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Articolo 263 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Presentazione e accettazione del conto

Dispositivo dell'art. 263 Codice di procedura civile

Se il giudice ordina la presentazione di un conto (1) (2), questo deve essere depositato in cancelleria con i documenti giustificativi, almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata per la discussione di esso (3).

Se il conto viene accettato (4), il giudice istruttore ne dà atto nel processo verbale e ordina il pagamento delle somme che risultano dovute. L'ordinanza non è impugnabile e costituisce titolo esecutivo.

Note

(1) Il procedimento di rendimento del conto si può svolgere sia in via incidentale, all'interno di un processo già pendente e più ampio, sia in via principale, attraverso un'autonoma domanda. Questa seconda ipotesi non è prevista dalla norma, ma è pacifica data la natura di diritto sostanziale del diritto a presentare il conto. In entrambi i casi è implicita la domanda di condanna della controparte a pagare l'eventuale saldo attivo del conto.
A seguito della proposizione della domanda, il giudice ordina alla parte che lo ha gestito la presentazione del conto (assieme ai documenti giustificativi) e fissa un'apposita udienza per la discussione.
(2) Il giudice istruttore ordina la presentazione del conto mediante ordinanza, sul presupposto che non siano sorte controversie sul diritto al rendiconto o sul suo oggetto. E' stata affermata la natura decisoria di tale provvedimento, che sarebbe quindi impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..
Qualora colui cui sia destinato l'ordine contesti l'esistenza di un obbligo di rendiconto a suo carico, il giudice dovrà disporre la presentazione del conto con sentenza non definitiva.
(3) Il termine di cinque giorni è previsto al fine di permettere alla controparte di prendere visione del conto ed eventualmente contestarlo: poiché non si tratta di termine perentorio, la sua inosservanza non è sanzionata ma l'interessato avrà facoltà di chiedere il rinvio della discussione ad altra udienza per esaminare il conto e i documenti tardivamente presentati.
Se il conto o i documenti giustificativi non sono presentati, il giudice potrà valutare il materiale probatorio già agli atti o disporre l'acquisizione di prove d'ufficio o su richiesta delle parti.
(4) Il conto regolarmente presentato deve essere accettato dall'altra parte o dal suo procuratore munito di mandato speciale: tale accettazione deve essere espressa ed incondizionata (eventuali riserve renderebbero necessaria una decisione dell'organo giudicante).
Una volta che la parte abbia accettato il conto, il giudice dovrà semplicemente attenervisi nel condannare al pagamento delle somme in esso evidenziate, non avendo alcuna libertà in relazione al suo contenuto già accettato.

Ratio Legis

Colui che sia tenuto a gestire affari altrui, deve presentare i risultati dell'attività compiuta mediante un rendiconto, che non è altro se non la documentazione che attesti le somme da dare e quelle da ricevere. La legge impone l'obbligo di rendiconto in determinati rapporti giuridici, come nel contratto di mandato (art. 1713 del c.c.) o nel rapporto di tutela (art. 380 del c.c.): negli altri casi la procedura di cui agli artt. 263 c.p.c. ss. è facoltativa.
Tale procedimento ha lo scopo di far raggiungere un accordo alle parti, richiedendo infatti l'accettazione del conto. Qualora l'accordo non venga raggiunto per l'insorgenza di contestazioni, il giudice dovrà accertare giudizialmente la veridicità del rendiconto, secondo le regole ordinarie sull'onere della prova.

Spiegazione dell'art. 263 Codice di procedura civile

L'obbligo di rendere il conto si trova previsto in diverse disposizioni normative, contenute sia nel codice civile, sia in quello di rito che nella legislazione speciale.
I presupposti dell'obbligo di rendere il conto vengono disciplinati in maniera diversa, in quanto in alcune ipotesi viene configurato come oggetto di una obbligazione a carattere negoziale, in altre come dovere pubblico.
Malgrado ciò, si ritiene che all’istituto debba attribuirsi funzione unitaria, ossia: possibilità, per chi ne ha diritto, di controllare le risultanze di una gestione o di un'attività svolte da altro soggetto nel suo interesse.

Per quanto concerne la natura giuridica del giudizio di rendiconto, va detto che, sebbene la relativa disciplina sia stata collocata nella sezione dedicata all’istruzione probatoria, si tratta, almeno secondo la tesi prevalente, di un procedimento speciale di cognizione.
Secondo altra parte della dottrina, invece, il rendimento dei conti costituirebbe un vero e proprio mezzo di prova o meglio, ancora più precisamente, un procedimento volto alla formazione della prova.
Una tesi intermedia, infine, ritiene che si tratti di uno strumento misto, che partecipa dei caratteri di entrambi i procedimenti.

Malgrado nulla sia dato desumere dal tenore letterale degli artt. 263 ss., il rendiconto può essere richiesto sia in via principale che in via incidentale.
Nel primo caso (rendiconto chiesto in via principale), oggetto del giudizio è la presentazione del conto, inteso come il documento contabile rappresentante la compiuta attività gestoria, mentre rimane del tutto eventuale la richiesta di tutela del diritto principale, ossia di condanna al pagamento del saldo attivo ovvero di rimborso del saldo passivo.

Nel secondo caso, invece, cioè di rendiconto richiesto in via incidentale, si realizza un fenomeno di cumulo delle domande, e precisamente quella riguardante il rendiconto e quella relativa al diritto principale.

Il cumulo delle domande si può realizzare in due forme:
  1. in forma semplice, detta anche improprio o pura: l'attore si limita a richiedere la decisione di entrambe le domande.
  2. in forma condizionata: in questo caso l'attore subordina la domanda al diritto principale al preventivo accoglimento della domanda di rendiconto. In tale ipotesi la richiesta in ordine al rendiconto non subisce alcuna influenza dalla domanda sul sottostante diritto sostanziale, in quanto solo quest'ultima può risultare condizionata dalla prima.

Connessa al tema della struttura del giudizio di rendiconto è la problematica sul tipo di provvedimenti che il giudice deve emettere allorché decide della sussistenza dell'obbligo ex 1° co. della norma in commento.
Al riguardo si sono delineati due diversi orientamenti.
Secondo una prima tesi, accolta anche dalla giurisprudenza, se non vi è contestazione sull'obbligo di rendiconto, il giudice si pronuncia con ordinanza, mentre, in caso contrario, dovrà pronunciarsi con sentenza.

Secondo una diversa tesi, poiché l'obbligo di rendiconto costituisce questione preliminare di merito, il giudice potrà applicare il secondo comma dell'art. 187 del c.p.c. ovvero, a sua discrezione, ordinare la presentazione del conto o, ancora, rimettere la questione innanzi a sé o al collegio per essere decisa.

Malgrado il legislatore abbia individuato delle ipotesi tipiche in cui è possibile chiedere il rendimento dei conti, si ritiene che si tratti di elencazione non avente carattere tassativo, essendo possibile ricorrere a questo strumento allorché si renda necessario verificare la compiuta gestione di interessi altrui (si afferma, comunque, che il ricorso alla procedura di cui agli artt. 263 ss. sia sottoposto ad una valutazione discrezionale del giudice di merito).

Il rendiconto, inoltre, può essere sia giudiziale che stragiudiziale; in questo secondo caso esso non è soggetto a particolari oneri di forma e potrà essere reso anche in forma orale e libera.

L'andamento del rendiconto dipende dal comportamento tenuto dal gestore.
Può così accadere che non sorgano contestazioni fra le parti, nel qual caso il giudice può ordinare il deposito del conto e far proseguire il procedimento secondo le regole di cui agli artt. 263 ss. per l'esame del documento contabile.

Secondo parte della dottrina, la mancata contestazione esonererebbe il giudice da una vera e propria cognizione, in quanto la sua attività consisterebbe in un'attività simile a quella compiuta in sede di volontaria giurisdizione.

Secondo altra parte della dottrina, la mancata contestazione dovrebbe condurre alla emanazione di un provvedimento decisorio, in particolare di un provvedimento di condanna all'adempimento di un facere, al quale potrà essere data esecuzione coattiva qualora sia disponibile la documentazione.

Per quanto concerne il contenuto del rendimento dei conti, l'articolo in esame non prevede particolari oneri formali; ciò non deve intendersi come ammissibilità di una libertà delle forme e discrezionalità del gestore, considerato che, per assolvere la propria funzione, il documento contabile deve presentare il carattere della completezza, da cui sarà possibile desumere la corretta amministrazione del soggetto obbligato a renderlo (si afferma, quindi, che sia necessaria una redazione del conto secondo la buona tecnica amministrativo-contabile).

Una volta che sia stata disposta la presentazione del conto, può verificarsi che il gestore (soggetto obbligato a rendere il conto), non adempia.
Tale inadempimento produrrà diverse conseguenze, di natura sia processuale che extraprocessuale.
Sotto il profilo processuale, due sono le immediate conseguenze:
a) la mancata presentazione del conto costituisce argomento di prova ai sensi del secondo comma dell’art. 116 del c.p.c.;
b) ai sensi dell'art. 265, il collegio può ammettere il gestito a determinare le somme dovute con giuramento.

Il 2° co. prevede la possibilità che il conto sia "accettato", con la conseguenza che, se dovessero risultare dovute delle somme, il giudice potrà emettere ordinanza di pagamento.
Due sono le questioni affrontate in ordine a tale comma:
a) la qualificazione dell'accettazione;
b) la natura del provvedimento qui previsto.

In ordine all’accettazione, secondo parte della dottrina essa costituisce un atto di carattere sostanziale-negoziale a contenuto confessorio, proveniente dalla parte personalmente o dal suo procuratore munito di mandato speciale, a cui non possono apporsi riserve o condizioni.
Altra parte della dottrina, invece, ritiene che attraverso l'accettazione si dia luogo ad un accordo processuale.

Per quanto concerne la natura dell'ordinanza, parte della dottrina sostiene che essa presenti caratteristiche simili al decreto ingiuntivo, mentre per altri si tratta di una forma di tutela sommaria a funzione prevalentemente esecutiva, ovvero di un titolo a carattere contrattuale-privato.


Massime relative all'art. 263 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 15702/2020

L'accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale consegnatagli dal precedente non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando pur sempre all'assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo, ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore. La sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizione di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 06/06/2018).

Cass. civ. n. 30506/2019

Nel giudizio di rendiconto promosso nei confronti del soggetto obbligato alla presentazione del conto al fine di ottenere il pagamento del saldo di gestione, tale soggetto è tenuto, a prescindere dalla sua formale funzione di convenuto, a fornire tutti gli elementi utili per la ricostruzione della gestione stessa - ed in tal caso spetta a chi contrasti le sue affermazioni documentate dimostrare la loro erroneità -, mentre alla lacunosità o incompletezza delle prove fornite dalle parti sopperisce comunque l'istruttoria disposta di ufficio dal giudice (con la consulenza tecnica e con il giuramento ex art. 265 c.p.c., o con quello suppletorio). (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/03/2017).

Cass. civ. n. 2148/2014

La domanda di rendimento del conto (nella specie, tra coeredi) include la domanda di condanna al pagamento delle somme che risultano dovute, in quanto il rendiconto, ai sensi degli artt. 263, secondo comma, e 264, terzo comma, cod. proc. civ., è finalizzato proprio all'emissione di titoli di pagamento. Ne consegue che non viola l'art. 112 cod. proc. civ. il giudice che, pur senza un'espressa domanda al riguardo, condanni chi rende il conto alla corresponsione delle somme dovute.

Cass. civ. n. 25302/2013

L'inosservanza dell'ordine del giudice in ordine al rendimento del conto non comporta, a carico del convenuto, l'inversione dell'onere della prova, che resta pur sempre a carico dell'attore che si assume creditore, potendo al più il giudice, nel suo prudente apprezzamento, trarre da tale inosservanza un argomento di prova a norma dell'art. 116, secondo comma, c.p.c..

Cass. civ. n. 9264/2010

L'istituto del rendiconto, previsto dall'art. 1713, comma primo, c.c. (che trova il suo riferimento in sede processuale nell'art. 263 c.p.c.) è incompatibile con il mandato "ad litem" di cui all'art. 84, comma primo, c.p.c., che abilita il difensore a compiere e ricevere nell'interesse della parte che lo ha conferito tutti gli atti del processo, non essendo, invero, riconducibile ad un mandato "ad negotia" e, quindi, ad una figura che attenga al diritto sostanziale in senso proprio.

Cass. civ. n. 25349/2009

La sottoscrizione di colui che renda il conto, consistendo questo in una esposizione analitica di somme necessariamente racchiusa in un documento da depositare in tempo utile perché la controparte possa esaminarlo, deve considerarsi requisito essenziale del medesimo, con la conseguenza che il documento che ne risulti privo non può ritenersi idoneo a fondare il legittimo instaurarsi del procedimento di cui agli artt. 263 e seguenti c.p.c.

Cass. civ. n. 12463/1999

Il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 ss. c.p.c. è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nelle altrui e nella propria, e come tale si ricollega all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale e si instaura a seguito di domanda di rendiconto proposta in via principale od incidentale, sviluppandosi, quindi, come un giudizio di cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale — in caso di accettazione del conto — è un'ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, mentre — in caso contrario — è una sentenza (se del caso parziale quando trattasi di procedimento promosso in via incidentale) avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente l'obbligo di rendiconto (e ciò, o in via esclusiva, o in via strumentale, rispetto ad altra situazione costituente il diritto principale cui si ricollega l'obbligo di rendiconto). Il suddetto procedimento è, tuttavia, dalla legge previsto come applicabile anche a taluni rapporti di natura processuale (come la tutela, la custodia e l'amministrazione giudiziaria dei beni immobili esecutati o assoggettati a sequestro, la curatela fallimentare), ma in tal caso la disciplina del procedimento non sempre è quella degli artt. 263 ss. c.p.c. nella sua integralità, come si verifica nel caso in cui si tratti dell'obbligo di rendiconto da rendersi dall'amministratore giudiziario nominato ex art. 676 c.p.c., in cui il procedimento sorge in forza dell'ordine del giudice di presentare il conto e si conclude, a norma dell'art. 593 c.p.c., sia che si tratti di conti parziali che totali, con un'ordinanza non impugnabile, la quale non è neppure ricorribile ex art. 111 Cost., difettando del requisito della decisorietà e definitività, giacché non contiene statuizioni dirette a dirimere un contenzioso fra le parti, ma si caratterizza come atto di amministrazione, nell'ambito dei poteri di verifica e di controllo del giudice sull'operato del custode, tanto che eventuali responsabilità di quest'ultimo possono farsi valere in un autonomo giudizio della parte che risulti titolare del diritto controverso in funzione della cui preservazione l'amministrazione venne tenuta (nella specie, in applicazione di tali principi la Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarata improponibile ex art. 382, terzo comma, c.p.c. la domanda con la quale, nell'ambito di un procedimento di sequestro giudiziario, concesso in corso di impugnazione di lodo arbitrale avanti ad una corte d'appello, a seguito della presentazione del conto, ordinata dal consigliere istruttore, si era impugnato il conto e si era dato corso al giudizio di rendiconto, pronunciandosi, quindi, da parte della corte d'appello, una sentenza parziale su alcune questioni, contro la quale era stato proposto ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 12387/1998

In tema di rendimento dei conti, la mancata produzione dei documenti giustificativi priva di attendibilità e di efficacia il conto medesimo, risultando tali documenti (necessariamente) funzionali al riscontro della veridicità delle singole partite di dare ed avere e, quindi, al controllo del risultato finale in termini di saldo attivo e passivo.

Cass. civ. n. 2073/1993

La competenza sulla domanda diretta ad ottenere il rendiconto o la restituzione del saldo attivo, proposta dal mandante contro il mandatario, spetta al giudice della residenza o del domicilio del mandatario.

Cass. civ. n. 4568/1992

Nel giudizio di rendiconto promosso nei confronti del soggetto obbligato alla presentazione del conto al fine di ottenere il pagamento del saldo di gestione, tale soggetto è tenuto, a prescindere dalla sua formale funzione di convenuto, a fornire tutti gli elementi utili per la ricostruzione della gestione stessa — ed in tal caso spetterà a chi contrasti le sue affermazioni documentate dimostrare la loro erroneità — mentre alla lacunosità o incompletezza delle prove fornite dalle parti sopperisce comunque l'istruttoria disposta di ufficio dal giudice (con la consulenza tecnica e con il giuramento ex art. 265 c.p.c., o con quello suppletorio), escludendosi la possibilità di una pronunzia di non liquet, che si configurerebbe come sostanzialmente assolutoria del convenuto dall'obbligo di presentazione del conto.

Cass. civ. n. 10528/1990

L'obbligo di rendere il conto può ritenersi adempiuto quando colui che vi è tenuto si sia dato carico di fornire la prova attraverso i corrispondenti documenti giustificativi non soltanto della qualità e quantità dei frutti percetti e della somma incassata, nonché dell'entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto che consentono di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico è stato eseguito e di stabilire anche in relazione ai fini da perseguire e i risultati raggiunti, se l'operato di chi renda il conto sia adeguato a criteri di buona amministrazione. (Nella specie in base all'enunciato principio la S.C. ha confermato la decisione impugnata con cui si era ritenuto che non fosse stato adempiuto l'obbligo di rendere il conto in quanto il soggetto che vi era tenuto si era limitato a presentare un prospetto riassuntivo degli aumenti in entrata e in uscita verificatisi in alcuni conti correnti bancari e dei corrispondenti saldi senza dare conto degli atti di gestione che avevano portato agli esposti risultati contabili).

Cass. civ. n. 1529/1985

L'istituto del rendiconto opera, per previsione espressa, esclusivamente in relazione a determinati, specifici rapporti giuridici, caratterizzati in genere da una situazione di amministrazione di beni altrui, con la conseguenza che, fuori di questi casi, la procedura di cui agli artt. 263 e seguenti c.p.c. è meramente facoltativa e l'ammissione del rendiconto rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito il quale può preferire il ricorso ad altri mezzi di prova. Tale principio vale anche in tema di divisione ereditaria, perché l'art. 723 c.c. prescrive soltanto che i condividenti, nel corso delle operazioni divisionali, si rendano i conti, ma non stabilisce le modalità del rendiconto.

Cass. civ. n. 5720/1984

Tra coeredi, la resa dei conti, oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio e quindi strumentalizzata al fine di calcolare nella ripartizione dei frutti le eventuali eccedenze attive o passive della gestione e di definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione, può anche costituire obbligo a sé stante, fondato, al pari di quanto può avvenire in qualsiasi stato di comunione, sul presupposto della gestione di affari altrui, condotta da alcuno dei partecipanti, in base ad assunzione volontaria od a mandato ad amministrare. Ne consegue che l'azione di rendiconto può presentarsi distinta ed autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, ancorché l'una e l'altra abbiano dato luogo ad un unico giudizio, di guisa che — tranne che per la comunanza di eventuali questioni pregiudiziali, attinenti, ad esempio, all'individuazione dei beni caduti in successione o all'identità delle quote dei coeredi, da risolvere incidenter tantum o con efficacia di giudicato (art. 34 c.p.c.) — le due domande possono essere scisse e ciascuna può essere decisa senza reciproci condizionamenti.

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