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Articolo 2030 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Obbligazioni del gestore

Dispositivo dell'art. 2030 Codice Civile

Il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato(1).

Tuttavia il giudice, in considerazione delle circostanze che hanno indotto il gestore ad assumere la gestione, può moderare il risarcimento dei danni ai quali questi sarebbe tenuto per effetto della sua colpa(2).

Note

(1) Il rinvio deve intendersi nei limiti in cui le norme sul mandato siano compatibili con la situazione gestoria. In ogni caso, anche nella gestione di affari altrui si potrà distinguere a seconda che vi sia o meno la spendita del nome dell'interessato (1704, 1705 c.c.). Invece, circa il grado di diligenza richiesto al gestore si discute se esso sia quello di cui alla diligenza ordinaria (1176 c.c.) ovvero quello, minore, previsto per il mandato gratuito (v. 1710 comma 1 c.c.).
(2) Ad esempio, considerando l'inerzia dell'interessato ed il suo apporto causale rispetto all'inizio della gestione.

Ratio Legis

Il primo comma si spiega in quanto la gestione di affari altrui realizza una situazione analoga a quella disciplinata dal mandato (1703 c.c.).
Nel secondo comma il legislatore bilancia gli interessi dell'interessato con quelli del gestore, in applicazione della regola sul concorso di colpa del danneggiato (1227 1 c.c.).

Brocardi

Actio negotiorum gestorum
Non utiliter negotia gerit qui rem non necessariam vel quae oneratura est patremfamilias adgreditur
Qui alterius negotia administranda suscepit, id praestare debet in sua persona quod in aliorum

Spiegazione dell'art. 2030 Codice Civile

Precedenti dell’articolo

Questo articolo trova solo per la sua seconda parte una corrispondenza con l'ultima parte dell’ art. 1143 del Cod. civ.. abrogato, mentre la prima parte, che dispone che il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da mandato, costituisce una innovazione.

Tuttavia l'art. 1143 del Codice del '65, statuendo, nella sua prima pane, che il gestore è tenuto ad usare nella sua amministrazione tutte le cure del buon padre di famiglia, parificava già, quanto alla responsabilità per colpa, il gestore al mandatario, che era pure tenuto responsabile fino al limite della culpa

Il Progetto italo-francese e quello della Commissione Reale già avevano un articolo formulato in modo analogo al primo cpv. dell'articolo in esame, salvo, però, che vi si parlava di « obbligazioni che risulterebbero da un man­dato espresso ». Nell'art. 63 lo stesso progetto prescriveva che il gestore era tenuto ad usare nella gestione tutte le cure del buon padre di famiglia, aggiungendo poi una norma affatto identica a quella contenuta nel cpv. dell'art. 2030.

Nella relazione del Progetto ministeriale fu criticata la parificazione degli effetti della gestione e quelli del mandato espresso, osservando che avrebbe potuto determinarsi l'idea di una differenza di conseguenze a se­conda che il mandato fosse espresso o tacito, il che non è ammissibile.Nel Progetto veniva pertanto soppresso il termine « espresso ». La II edizione del Progetto conteneva ancora il riferimento alla diligenza del buon padre di famiglia che fu poi soppresso. In effetti questo riferimento veniva ad essere assorbito dalla più ampia norma che parificava le obbligazioni del gestore a quelle nascenti del mandato.


Obblighi del gestore

Nell'esaminare le obbligazioni del gestore dobbiamo innanzi tutto procedere ad una, fondamentale ripartizione, distinguendo le obbliga­zioni del gestore durante l'espletamento della gestione da quelle che sorgono invece a gestione finita.

Le obbligazioni della prima specie consistono:
a) nell’obbligo – del quale si è già fatto cenno – da parte del gestore di continuare l’intrapresa gestione (art. 2028 c.c.);
b) nell’obbligo di dare avviso al dominus della gestione iniziata o che seguita. Ciò si desume dal fatto che il gestore è sottoposto agli stessi obblighi che incombono al mandatario (art. 2030 del c.c.), e quest’ultimo è tenuto a dare comunicazione al mandante dell’eseguito mandato (art. 1712 del c.c.) e a chiedere istruzioni ogniqualvolta sia costretto a eccedere i limiti del mandato (art. 1711 del c.c.);
c) nell’obbligo di usare nell’espletamento della gestione la normale diligenza del buon padre di famiglia.
Egli è pertanto responsabile di tutti i danni prodotti per non aver adibito una tale diligenza.

Il giudice, tuttavia, tenuto conto delle circostanze di fatto che hanno indotto il gestore ad assumere la gestione, può moderare il risarcimento dei danni ai quali sarebbe tenuto per effetto della sua colpa.

Poiché l'art. 2030 dice « può », è ovvio che il giudice non è tenuto in materia a osservare le norme del diritto, essendo a lui concessa, invece, in questo campo una facoltà assolutamente discrezionale.

Discende da tale obbligo generale il dovere del gestore di custodire le cose dell'interessato e tutelarne i diritti. Egli, pertanto, deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del gerito, e tutelare i diritti di quest'ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte in ritardo (art. 1718 del c.c.).

Ed è ancora un aspetto concreto di tale obbligo la responsabilità che il gestore incontra per le obbligazioni assunte con persone che si trovino in istato di insolvenza nel caso che tale stato gli fosse noto o dovesse essergli noto all'atto della conclusione del contratto (art. 1715 del c.c.). Naturalmente a questa responsabilità possono applicarsi le particolari attenuazioni con­template nel cpv. dello articolo in esame.


La responsabilità del gestore

Il gestore può essere responsabile sia nei confronti del dominus che nei confronti dei terzi. Nel primo caso la responsabilità deriva dalla trasgressione ai doveri dianzi elencati e viene commisurata alla stregua della diligenza media del bonus pater familias. La responsabilità nei confronti dei terzi si ha nella ipotesi che il gestore abbia iniziata la gestione senza che questa fosse giustificata dalla utilità iniziale o senza che sia intervenuta, come si vedrà in seguito, la ratifica del dominus. In questo caso riceve applicazione l'art. 1338 Cod. civ. sancito per ogni ipotesi di rappresentanza senza potere.


L’obbligo del rendimento

L'obbligo del rendiconto rappresenta tradizionalmente uno deiprincipali obblighi del gestore. Egli deve, infatti, restituire tutto ciò che ha ottenuto mediante la gestione, e risarcire tutti i danni arrecati.

Un’indagine deve tuttavia essere fatta circa il fondamento di questo obbligo del gestore, non soccorrendo a questo punto l'analogia col mandato, dove può ritenersi che il fondamento dell'obbligo del rendiconto poggi sull'accettazione dell'incarico da parte del mandatario.

Secondo parte della dottrina, questo fondamento si trova nello scopo stesso cui tende l' actio negotiorum gestorum directa, che altro non è, se non una forma speciale di tutela del dominio patrimoniale; essa tende pertanto a ripristinare, per quanto possibile, l'ordine giuridico vietato, a riparare a quella special turbativa della sovranità individuale che è sostituita dall'intervento gestorio di una persona nella sfera matrimoniale di un'altra.

Circa il contenuto di questo obbligo possiamo dire che il gestore è tenuto a restituire qualsiasi lucro abbia tratto dall'affare, sia svolgendo una attività materiale sulle cose del dominus, sia concludendo relativamente ad esse negozi giuridici. Tuttavia se il lucro ricada normalmente sulla persona del gestore, come — per usare un esempio tratto dalle fonti romane secondo cui il gestore va a caccia nel fondo di Caio interessato e vi cattura selvaggina, di modo che la cosa vi abbia una parte secondaria e subordinata, lucro dovrà venire attribuito al gestore. La soluzione sarà tuttavia diversa se il fondo sari destinato esclusivamente a questo uso, perché in questo caso l'azione del gestore non farà che trarre dal fondo il suo lucro normale. Così, per la differenza sopra chiarita fra dominus proprietati e negotii, potrà avvenire che obbligo di rendere conto della gestione possa talvolta estendersi ad atti compiuti con cose o sopra cose non spettanti al dominas negotii verso il quale, invece, il gestore è tenuto.


L’obbligo di restituire gli indebita

Un argomento che ha dato luogo a vive dispute riguarda l'ob­bligo del gestore a restituire gli indebita.

Vi è, innanzitutto, chi ha ritenuto che il gestore sia sempre obbligato a restituire al dominus tutto ciò che, sia pure indebitamente, egli ha esatto durante la gestione di affari, considerando questo obbligo come caratteristico della gestione. Altri hanno ritenuto, invece, che si debba distinguere il gestore unius negotii dal gestore patrimoniale, concludendo che solo quest'ultimo tenuto a restituire al dominus quello cha ha indebitamente esatto durante la gestione. Secondo altri ancora una distinzione dovrebbe essere fatta in questo senso: il gestore, che è tenuto a continuare la gestione, sarebbe anche obbligato a restituire l'indebitum, mentre a quest'obbligo non sarebbe soggetto colui che non è tenuto a continuare la gestione.

Secondo altri ancora, dovrebbe distinguersi fra gestione soggettiva e gestione oggettiva. Nel primo caso, l'obbligo che ha il gestore di restituire l'indebitum esatto a nome del dominus si ricollegherebbe alla teorica della rappresentanza, in quanto il gestore che esige degli indebita a nome dell' interessato pone sempre in essere un negozio rappresentativo. Nel caso, invece, di gestione oggettiva l'obbligo poggerebbe sulla alienità oggettiva degli affari trattati.

Ora non sembrano innanzitutto accettabili le teorie di coloro che suddistinguono comunque la gestione, o in gestione patrimoniale e gestione unius rei, o in gestione oggettiva e gestione soggettiva, o in gestione con ob­bligo. Il nostro diritto positivo contempla un solo tipo di gestione, e noi pensiamo sia per essa accettabile la teoria, già citata, di coloro che ritengono che il gestore sia sempre obbligato a restituire al dominus gli indebita, e questo sia un obbligo caratteristico della gestione.


Il modo secondo cui deve essere fatto il rendiconto

Le norme sul mandato nulla ci dicono di specifico circa il modo come deve essere fatto il rendiconto. Ma la soluzione è facile, se si pensa alla diligenza che deve usare il gestore durante la gestione. È ovvio che una ione accurata deve tenere presente l'obbligo del futuro rendiconto e predisporre tutte le opportune registrazioni ed i documenti giustificativi allo scopo. Può, pertanto, affermarsi, in base ai principi che regola l'istituto, che il gestore è tenuto a rendere conto secondo i criteri di una accurata amministrazione.


La gestione assunta da un incapace

Poiché la soggezione alle stesse obbligazioni che deriverebbero da mandato è concepibile solo in quanto vi sia gestione di affari altrui in senso tecnico, e poiché questa richiede nel gestore, per espressa disposizione legislativa (art. 2029, già esaminato), la capacità di contrattare; resta ancora da esaminare quali sono le conseguenze giuridiche di una gestione di affari altrui assunta da persona incapace.

Bisogna, a questo proposito, distinguere se la persona che ha intrapreso la gestione sia priva, o meno, della capacità naturale di intendere e di volere. Nel caso che il gestore sia privo di questa capacità saranno applicabili le norme dell'art. 2047 Cod. civ. e il risarcimento sarà dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell' incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. In questo caso il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, potrà condannare l'autore del danno ad una equa indennità (art. 2047 del c.c.).

Se, invece, la gestione sarà stata intrapresa da minori non emancipati, o da persona soggette alla tutela (in questa ipotesi, però, solo in caso di coa­bitazione) saranno responsabili del danno cagionato, il padre, la madre o il tutore (art. 2048 del c.c.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

789 Non è stato mai facile alla dottrina e alla giurisprudenza intendere l'avverbio "volontariamente" usato nell'art. 1141 del codice del 1865, che qualche scrittore ha ritenuto fosse pleonastico. Certo è che, nell'enunciazione dell'art. 1141 suddetto, mancava ogni chiaro accenno all'animus negotia aliena gerendi, che è pure un elemento caratteristico della gestione d'affari. Si è riparato alla lacuna del codice precedente sostituendo e volontariamente con scientemente; avverbio che, collegato con l'estremo dell'assunzione di un affare altrui, fa intendere senza ombra di dubbio che il gestore deve sapere di trattare affari altrui, cioè dì avvantaggiare, con la sua azione, il dominus assente. Per far sorgere a carico del dominus le obbligazioni dipendenti dalla gestione, basta che l'affare sia stato utilmente iniziato (art. 2031 del c.c.). La disposizione traduce letteralmente la formula romana dell'utiliter coeptum, e pone così a carico del dominus, anziché del gestore, il rischio e pericolo della gestione, purché cominciata con utilità. Il gestore rimane però responsabile per la colpa nell'amministrazione dell'affare. Egli ha infatti gli obblighi stessi del mandatario, per quanto non sia un mandatario (art. 2030 del c.c., primo comma); o può reclamare il beneficio di un'attenuazione della sua responsabilità solo se ciò appaia equo, in considerazione delle circostanze che lo hanno indotto ad assumere la gestione (art. 2030, secondo comma).

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Igor F. chiede
domenica 24/02/2019 - Veneto
“Il 9 marzo 2018, dopo 4 mesi di malattia terminale, è morta mia nonna (eredi legittimi mio padre e mio zio) e il 13 febbraio 2019 è morto improvvisamente mio padre (eredi legittimi io e mia madre).

Da quello che ho capito mia nonna, che di sicuro non aveva immobili intestati, possedeva almeno un conto postale e forse anche uno bancario, oltre ad alcuni buoni fruttiferi, il tutto cointestato con mio zio.
Mio padre ha gestito la cosa in maniera informale, contando sulla buona fede di mio zio, dal quale ha ricevuto lo scorso agosto un unico assegno a titolo di donazione, con un rimando a “conti da sistemare” che però mio zio ha continuato a rinviare fino alla morte di mio padre.

A questo punto, ho qualche diritto sull’eredità di mia nonna? Se sì, fino a quando posso farli valere? E come mi conviene procedere, considerando anche che vorrei almeno partire presumendo l’onestá di mio zio e con la volontà di mantenere dei buoni rapporti? Cosa dovrei fare invece nel caso in cui la situazione dovesse degenerare rapidamente?
Quale documentazione posso visionare e come posso richiederla? (movimentazioni conti prima e dopo la morte di mia nonna, riscossione o esistenza di buoni di cui non conosco nemmeno l’entità, etc..)

Non ho nessuna fretta al riguardo, ma non vorrei nemmeno che col passare del tempo diventasse sempre più difficile risalire all’eredità originale.

Grazie,
Igor”
Consulenza legale i 01/03/2019
Va premesso che chi formula il quesito non è erede della nonna (situazione che si sarebbe verificata qualora il padre fosse premorto, cioè deceduto prima di quest’ultima: in questo caso vi sarebbe stata successione per rappresentazione ex art. 467 del c.c.).
Invece, il cliente è erede del proprio padre, e quindi ha diritto ad una determinata quota del patrimonio (la metà, precisamente, ex art. 581 del c.c.), del quale fanno parte anche eventuali crediti ancora spettanti nei confronti dell’eredità della nonna.
Qui si pone, più che altro, il problema di stabilire la consistenza del patrimonio della nonna, in quanto chi pone il quesito ha il sospetto che il padre non abbia percepito per intero quanto gli spettava, ed è chiaramente suo diritto ed interesse agire al fine di accertare l’ammontare della somma eventualmente ancora dovuta.
Va precisato innanzitutto che, essendo i conti e i titoli cointestati con lo zio (così viene riferito nel quesito), troverà applicazione la regola secondo cui gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto (art. 1854 del c.c.): ciò comporta, ai sensi dell’art. 1298 del c.c., che le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.
Pertanto, salvo prova contraria, nella successione della nonna dovrà considerarsi caduta, in questo caso, la metà dei relativi saldi attivi.

Quanto ai tempi per far valere il diritto, deve ritenersi applicabile il termine ordinario di prescrizione, dieci anni, che decorreranno dall’apertura della successione paterna (dunque dalla morte del padre): infatti i crediti di cui si discute fanno parte, come precisato all'inizio, dell’eredità paterna e non di quella della nonna.

Naturalmente, considerata la situazione descritta e soprattutto il sospetto di una gestione poco “trasparente” da parte dello zio, occorrerà procedere quanto prima.

In proposito, come prospettato nel quesito, sarà sicuramente opportuno tentare in un primo momento una soluzione “amichevole”, da proporre anche verbalmente, chiedendo di esaminare insieme la documentazione relativa all’eredità della nonna, al fine di definire una volta per tutte la questione.

In caso di rifiuto o di risposta evasiva da parte dello zio, il consiglio è quello di rivolgersi ad un legale per redigere una richiesta scritta.

Qualora il tentativo di soluzione stragiudiziale fallisse, una soluzione potrebbe essere data dall’azione di rendimento del conto di cui all’art. 263 del c.p.c., previa verifica dei relativi presupposti.
In sostanza, tale azione avrebbe lo scopo di far sì che lo zio, il quale attualmente è l’unico in possesso della documentazione relativa ai conti correnti e titoli della defunta, renda il conto della propria “gestione”. In questo caso si configura, infatti, un’ipotesi di gestione di affari altrui ex art. 2028 ss. c.c.; ora, ai sensi dell’art. 2030 del c.c., il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato, tra le quali vi è appunto l’obbligo di rendiconto, previsto dall’art. 1713 del c.c.
Quello che invece non si può fare in questo caso è proporre direttamente un’azione di pagamento somme, dal momento che chi pone il quesito allo stato non sa se effettivamente vi sia un credito residuo da riscuotere.

In ogni caso, va tenuto presente che l'eventuale controversia, avendo ad oggetto diritti ereditari, sarebbe soggetta alla Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ex D. Lgs. 28/2010 (che potrebbe rivelarsi una soluzione utile per evitare un giudizio).

Va comunque verificato (anzi si tratta di un accertamento da compiere in via preliminare), se il cliente, nel ricevere dallo zio l’assegno di cui si parla nel quesito, abbia o meno firmato rinunce, dichiarazioni di non aver nulla a pretendere o simili. In particolare, nel quesito si afferma che l’assegno sarebbe stato percepito “a titolo di donazione”: si tratta di una vera e propria donazione (la donazione è un contratto), o comunque è stato redatto un atto scritto?
Si raccomanda, pertanto, nel caso di fallimento dell’ulteriore tentativo di “sollecitare” verbalmente lo zio, di rivolgersi ad un avvocato anche per gestire la fase stragiudiziale, considerata la complessità della materia ereditaria.