Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 56 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento

Dispositivo dell'art. 56 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria(2).

2. Il piano deve avere data certa e deve contenere:

  1. a) l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori;
  2. b) una descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova;
  3. c) le strategie d'intervento;
  4. d) l'elenco dei creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti;
  5. e) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano;
  6. f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;
  7. g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario nonché i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria;
  8. g-bis) l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente(2).

3. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano.

4. Il piano, l'attestazione di cui al comma 3 e gli accordi conclusi con le parti interessate possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore(2).

5. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa(1).

Note

(1) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 8, comma 1, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.
(2) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 15, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 56, comma 1; (con l'art. 15, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 56, comma 2; (con l'art. 15, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 56, comma 4.

Spiegazione dell'art. 56 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma disciplina il c.d. piano attestato di risanamento. Non si tratta di una procedura concorsuale, bensì di uno strumento di natura stragiudiziale che consente al debitore di individuare gli interventi più opportuni per superare la crisi, evitando al contempo che gli atti compiuti in esecuzione del piano possano essere revocati in sede di liquidazione giudiziale.
Affinché il debitore possa godere di questo beneficio, tuttavia, è richiesto:
  1. che il piano contenga tutte le informazioni di cui al primo comma (situazione del debitore; cause della crisi; interventi programmati e tempistiche di attuazione del piano; ammontare debiti; rinegoziazione dei debiti e stato trattative; apporti di finanza nuova; sottostante piano industriale)
  2. un professionista indipendente (attestatore) certifichi la veridicità dei contenuti e, soprattutto, la fattibilità economica del piano, attestando che gli interventi programmati siano effettivamente funzionali al superamento della crisi.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!