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Titolo II - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Delle prove

Capo I - Disposizioni generali

Capo II - Della prova documentale

Sezione I - Dell'atto pubblico

Sezione II - Della scrittura privata

Sezione III - Delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione

Sezione IV - Delle riproduzioni meccaniche

Sezione V - Delle taglie o tacche di contrassegno

Sezione VI - Delle copie degli atti

Sezione VII - Degli atti di ricognizione o di rinnovazione

Capo III - Della prova testimoniale

Capo IV - Delle presunzioni

Capo V - Della confessione

Capo VI - Del giuramento

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
1104 Nel secondo titolo del sesto libro si contiene la disciplina delle prove. Ho già accennato (n. 1065) perché e in quali limiti tale disciplina trovi razionale collocazione in questo libro. Coerentemente ai criteri enunciati, ho premesso in due articoli, che costituiscono il primo capo del titolo, le regole sull'onere della prova. Queste sono poste nei loro termini generali e non già, come nel codice del 1865 (art. 1312), sotto l'angusto angolo visuale "della prova delle obbligazioni e della loro estinzione". Il nuovo testo dell'art. 2697 del c.c. si uniforma ai più sicuri risultati della dottrina e della giurisprudenza, distinguendo in linea generale, e in corrispondenza ai concetti di azione e di eccezione, fatti costitutivi ed estintivi e circostanze impeditive e modificative, e ripartendo su questa base l'onere della prova tra le parti interessate. L'art. 2698 del c.c. consente alle parti d'invertire o modificare l'onere della prova, quando si tratta di diritti di cui possono liberamente disporre. Mi è sembrato che non vi fossero ragioni decisive per impedire che l'autonomia contrattuale operi anche in questo campo. Per ovviare al pericolo che con tale facoltà si offra alla parte economicamente più forte il mezzo di porre nel nulla i diritti della parte più debole, è sancita la nullità del patto che abbia per effetto di rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto. L'articolo si occupa, come era naturale in questa sede, soltanto della possibilità e dell'efficacia di pattuizioni negoziali, stragiudiziali. Quanto all'inversione che possa derivare dagli atti e dal comportamento o dal contegno delle parti in giudizio, dovrà decidere il giudice secondo i principi generali del diritto processuale, in relazione anche agli artt. 115 e 116 c.p.c.