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Articolo 2 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Definizioni

Dispositivo dell'art. 2 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Ai fini del presente codice si intende per:

  1. a) "crisi": lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;
  2. b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
  3. c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
  4. d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
  5. 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
  6. 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
  7. 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348;
  8. e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore(2);
  9. f) «società pubbliche»: le società a controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica e le società in house di cui all'articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
  10. g) [[LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83]];
  11. h) "gruppo di imprese": l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545 septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto;
  12. i) «gruppi di imprese di rilevante dimensione»: i gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;
  13. l) «parti correlate»: si intendono quelle indicate come tali nel Regolamento della Consob in materia di operazioni con parti correlate;
  14. m) «centro degli interessi principali del debitore» (COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;
  15. m-bis) "strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza": le misure, gli accordi e le procedure, diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi(2);
  16. n) «elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese»: l'elenco, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti dal presente codice(2);
  17. o) «professionista indipendente»: il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti:
  18. 1) essere iscritto all'elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali;
  19. 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;
  20. 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa(2);
  21. o-bis) «"esperto": il soggetto terzo e indipendente, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 3 e nominato dalla commissione di cui al comma 6 del medesimo articolo 13, che facilita le trattative nell'ambito della composizione negoziata;
  22. p) «misure protettive»: le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni o condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza(2);
  23. q) «misure cautelari»: i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni(2);
  24. r) «classe di creditori»: insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei;
  25. s) «domicilio digitale»: il domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
  26. t) OCC: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice;
  27. u) [[LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83]].(1).

Note

(1) Articolo modificato dapprima dal D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 (relativamente alle lettere a), h), l), p) e u). Successivamente, il D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 8 ha modificato le lettere a), h), n), o), p), q) del comma 1; abrogato le lettere g) e u) del comma 1; introdotto le lettere m-bis) e o-bis) del comma 1.
(2) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 2, comma 1, lettera e); (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 2, comma 1, lettera m-bis); (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 2, comma 1, lettera n); (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 2, comma 1, lettera o); (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 2, comma 1, lettera p); (con l'art. 1, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 2, comma 1, lettera q).

Spiegazione dell'art. 2 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

In linea con le tecniche legislative anglosassoni e comunitarie, la norma in oggetto fornisce una lunga elencazione di alcuni concetti basilari del diritto della crisi.
Tra questi meritano una particolare attenzione le definizioni relative ai tre presupposti oggettivi delle procedure concorsuali:

1) Insolvenza: legittima l’apertura della l.g. e viene identificata come uno stato di impotenza finanziaria del debitore, ossia di strutturale incapacità del debitore di far fronte con mezzi normali alle proprie obbligazioni. Come sottolineato dalla giurisprudenza, un simile stato sussiste ogniqualvolta si accerti che l’imprenditore non sia più in grado di riscuotere alcuna fiducia (credito) sul mercato e di condurre l’attività in maniera tale da soddisfare alla scadenza i propri creditori. E’ chiaro, pertanto, che l’accertamento non può limitarsi esclusivamente al confronto tra attivo e passivo patrimoniale. In ogni caso, la norma continua a prescrivere che un simile stato debba anche essersi esteriorizzato, tramite uno o più inadempimenti o tramite altri fatti sintomatici della sua esistenza.

2) Crisi: viene per la prima volta definita, secondo criteri prettamente aziendalistici, come probabilità d’insolvenza nell’arco dei successivi dodici mesi, purché essa si manifesti sotto forma di insostenibilità del debito mediante i flussi di cassa futuri. Nella prima versione del Codice, essa veniva identificata con uno stato di squilibrio economico-finanziario, o patrimoniale che rendesse probabile l’insolvenza nei successivi sei mesi. La norma attuale omette qualsiasi riferimento agli squilibri, nel tentativo di consentire l’accesso agli strumenti di regolazione anche ad imprenditori che rischino l’insolvenza per fattori non riconducibili ad uno squilibrio.

3) Sovraindebitamento: non si tratta di un presupposto oggettivo autonomo, in quanto con questo termine si vogliono indicare la crisi/insolvenza dell’imprenditore minore o agricolo oppure l’insolvenza del consumatore. Tuttavia, nonostante l’implicito rinvio alle definizioni di crisi e di insolvenza, la valutazione sullo stato di sovraindebitamento dovrà essere svolta secondo criteri diversi, se il debitore è un consumatore.

Oltre alle nozioni citate, va notato che il Codice attribuisce per la prima volta rilevanza al gruppo d’imprese. Si tratta di una novità di non poco conto, in quanto, in precedenza si negava la possibilità di attivare una procedura unitaria per tutto il gruppo societario. Oggi il codice non solo definisce il concetto di gruppo ai fini concorsuali ma appronta anche una disciplina apposita delle procedure di gruppo. A tal proposito, va osservato che la definizione fa leva sul concetto civilistico di etero-direzione e coordinamento (art. 2497 cc).

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