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Articolo 571 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle

Dispositivo dell'art. 571 Codice Civile

Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi(1), purché in nessun caso la quota(2), in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà(3).

Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori(4), salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi(5).

Se entrambi i genitori non possono [463 c.c.] o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall'articolo 569 , la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro [522, 582 c.c.](6).

Note

(1) A ciascuno, cioè, spetta una quota uguale a quella degli altri.
(2) Al valore dei beni rimasti nell'eredità (relictum) si sottraggono i debiti, si determina in questo modo il valore dell'eredità.
(3) Esempio: Tizio muore senza lasciare figli nè moglie, succedono ad esso i genitori e i fratelli germani. L'eredità viene così divisa:
- in presenza di due genitori e un figlio: 1/3 ciascuno;
- in presenza di un genitore e un figlio 1/2 ciascuno;
- in presenza di un genitore e più figli: 1/2 al genitore, la restante metà divisa in quote di pari per ciascun figlio (quindi se i figli sono due 1/4 ciascuno, se tre 1/6 ciascuno, etc.).
(4) I fratelli unilaterali ricevono meno dei germani solo quando concorrono con essi.
(5) Ai genitori o al genitore è sempre assicurata la metà dell'eredità, a prescindere dal numero di fratelli e sorelle successibili. L'altra metà va divisa in parti uguali (per capi) tra i fratelli.
(6) Se gli ascendenti sono di uguale grado, a ciascuna linea spetta la metà. Se sono di grado diverso, succede l'ascendente più vicino, senza distinzione di linea.

Ratio Legis

La norma privilegia i genitori rispetto ai fratelli, riservando ai primi almeno la metà del patrimonio.

Spiegazione dell'art. 571 Codice Civile

Il primo comma dell’articolo regola il concorso dei genitori o di uno di essi coi fratelli e sorelle germani del defunto. La quota in cui succedono i genitori o uno di essi non può essere minore della metà. Anche la metà spettante ai genitori si deve calcolare sull'id quod relictum aumentato dell'id quod donatum, come nella successione necessaria.

Il secondo comma regola il concorso dei genitori con fratelli e sorelle unilaterali del de cuius o, in pari tempo, con costoro e con fratelli germani. È chiarito che la quota che spetta agli unilaterali è la metà della quota che effettivamente conseguono i germani (quota di fatto); ed è opportunamente specificato che il trattamento è identico nel caso in cui con gli unilaterali concorrano solo i genitori. Rimane sempre ferma la quota della metà a favore di questi ultimi.

Il terzo comma regola il concorso di fratelli e sorelle, siano essi germani o unilaterali, con gli ulteriori ascendenti. Viene anzitutto precisato che gli ulteriori ascendenti succedono in luogo dei genitori del de cuius, non solo nel caso in cui i genitori siano premorti, ma ogni volta che essi "non possono o non vogliono venire alla successione", e così nel caso che siano assenti, indegni, o rinuncino alla successione.
Viene quindi risolto nel senso della devoluzione agli ascendenti la grave questione che si agitava sotto l’impero del codice precedente, se cioè, in caso di rinuncia dei genitori, la loro quota dovesse accrescersi ai fratelli e sorelle del de cuius, o se dovesse invece devolversi agli ascendenti ulteriori. Il vero è che qui, pur non trattandosi di un'ipotesi di rappresentazione - che, come istituto eccezionale, non può applicarsi oltre i casi previsti nell’art. 468, e quindi non può aver luogo a favore degli ascendenti - siamo in una materia che alla rappresentazione è molto vicina: tanto più vicina, in quanto viene ammessa la possibilità di rappresentazione anche nel caso di rinuncia. E va anche rilevato che già nel sistema del codice precedente la successione degli ascendenti ulteriori in concorso coi fratelli del de cuius è stata raffigurata come un caso di vocazione indiretta.

Quanto alla quota che si devolve agli ascendenti ulteriori, è quella stessa che sarebbe spettata ad uno solo dei genitori in mancanza dell’altro; come quella dei genitori, non può essere in nessun caso minore della metà. Si sono così risolti i dubbi che si agitavano intorno alla questione se agli ascendenti dovesse devolversi la quota spettante ad uno solo dei genitori o quella, eventualmente maggiore, che sarebbe spettata ad entrambi i genitori nel caso di concorso tra loro. E diciamo eventualmente, perché può darsi che la quota spettante ad un solo genitore sia la stessa di quella spettante ad entrambi: ciò avviene ogni volta che vi siano in concorso più di tre germani, perché allora agli ascendenti spetta sempre la metà, qualunque sia la soluzione che si adotti. Ma negli altri casi il dubbio importava diverse soluzioni pratiche: chi sosteneva che agli ascendenti, anche se delle due linee, spettasse sempre la porzione dell’ultimo genitore superstite; chi distingueva a seconda che gli ascendenti fossero di una sola o delle due linee, attribuendo loro nel primo caso la quota spettante ad un genitore, e nel secondo caso la quota spettante ad entrambi; chi, infine, limitava l’attribuzione di una sola quota virile all’ipotesi di concorso di fratelli con un unico ascendente, e attribuiva invece due quote se il concorso avvenisse con pluralità di ascendenti anche della stessa linea.
La soluzione disposta nell’art. 571 è la più logica: gli ascendenti ulteriori, siano uno o più, siano di linee diverse o di un’unica linea, conseguono la quota che sarebbe spettata all’ultimo superstite dei genitori; la devoluzione si fa per linee, se gli ascendenti sono di egual grado, o altrimenti al più vicino di grado senza distinzione di linee. In ogni caso agli ascendenti, come ai genitori, deve essere riservata la metà dell’eredità.

Pertanto: a) se vi sia un solo ascendente, egli conseguirà una sola quota virile; b) se vi siano entrambi gli ascendenti di una sola linea, si dividerà tra di essi una quota virile; c) se vi siano uno o più ascendenti di ugual grado nelle due linee, gli ascendenti di una linea succederanno nella metà di una quota virile e gli ascendenti dell’altra linea nell’altra metà; d) se vi siano più ascendenti di grado diseguale, il più vicino di grado conseguirà l’intera quota virile, senza distinzione di linea.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

276 Nel regolare il concorso del genitori o degli ulteriori ascendenti con i fratelli e le sorelle (art. 571 del c.c.) sono tornato ai criteri del codice del 1865, fissando in un terzo, anziché in un quarto, come faceva il progetto, la quota minima spettante ai primi (art. 740). Tale trattamento è in dipendenza di quello fatto in materia di successione necessaria dall'art. 538 del c.c., che riserva a favore degli ascendenti, quando non concorrano con altri legittimari, un terzo del patrimonio. Ho inoltre modificato l'ultimo comma dell'articolo, nei senso di ammettere la devoluzione agli ulteriori ascendenti, non soltanto quando i genitori manchino o siano indegni, ma in tutti i casi in cui non possano o non vogliano accettare l'eredità. Infatti, benché la devoluzione agli ascendenti ulteriori in mancanza dei genitori e in concorso con fratelli non sia dal punto di vista formale una tipica ipotesi di rappresentazione, tuttavia non vi è dubbio che le sono comuni i criteri direttivi e i principi informatori di questa. E' apparso perciò coerente statuire che la devoluzione agli ascendenti prevalga all'accrescimento a favore dei fratelli, non solo in caso di premorienza, assenza, indegnità di entrambi i genitori, ma anche in caso di loro rinunzia. Nell'ultimo comma ho chiarito in maniera esplicita che la quota da devolversi agli ascendenti è quella che sarebbe spettata a un solo genitore, ove l'altro non fosse venuto alla successione, escludendo così l'altra possibile interpretazione secondo la quale agli ascendenti sarebbe spettata la quota she avrebbe avuta uno dei genitori in concorso con l'altro.

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Consulenze legali
relative all'articolo 571 Codice Civile

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P. B. chiede
domenica 15/12/2024
“Buongiorno volevo cortesemente sapere se tre figli consanguinei (da parte di padre) ereditano da un fratellastro inabile (tutore la madre), entrambi i genitori viventi e divorziati da più di vent'anni. Grazie.”
Consulenza legale i 19/12/2024
La domanda che si pone attiene al problema dei diritti successori spettanti a fratelli e sorelle unilaterali e trova risposta agli artt. 570 e 571 c.c., disciplinanti rispettivamente la “Successione dei fratelli e delle sorelle” e l’ipotesi del “Concorso di genitori o ascendenti con fratelli o sorelle”.
Occorre innanzitutto precisare che fratelli e sorelle non rientrano nella categoria dei c.d. legittimari, ossia di coloro che hanno diritto ad una quota di riserva (individuati dall’art. 536 del c.c. in coniuge, figli e ascendenti), il che significa che ciascun fratello può disporre come vuole dei suoi beni, senza che gli altri fratelli possano attaccare le volontà testamentarie del disponente.
In mancanza di testamento, invece, troveranno applicazione le norme dettate in tema di successione legittima agli artt. 565] e ss. c.c. e tra queste, per quanto qui interessa, l’art. 571 c.c., norma che disciplina il concorso tra genitori e fratelli e sorelle del de cuius.

In particolare, dovrà farsi applicazione della regola dettata dal secondo comma della suddetta norma, il quale dispone che i fratelli e le sorelle unilaterali conseguono la metà della quota che consegue ciascuno dei genitori, e ciò a prescindere dal fatto che i rispettivi genitori risultino divorziati da più di venti anni (il divorzio, infatti, non può di certo far venir meno il rapporto di parentela tra i figli).
In altri termini, si attribuisce ai fratelli unilaterali (sono tali i tre consanguinei) la metà della quota che effettivamente viene a conseguire ciascuno dei genitori (quota di fatto) e non già la metà della quota che all’unilaterale sarebbe spettata se fosse stato germano (quota di diritto).
Per calcolare la quota di fatto si somma il numero degli unilaterali con il numero raddoppiato dei germani e si divide l’asse ereditario per la somma ottenuta: il quoziente rappresenta la quota di ciascun unilaterale e la metà della quota di ciascun germano.

Pertanto, nel caso in esame, in cui il fratellastro (de cuius) lascerebbe tre fratelli unilaterali e due genitori, occorrerà eseguire la seguente operazione:
3 (numero degli unilaterali) + 4 numero raddoppiato dei genitori= 7.
Se il patrimonio ereditario è pari a 140, dovrà essere diviso in sette parti, cosichè agli unilaterali andranno 20 ciascuno (per un totale di 40), mentre ai genitori i restanti 100 (50 ciascuno).
In questo modo, peraltro, viene garantita quella parte dell’art. 571 c.c. ove è detto che ai genitori deve essere in ogni caso garantita una quota pari alla metà del patrimonio ereditario.


S. C. chiede
martedì 16/01/2024
“Tizio muore...rimane madre e 2 fratelli figli di padre defunto con altra madre (unilaterali)....Come viene divisa l'eredita considerando che i beni (immobile) gli erano stati donati da sua madre in precedenza?”
Consulenza legale i 21/01/2024
La fattispecie in esame è espressamente disciplinata dal secondo comma dell’art. 571 c.c., rubricato “Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle”.
Dispone tale norma che se alla morte di un soggetto (in questo caso Tizio) si trovino a concorrere alla sua eredità i genitori (o anche un solo genitore) e fratelli o sorelle unilaterali, ciascuno di questi ultimi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, purchè in ogni caso in favore di questi ultimi sia riservata la metà del patrimonio ereditario.

In particolare, se vi sono, come in questo caso, fratelli e sorelle unilaterali, a questi spetta la metà della quota che conseguono i germani (c.d. quota di fatto) e non già la metà della quota che all’unilaterale sarebbe spettata se fosse stato germano (c.d. quota di diritto).
Applicando la suddetta regola al caso in esame, occorrerà eseguire la seguente operazione:
2 (numero degli unilaterali) + 2 (numero raddoppiato del solo genitore)= 4
Poiché il patrimonio ereditario risulta costituito da un solo immobile, occorrerà dividere quel bene in quattro quote eguali, cosicché agli unilaterali andrà una quota ciascuno pari ad 1/4 indiviso, mentre al genitore superstite andranno i restanti 2/4 indivisi.
In questo modo viene peraltro rispettata quella parte dell’art. 571 c.c. ove viene disposto che ai genitori deve essere comunque garantita una quota pari alla metà del patrimonio ereditario.

Nessuna incidenza su tale divisione può assumere la circostanza che quel bene sia di provenienza donativa, trattandosi a tutti gli effetti di bene ormai entrato a far parte del patrimonio di Tizio e come tale trasmissibile ai suoi eredi (legittimi o testamentari).

Per far sì, poi, che quel bene fosse potuto restare nell’ambito della famiglia di origine del de cuius, sarebbe stato necessario che lo stesso Tizio ne avesse disposto per testamento in favore della sola madre, disposizione questa a cui sarebbe stato possibile dare completa attuazione, considerato che ex art. 536 del c.c. rientrano nella categoria dei c.d. legittimari, aventi diritto ad un quota di riserva, anche contro la volontà del testatore, soltanto il coniuge, i figli e gli ascendenti del de cuius.


C. F. chiede
domenica 08/10/2023
“Se muore una persona senza lasciare figli ne coniuge ma avendo fratelli unilaterali e entrambi i genitori, i fratelli succedono alla persona morta?”
Consulenza legale i 12/10/2023
Il quesito posto trova precisa risposta all’art. 571 c.c., norma che disciplina appunto il caso di concorso dei genitori o ascendenti con fratelli o sorelle.
In particolare, mentre il primo comma attiene all’ipotesi di successione di fratelli o sorelle germani del defunto con uno o entrambi i genitori (tutti chiamati a concorrere per capi), il secondo comma si occupa proprio del caso in cui a concorrere con i genitori vi siano fratelli e sorelle unilaterali, disponendo che ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, purchè in ogni caso in favore di questi ultimi (ossia dei genitori) sia riservata la metà del patrimonio ereditario.

La “successione per capi” comporta che a ciascuno dei chiamati all’eredità spetta una quota eguale a quella degli altri.
Ad esempio, se Tizio muore senza lasciare figli nè moglie, ad esso succedono genitori e fratelli germani e l'eredità deve essere così divisa:
- in presenza di due genitori e un figlio: 1/3 ciascuno;
- in presenza di un genitore e un figlio 1/2 ciascuno;
- in presenza di un genitore e più figli: 1/2 al genitore, la restante metà divisa in quote di pari per ciascun figlio (quindi se i figli sono due 1/4 ciascuno, se tre 1/6 ciascuno, etc.).

Se, invece, vi sono, come in questo caso, fratelli e sorelle unilaterali, a questi spetta la metà della quota che conseguono i germani (c.d. quota di fatto) e non già la metà della quota che all’unilaterale sarebbe spettata se fosse stato germano (quota di diritto).
Per calcolare la quota di fatto si somma il numero degli unilaterali con il numero raddoppiato dei germani e si divide l’asse ereditario per la somma ottenuta: il quoziente rappresenta la quota di ciascun unilaterale e la metà della quota di ciascun germano (la stessa cosa vale in caso di concorso tra unilaterali e genitori).

Volendo fare un esempio, si avrà che, in caso di due genitori e due fratelli unilaterali, occorrerà eseguire la seguente operazione:
2 (numero degli unilaterali) + 4 (numero raddoppiato dei genitori)=6
Se il patrimonio ereditario è pari a 120, dovrà essere diviso in sei parti, cosicchè agli unilaterali andranno 20 ciascuno (per un totale di 40), mentre ai genitori i restanti 80 (40 ciascuno).
In questo modo viene peraltro rispettata quella parte dell’art. 571 c.c. ove viene disposto che ai genitori in ogni caso deve essere garantita una quota pari alla metà del patrimonio ereditario.

Per concludere si vuole fare un’ultima precisazione: poiché l’art. 536 del c.c. dispone che sono c.d. legittimari, ossia persone in favore delle quali deve essere comunque riservata una quota di eredità, il coniuge, i figli e gli ascendenti del de cuius, è ben possibile che colui che muore senza lasciare coniuge e figli possa disporre dell’intero suo patrimonio ereditario in favore dei genitori (ascendenti), escludendo del tutto i fratelli o le sorelle unilaterali (i quali rientrano tra gli eredi legittimi, ma non tra i legittimari).

G. P. chiede
domenica 19/03/2023 - Lombardia
“Muore R. senza figli e senza coniuge ma:
- con padre in vita e madre defunta
- con zii materni in vita e due loro figlie germane (cugine)
- con due fratelli avuti dal padre con altre madri
- con due cugini figli dello zio paterno defunto
si chiede come vengono divise le proprietà di R. con o senza testamento
Grazie”
Consulenza legale i 23/03/2023
Tra i soggetti indicati nel quesito come potenziali eredi di R., soltanto il padre assumerebbe la posizione di erede necessario (o legittimario).
L’art. 536 del c.c., infatti, individua, quali soggetti aventi diritto ad una quota di riserva, oltre al coniuge ed ai figli, anche gli ascendenti, ai quali è riservata, qualora non concorrano con il coniuge, una quota pari ad un terzo del patrimonio ereditario (così art. 538 del c.c.).
Ciò comporta che, in caso di successione testamentaria, il testatore potrà disporre liberamente dei suoi beni, a condizione che un terzo di quei beni sia destinato a soddisfare la quota di riserva dell’ascendente.

Nel caso di successione legittima, invece, trovano applicazione le norme dettate agli artt. 565 e ss. c.c.
In particolare, l’art. 565 del c.c. individua quali successibili il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti (fino al sesto grado) e lo Stato, disponendo che la successione si devolve nell’ordine e secondo le regole stabilite dalle norme che seguono.
I criteri a cui la legge si ispira sono di regola desunti dall’intensità del vincolo che unisce i vari congiunti al defunto, con la conseguenza che quelli che erano più prossimi a lui, e presumibilmente i più cari e per il benessere dei quali egli aveva lavorato ed accumulato risparmi, escludono i più lontani (il fondamento della successione legittima è, dunque, accanto alla presunta volontà del de cuius, la solidarietà familiare).

In considerazione dei suddetti criteri, nel caso di specie i parenti più prossimi chiamati all’eredità saranno il padre (ascendente) ed i due fratelli unilaterali (collaterali).
Il concorso tra queste due categorie di successibili è regolato espressamente dall’art. 571 c.c., norma che stabilisce le seguenti regole:
1. tutti sono ammessi alla successione per capi;
2. la quota dei genitori non può mai essere inferiore alla metà;
3. i fratelli e le sorelle unilaterali hanno diritto alla metà della quota spettante a ciascun genitore.
Si attribuisce, dunque, al fratello unilaterale la metà della quota che effettivamente viene a conseguire il germano (quota di fatto), e non già la metà della quota che all’unilaterale sarebbe spettata se fosse stato germano (quota di diritto).
Per calcolare la quota di fatto occorre sommare il numero degli unilaterali con il numero raddoppiato dei germani, dividendo l’asse ereditario per la somma ottenuta: il quoziente rappresenta la quota di ciascun unilaterale e la metà della quota di ciascun germano.

Un esempio potrà aiutare a comprendere meglio ciò che l’art. 571 vuole dire.
Si immagini che R. lasci un patrimonio di 120.
Per calcolare la quota degli unilaterali, dunque, occorre considerare quattro capi (l’ascendente ne rappresenta 2) e dividere il patrimonio in quattro.
Due quote vanno all’ascendente, mentre le altre due ai fratelli unilaterali.
Così, dividendo 120 in quattro quote, all’ascendente vanno 60 (pari, oltretutto, alla metà del patrimonio ex art. 571 c.c.), mentre ai fratelli unilaterali 60 ciascuno.

Raimondo M. chiede
domenica 01/05/2016 - Sardegna
“Grazie di considerare questo mio quesito : una mia amica aveva una sorella che è deceduta qualche mese fa lasciando in vita la madre , un fratello oltre a lei stessa ; possedeva un appartamento ed aveva un conto bancario cointestato con la madre, più alcuni assicurazioni sulla vita e su rendimenti vari ; Non avendo lasciato testamento , come viene suddivisa l'eredità di cui sopra ??? Grazie della vostra gentile risposta .”
Consulenza legale i 05/05/2016
Quando il defunto non abbia redatto un testamento, si applicano le norme del codice civile (art. 565 del c.c. e seguenti) relative alla successione legittima (ovvero che avviene, appunto, “per legge”).

Nel caso concreto in esame, in cui alla defunta succedono un fratello, una sorella e la madre, si applica, in particolare, l’art. 571 del c.c., che disciplina il concorso di genitori con fratelli e sorelle del defunto.

La regola dettata dalla norma in questione è la seguente: “Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà (…)”.

Con l’espressione fratelli e sorelle “germani” si intende fratelli e sorelle che siano figli dei medesimi genitori del defunto; diverso è il caso, infatti, dei fratelli e sorelle “unilaterali”, che sono quelli (volgarmente detti “fratellastri” o “sorellastre”) che hanno in comune con il defunto solo uno dei due genitori.

Successione per “capi” s’intende “per teste”, ovvero non vi sono quote percentuali, ma il patrimonio ereditario si divide per il numero di persone che partecipano alla successione: nel caso di specie, si dividerà quindi l’eredità della sorella defunta per tre.

Tuttavia, la norma pone un importante limite: ai genitori o al genitore del defunto deve andare, in ogni caso e sempre, almeno la metà del patrimonio ereditario.

E’ evidente che ciò penalizza fratelli e sorelle quando questi concorrono in gran numero con i genitori: nel caso, infatti, che i parenti del defunto siano solo due (un genitore e un fratello) spetterà il 50% ad ognuno; in un caso, invece, come quello in esame, alla madre spetterà il 50% dell’eredità della figlia, ed il restante 50% dovrà essere diviso tra la sorella ed il fratello in parti uguali.

Ancora più precisamente, sia per i beni mobili che per gli immobili (in quest’ultimo caso, sii determineranno delle quote di comproprietà/comunione sul bene), la divisione sarà del 50% a favore della madre, e del 25% a favore di ciascuno dei figli.

Germana chiede
martedì 24/04/2012 - Lombardia
“Quesito: il de cuis, vedovo senza figli, ma con 2 nipoti figli della sorella premorta e 3 fratelli cugini dello stesso da parte di madre,
lascia tramite testamento a un nipote alcuni beni, ai cugini nulla e all'altro nipote nulla in quanto a quest'ultimo aveva già donato in vita alcuni beni.
I cugini possono impugnare il testamento perchè non sono stati nominati? Le donazioni del nipote devono essere rimesse nell'asse ereditario? Potrebbe anche doverle restituire perchè non erede legittimo?”
Consulenza legale i 25/04/2012

Il testamento è l'atto con cui taluno dispone delle proprie sostanze per il periodo in cui avrà cessato di vivere. Il nostro ordinamento attribuisce assoluta rilevanza alla libertà testamentaria, quale supremo rispetto della personalità del soggetto.

Unico limite del testatore consiste nell'obbligo di rispettare la c.d. quota legittima che spetta ad una categoria di successibili indicati all'art. 536 del c.c., ovvero coniuge, discendenti legittimi e naturali, ascendenti legittimi.

Nel caso di specie il defunto non ha lasciato alcun legittimario, pertanto poteva liberamente disporre delle sue sostanze come riteneva più opportuno, lasciando dei beni al nipote, discendente della sorella premorta. Pertanto, i cugini del defunto non potranno vantare alcun diritto successorio a carico dell'eredità.

Quanto sopra detto vale nei limiti in cui il testamento redatto dal de cuius rispetti i requisiti di forma e sostanza indicati dalla legge.


Mansueto chiede
domenica 18/12/2011 - Lombardia
“Quesito di successione
De cuius lascia (senza testamento): coniuge senza figli, madre, fratelli e sorelle sanguinei (n°4)
Si chiede : chi sono i successori legittimi e con quale quota rispettoall'intero patrimoniodel de cuius ?
grazie”
Consulenza legale i 03/01/2012

In assenza di disposizioni testamentarie la successione nel patrimonio del defunto avviene per il rapporto di parentela o di coniugio con il successore, applicando le regole proprie delle successione legittima.

Se mancano discendenti, succedono i genitori o gli ascendenti legittimi, i quali concorrono con il coniuge superstite e con i fratelli del de cuius. L'art. 582 del c.c., in tale caso, prevede che al coniuge siano devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'art. 571 del c.c., salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto dell'eredità.

In altre parole, al coniuge spetteranno i 8/12 dell'eredità, al genitore 3/12 e ai fratelli 1/12 della stessa.


Antonio chiede
mercoledì 13/07/2011 - Campania

Caso:
padre, madre e n. 6 figli; uno dei figli (non sposato e senza figli) muore nel 1970 e lascia in eredità un bene "A"; in base all'art. 571 del c.c. (ante legge 151/75) ai genitori spetta 1/3 ed agli altri cinque fratelli i restanti 2/3; nel 1971 muore la madre.
Domanda:
la quota che rientra la massa ereditaria del padre (morto nel 1980) è pari ad 1/3 del bene "A" o 1/6 ?
Spero di essere stato chiaro.
Grazie”

Consulenza legale i 22/07/2011

Quando il figlio è deceduto, eredi erano entrambi i genitori che hanno ricevuto la quota di un terzo, da dividersi tra i due, e i suoi fratelli che hanno ricevuto la restante parte pari a due terzi, da dividersi per cinque. Quando la madre, successivamente, è a sua volta deceduta, l’eredità caduta in successione a favore del coniuge sopravvissuto e dei suoi figli, sarà stata composta dalla metà della quota ereditata dal figlio (se aveva già accettato, altrimenti, sarà trasmesso il diritto di accettare ex art. 479 del c.c.) e dagli altri suoi beni.

Se tra i coniugi vigeva il regime di comunione legale vale la regola prevista dall'art. 179 del c.c., lett. b).

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