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Capo II - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Dell'esecuzione forzata

Sezione I - Dell'espropriazione

Sezione I bis - Dell'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilitą o di alienazioni a titolo gratuito

Sezione II - Dell'esecuzione forzata in forma specifica

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
1187 Il secondo capo del titolo, sotto la rubrica "Dell'esecuzione forzata", si occupa degli effetti sostanziali dei provvedimenti che vengono dati in questa materia. Si tratta di effetti che nel loro intrinseco sono per la maggior parte costitutivi o conseguenze di un effetto costitutivo, ma non possono confondersi con quelli menzionati nell'art. 2908 del c.c., perché collegati qui a provvedimenti che hanno piuttosto carattere strumentale che non carattere di sentenze finali di merito. Soltanto il caso dell'art. 2932 del c.c. (esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto) avrebbe potuto più propriamente ricondursi alla categoria dell'art. 2908, ma è parso più opportuno inserirlo nel quadro dei provvedimenti di esecuzione in vista della sua finalità. Così, nella sezione prima, che tratta dell'espropriazione forzata, dopo le disposizioni generali relative a quest'ultima (§ 1), sono regolati - nell'ordine degli stadi processuali dell'esecuzione - gli effetti, del pignoramento (§ 2), e quindi quelli della vendita forzata e dell'assegnazione (§ 3). Nella sezione seconda ho collocato le disposizioni relative all'esecuzione forzata in forma specifica.