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Articolo 62 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Convenzione di moratoria

Dispositivo dell'art. 62 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.

2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:

  1. a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;
  2. b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;
  3. c) i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, non risultino pregiudicati rispetto a quanto potrebbero ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della convenzione;
  4. d) un professionista indipendente, abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c)(1).

3. In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

4. La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al comma 2, lettera d), ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.

5. Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale individuato ai sensi dell'articolo 27. Se sono proposte più opposizioni il tribunale procede alla loro riunione(1).

6. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio con sentenza.

7. Contro la sentenza che pronuncia sulle opposizioni è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 51.

Note

(1) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 16, comma 5, lettera a)) la modifica dell'art. 62, comma 2 lettere a) e c); (con l'art. 16, comma 5, lettera b)) la modifica dell'art. 62, comma 5.

Spiegazione dell'art. 62 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma in commento disciplina la convenzione di moratoria. Prima dell'odierna riforma, la legge fallimentare disciplinava il medesimo istituto all'art. 187-septies, limitandone tuttavia l'utilizzo ai soli fini della regolamentazione dei rapporti con le banche e gli istituti di credito. La riforma, tuttavia, ha provveduto alla espunzione di un simile limite soggettivo, estendendone l'applicabilità a tutte le categorie di creditori.

Tale strumento, pur presentando carattere negoziale e stragiudiziale, si differenzia dal concordato preventivo e dagli accordi di ristrutturazione dei debiti per essere preordinato ad una provvisoria e temporanea sistemazione della crisi. La convenzione, difatti, non può in nessun caso prevedere la c.d. "falcidia" dei crediti vantati nei confronti del debitore, ma semplicemente la dilazione temporale dei termini d'adempimento e/o la rinuncia alle azioni esecutive avviate dai singoli creditori. Da ciò si comprende, pertanto, che lo strumento è sicuramente inidoneo a risolvere stabilmente le difficoltà vissute dal debitore ed a scongiurarne l'insolvenza.

Analogamente al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, anche la convenzione di moratoria è idonea a vincolare i creditori non aderenti purché:
  1. il debitore abbia informato dell'inizio e dei contenuti delle trattative tutti i creditori coinvolti;
  2. abbiano aderito alla convenzione almeno il 75% dei crediti collocati nella medesima classe alla quale appartiene il creditore non aderente;
  3. vi sia la ragionevole prospettiva che i creditori non aderenti siano soddisfatti in misura non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale;
  4. un professionista indipendente attesti la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità dello strumento alla temporanea risoluzione della crisi e a soddisfare in maniera "non deteriore" dei creditori non aderenti
I creditori non aderenti che intendano contestare la sussistenza dei predetti requisiti imposti dalla legge ai fini dell'estensione, potranno svolgere opposizione innanzi al Tribunale concorsuale, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'accordo.

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