(massima n. 1)
Con riguardo al giuramento de ventate, che, secondo il disposto dell'art. 2739 c.c., č ammissibile unicamente se si riferisce ad un fatto proprio della parte a cui il giuramento č deferito, per «fatto proprio» deve intendersi non soltanto l'attivitą personale del giurante, ma anche ogni avvenimento esterno (e quindi anche i fatti e le dichiarazioni di altri soggetti) nei limiti in cui possano essere stati percepiti dal giurante medesimo. (Nella specie la Suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice in merito il quale aveva ritenuto inammissibile il giuramento deferito dal lavoratore al datore di lavoro in ordine alle modalitą della prestazione lavorativa sull'erroneo rilievo che quest'ultima non costituisce fatto proprio del datore di lavoro).