-quater, comma 7.

Ratio Legis

La disposizione estende la composizione negoziata della crisi alle imprese di minori dimensioni: in particolare, anche agli imprenditori minori, agricoli e delle start-up innovative non assoggettabili alla liquidazione giudiziale possono proporre istanza per l'intervento di un esperto indipendente al fine di perseguire il risanamento dell'impresa.

Spiegazione dell'art. 25 quater Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La composizione negoziata è estesa dal legislatore anche alle imprese commerciali e agricole la cui definizione è prevista dall'art. 2, comma 1, lett. c), del Codice della crisi; la lettera c) della norma fa riferimento agli imprenditori minori, agricoli e alle start-up innovative non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie, che parimenti possono richiedere l'intervento di un esperto indipendente per realizzare il risanamento dell'impresa.

Quanto al requisito oggettivo, questo coincide sempre con la sussistenza delle condizioni di squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario che rendono probabile l'insolvenza.

Quanto al requisito soggettivo, l'imprenditore agricolo, non essendo fallibile, può essere sottoposto alla composizione negoziata della crisi tout court.
L'imprenditore commerciale può accedere alla procedura solo in caso di sussistenza cumulativa dei requisiti dell'impresa minore, per i quali si rinvia all'art. 2 del Codice della Crisi, dove sono contenute le definizioni.

Il procedimento da seguire per la nomina dell'esperto, da parte dell'imprenditore commerciale e agricolo sotto soglia, è disciplinato dall'art. 25-quater, comma 2.

La norma poi prevede che le imprese commerciali e agricole sotto soglia debbano presentare la stessa documentazione prevista per le imprese sopra soglia.

L'imprenditore sotto soglia dispone di due modalità per presentare istanza di nomina dell'esperto e così avviare la composizione negoziata:
  • il deposito dell'istanza di nomina dell'esperto attraverso la piattaforma telematica della camera di commercio competente;
  • il deposito dell'istanza di nomina dell'esperto attraverso l'organismo di composizione della crisi per sovraindebitamento (O.C.C.).
Una volta nominato, l'esperto svolge le stesse attività dell'esperto nominato per l'imprenditore sopra soglia.

Il comma prevede gli esiti delle trattative, per cui le parti possono compiere uno dei seguenti atti:
  • un contratto privo di effetti nei confronti di terzi ed idoneo ad assicurare la continuità aziendale;
  • la convenzione di moratoria;
  • un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, idoneo a produrre gli effetti di cui all'art. 25-bis, comma 5.
Seguono i casi in cui non viene raggiunto l'accordo: l'imprenditore può accedere a:
  • il concordato minore;
  • la liquidazione controllata;
  • il concordato semplificato;
  • l'omologazione degli accordi di ristrutturazione se impresa agricola.
L'imprenditore commerciale e agricolo sotto soglia può beneficiare di misure protettive, esclusivamente in fase giudiziale di deposito della proposta, e non nella fase prodromica delle trattative dinanzi all'O.C.C. (in assenza della possibilità di depositare una domanda con riserva).


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