(massima n. 1)
In tema di giuramento, la norma di cui all'art. 2739 c.c. (divieto di deferimento del giuramento su fatti illeciti) trova il suo fondamento nell'opportunitą di non obbligare il giurante a confessarsi autore di un atto per lui potenzialmente produttivo di responsabilitą non soltanto penale, ma anche civile od amministrativa, sģ che la locuzione «fatto illecito» (che ha sostituito quella di «fatto delittuoso» contenuta nell'art. 1364 del codice previgente) va intesa nella sua (pił ampia) portata di atto contrastante con norme imperative, di ordine pubblico, di buon costume o, comunque, turpe o riprovevole secondo la coscienza collettiva del tempo. (Nella specie, pronunciando in sede di controversia circa le condizioni della separazione personale tra due coniugi, il giudice di merito aveva ritenuto inammissibile il giuramento decisorio deferito alla moglie dall'ex marito circa la presunta asportazione di vari oggetti dalla casa coniugale, attesane la natura di giuramento su fatto illecito. La S.C., nel sancire il principio di diritto di cui in massima, ha confermato la decisione impugnata).