(massima n. 1)
La disposizione dell'articolo 2739 c.c. vieta di deferire o riferire il giuramento sopra un fatto illecito quando questo riguardi la persona del giurante, sicché essa non opera quando il fatto illecito riguardi la parte avversa. Deve inoltre intendersi per fatto illecito non solo quello penale o quello civile «turpe» ma anche ogni azione contrastante con norme imperative, d'ordine pubblico o di buon costume. (Nella fattispecie, relativa alla domanda di danni esperita dai congiunti del deceduto a seguito di un incidente stradale, asseritamente trasportato sulla moto condotta proprio dal convenuto, la corte di merito aveva ritenuto inammissibile il giudizio decisorio a questo deferito in quanto avrebbe inciso sulla prova dell'omicidio colposo del giurante: poiché era incontestabile che il fatto potesse essere considerato illecito, anche se non era stato accertato dal giudice penale, la S.C. ha rigettato il ricorso della sorella della vittima).