(massima n. 1)
Il divieto di deferire giuramento su fatti illeciti, previsto dall'art. 2739 cod. civ., trova la sua "ratio" nell'esigenza di impedire che il giurante sia costretto a scegliere tra l'ammettere circostanze lesive della sua dignità e del suo decoro ed il giurare il falso; ne consegue che non può deferirsi giuramento in ordine all'esistenza di un patto commissorio imposto al debitore dal creditore per l'esclusiva realizzazione dei propri interessi, integrando esso pur sempre un atto illecito o comunque un atto con causa illecita.