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Articolo 18 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Misure protettive

Dispositivo dell'art. 18 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1)L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto(2).

2. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera d).

3. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Non sono inibiti i pagamenti(2).

4. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive. Restano fermi i provvedimenti già concessi ai sensi dell'articolo 54, comma 1.

5. I creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste. Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario(2).

5-bis. Dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario(2).

Note

(1) Articolo e rubrica sostituiti dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 5, comma 5, lettera a)) la modifica dell'art. 18, comma 1; (con l'art. 5, comma 5, lettera b)) la modifica dell'art. 18, comma 3; (con l'art. 5, comma 5, lettera c)) la modifica dell'art. 18, comma 5; (con l'art. 5, comma 5, lettera d)) l'introduzione del comma 5-bis all'art. 18.

Ratio Legis

La norma intende concedere all'imprenditore che avvia la procedura di composizione negoziata, la possibilità di richiedere l'attuazione di misure protettive al fine di paralizzare temporaneamente le azioni dei creditori, che potrebbero pregiudicare la realizzazione del fine ultimo della procedura, in vista del buon esito della stessa. Si cerca, in questo modo, di cristallizzare la situazione patrimoniale esistente quando le trattative vengono avviate, al fine dell'attuazione del risanamento dell'impresa.

Spiegazione dell'art. 18 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Le misure protettive sono definite dall'art. 2, lett. p), del Codice della Crisi, come «le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
Secondo questa definizione, le misure protettive consistono principalmente nella richiesta di ottenere l'inibizione alle azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori; tuttavia, le misure possono assumere anche contenuti diversi, posta la natura atipica derivante dalla mancanza di indicazioni precipue nella disposizione in esame). Inoltre, l'imprenditore può chiedere che l'applicazione delle misure protettive sia limitata a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori.

L'imprenditore può richiedere l'applicazione di queste misure già con l'istanza di nomina dell'esperto, oppure con una successiva istanza.
L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese insieme all'accettazione dell'esperto.

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