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Articolo 25 octies Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Segnalazione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale

Dispositivo dell'art. 25 octies Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1)L'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile(2).

2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile o dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell'organo di controllo o di revisione(2).

Note

(1) Articolo introdotto dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 25-octies, comma 1; (con l'art. 7, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 25-octies, comma 2; (con l'art. 7, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 25-octies, rubrica.

Spiegazione dell'art. 25 octies Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

L'articolo (che sostituisce le procedure di allerta previste in una precedente versione del Codice della crisi, poi in parte abbandonate con il d.l. 118 del 2021 e in parte riscritta con disposizioni inserite nel d.lgs. n. 83/2022, in attuazione della Direttiva Insolvency) impone all'organo di controllo societario di segnalare per iscritto, motivando, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di composizione negoziata, con l'assegnazione di un termine, non superiore a trenta giorni, entro cui l'organo amministrativo deve riferire sulle iniziative intraprese.

Non grava più, però, sull'organo di controllo, a differenza di quanto previsto nell'originaria versione del Titolo II, l'obbligo di segnalazione all'esterno, che imponeva la convocazione del debitore di fronte all'OCRI (vecchio art. 14, comma 2, del Codice): la scelta di rivolgersi al segretario della Camera di commercio per ottenere la nomina dell'esperto spetta soltanto all'organo amministrativo.

La segnalazione, vista la formulazione della norma, deve provenire dall'organo collegiale, intenso nel suo complesso, e non dai singoli componenti.

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