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Articolo 1693 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Responsabilità per perdita e avaria

Dispositivo dell'art. 1693 Codice Civile

(1)Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria [1696] delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova(2) che la perdita(3) o l'avaria è derivata da caso fortuito(4), dalla natura o dai vizi delle cose(5) stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario [1218](6).

Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio.

Note

(1) La norma configura e presume una responsabilità definita ex recepto, in quanto essa sorge con la consegna (receptio) del bene. La dottrina ritiene che alla responsabilità contrattuale (1218 c.c.) si affianchi quella extracontrattuale (2043 c.c.).
(2) La norma prevede una responsabilità particolarmente grave e dispone che la prova liberatoria non operi in modo negativo: il vettore, cioè, non deve dimostrare di aver usato la diligenza impostagli (1176, comma 2 c.c.) ma quale sia la causa della perdita o dell'avaria tra quelle indicate.
(3) Ad esempio, per consegna ad un soggetto diverso dal destinatario.
(4) Il fortuito è un evento assolutamente imprevedibile ed inevitabile da parte del vettore. È tale, ad esempio, un fulmine che incendia la cosa trasportata.
(5) Ad esempio un bene facilmente deperibile che sia già parzialmente avariato.
(6) Ad esempio, questi omettono di indicare che la merce è surgelata e deve essere assoggettata a particolare cautela nella custodia.

Ratio Legis

La responsabilità del vettore si giustifica in quanto egli ha la custodia delle cose da trasportare. Si tratta di una responsabilità particolarmente grave e ciò quale riflesso dell'elevato grado di diligenza cui i professionisti sono tenuti (1176, 2 c.c.).

Brocardi

Ex recepto

Spiegazione dell'art. 1693 Codice Civile

Le regole del receptum

Nella perdita e nell'avaria si concreta l'inadempimento della obbligazione del vettore per custodia. « Perdita » significa mancata riconsegna totale o parziale delle cose ricevute in consegna per il trasporto: quindi non solo distruzione, ma anche smarrimento, riconsegna a un non avente diritto, riconsegna di una cosa per un'altra, ritardo indefinito della riconsegna. « Avaria » significa qualunque alterazione delle qualità interne o esterne delle cose trasportate, per cui le cose subiscono una diminuzione di valore. Ove l'avaria sia tale da togliere alle cose trasportate ogni valore, equivale a perdita totale.

Nel sistema del diritto romano e intermedio l'eccezionalità della responsabilità ex recepto, consisteva in ciò che "qui recepit tenetur etiam si sine culpa res perit et damnum datum est, nisi si quid damno fatali contigerit". Cioè il fatto liberatorio della responsabilità del vettore ex recepto era solo la vis major, cioè l'evento irresistibile, non il semplice casus, cioè il semplice fatto non colpevole. Questo rigore era già scomparso nell'art. 1631 cod. civ. del 1865 e nell'art. 400 cod. comm., che menzionavano come fatti liberatori il caso fortuito e la forza maggiore, con significato equivalente di semplice casus. Il codice del '42 si mantiene anche più evidentemente su questa linea limitandosi a menzionare come fatto liberatorio solo il caso fortuito. Tanto secondo il diritto anteriore, come secondo il codice in vigore, la nozione di caso fortuito va desunta dalle norme generali in terra di inadempimento delle obbligazioni. Caso fortuito, secondo il diritto anteriore, era qualunque fatto « estraneo e non imputabile » al vettore (art. 1225 cod. civ.). Caso fortuito secondo il codice attuale è un fatto « non imputabile » al vettore (art. 1218).

A parte la differenza tra queste due nozioni, l'eccezionalità della responsabilità del vettore ex recepto, rispetto alle regole generali, si manifesta ormai solo sul terreno della prova. Mentre, secondo le regole generali, il debitore si libera dando la prova negativa della sua non colpa, anche se non identifica positivamente la causa del danno, in materia di trasporto il vettore non si libera dalla responsabilità per custodia se non dando la prova di un fatto non colposo, positivamente identificato come causa del danno (evento naturale, fatto del principe, fatto di terzi). Il rischio della perdita o dell'avaria delle cose trasportate per cause equivoche od ignote resta quindi a carico del vettore, anche se egli provi che da parte sua vi è stata la prestazione di ogni dovuta diligenza. Solo in questo senso si può parlare di responsabilità oggettiva.
Come fatti liberatori, sono poi ovviamente equiparati al caso fortuito il fatto del mittente e del destinatario e in particolare la natura
i vizi delle cose trasportate e del loro imballaggio.


Estensione della responsabilità del vettore

La responsabilità del vettore presuppone la conclusione del contratto di trasporto e l'avvenuta consegna delle cose al vettore, di cui l'avente diritto deve dare la prova con la lettera di vettura, con la ricevuta di carico o con altro mezzo di prova, secondo i principi generali.
Circa lo stato esteriore degli imballaggi, il buono stato è presunto, se il vettore ha preso in consegna la cosa senza dichiarare (verbalmente o per iscritto) al mittente le proprie riserve.

La responsabilità dura dal momento della consegna delle cose da parte del mittente al vettore fino al momento della riconsegna al destinatario. Per le cose ricevute in consegna prima della conclusione del contratto, il vettore risponde come depositario, non come vettore. Ma durante tutta l'esecuzione del trasporto, siano le cose viaggianti o in stazione, o anche in dogana se le operazioni di sdoganamento sono compiute dal vettore, la responsabilità del vettore è costante e uniforme, secondo le regole del trasporto. Né la mora debendi del vettore nella riconsegna delle cose al destinatario, né la mora accipiendi del destinatario nel ritiro delle cose all'arrivo, fanno venir meno per se stesse la responsabilità ex recepto del vettore, salvo quanto è disposto dagli articoli 1221 e 1207.


Responsabilità del vettore per inesecuzione del trasporto e ritardo

Il codice non contiene alcuna particolare disposizione circa la responsabilità del vettore per l'esecuzione della prestazione di trasporto in se stessa considerata, - ritardo nella riconsegna o interruzione del trasporto - rimettendosi perciò ai principi generali (art. 1218), mentre l'abrogato codice di commercio (art. 403) applicava alla responsabilità per ritardo i principi del receptum. Neppure circa la liquidazione del danno in caso di ritardo il nuovo codice riproduce la norma della liquidazione forfettaria sulla base della durata del ritardo e dell'ammontare del prezzo di trasporto, come era disposto dall'art. 403 cod. comm., richiamandosi anche perciò ai principi generali degli articoli 1223 segg..

Anche in materia di ritardo sono naturalmente valide le convenzioni derogatorie, a favore del vettore, tranne nel caso di ritardo determinato da dolo o da colpa grave (art. 1229).

Se il ritardo o l'avaria si aggiunge alla perdita parziale di una parte del carico, le indennità dovute vanno separatamente calcolate rispetto alla parte del carico colpita e poi sommate. Se l'avaria e il ritardo colpiscono la stessa cosa ha pure luogo il cumulo della indennità.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1693 Codice Civile

Cass. civ. n. 32976/2022

In tema di responsabilità per perdita delle merci nell'ambito del contratto di subtrasporto, i diritti di rivalsa azionati dal vettore nei confronti del sub-vettore sono soggetti al termine prescrizionale di cui all'art. 2951 c.c., che comincia a decorrere dal momento in cui la consegna della merce sarebbe dovuta avvenire, poiché la domanda di manleva trova la propria "causa petendi" nel contratto di sub-trasporto ed è soltanto dall'inadempimento del sub-vettore, per aver omesso di riconsegnare la merce alla data convenuta, che sorge l'interesse del vettore ad agire nei suoi confronti per far valere i propri diritti.

Cass. civ. n. 12420/2020

In tema di responsabilità del vettore, ferma restando l'ammissibilità in astratto del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nelle ipotesi di avaria della merce verificatasi durante il trasporto, il profilo della responsabilità aquiliana deve essere valutato non in base alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma sulla base della disciplina della responsabilità per fatto illecito, attraverso la specifica individuazione di comportamenti dolosi o colposi del vettore che rilevino a questi fini. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice di appello aveva escluso che la domanda proposta a titolo di responsabilità extracontrattuale potesse trovare accoglimento, atteso che l'accertamento compiuto nelle precedenti fasi di giudizio riguardava unicamente la responsabilità contrattuale e che invece non era emerso alcun accertamento positivo riguardo ad un'eventuale condotta colposa del trasportatore). (Rigetta, TRIBUNALE TRENTO, 06/04/2018).

Cass. civ. n. 8978/2020

In tema di responsabilità del prestatore di opera che comporti la presa in consegna di un bene e, quindi, il sorgere della correlata obbligazione di custodia, la rapina non costituisce ipotesi di caso fortuito che esonera il custode da responsabilità, salvo che questi non provi che tale evento era imprevedibile ed inevitabile, nonostante l'avvenuta adozione delle cautele più idonee a garantire la puntuale esecuzione del contratto, in osservanza delle regole delle diligenza qualificata, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la rapina di un'auto di grande valore, in custodia per il lavaggio, non costituisse un'ipotesi di caso fortuito poiché si era verificata in un luogo di libero accesso, approfittando della presenza delle chiavi nel quadro della vettura dopo le operazioni di pulizia, e in quanto non era stata data la dimostrazione, da parte del gestore dell'impianto, dell'adozione e del rispetto di tutte le regole di cautela qualificata indispensabili).

Cass. civ. n. 12708/2019

In tema di trasporto marittimo, in caso di perdita o danni subiti dalla merce, la legittimazione a promuovere l'azione cartolare contro il vettore spetta al portatore della polizza di carico per effetto di girata senza limitazione alcuna, mentre il caricatore-mittente può esercitare, nei confronti del medesimo vettore, le azioni causali che gli competono sulla base del contratto di trasporto tra loro concluso. Peraltro, in quest'ultima eventualità, la legittimazione all'azione di risarcimento si trasferisce dal mittente al destinatario dal momento in cui, scaduto il termine legale o convenzionale della consegna, lo stesso destinatario sia venuto a conoscenza di tale perdita a seguito della richiesta di riconsegna della detta merce. (In applicazione del menzionato principio, la S.C. ha ritenuto che l'avvenuta emissione del cd. delivery order, ovvero dell'ordine, impartito al capitano della nave, di consegna della merce in favore della società girataria, comportasse il passaggio della legittimazione ad esercitare l'azione causale dal mittente al destinatario). (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/11/2016).

Cass. civ. n. 13374/2018

In tema di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore; poiché, peraltro, nell'ambito dello stipulato contratto di subtrasporto, assume la qualità di submittente in caso di perdita delle cose, egli può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti.

Cass. civ. n. 15107/2013

In tema di perdita delle cose trasportate, l'art. 1693 c.c. pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità "ex recepto" che può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali, per il furto, sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione deve essere compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile.

Cass. civ. n. 20808/2010

La responsabilità del vettore nei confronti del mittente (o del subvettore nei confronti del subcommittente) per la perdita della merce non è esclusa o attenuata dalla omessa indicazione da parte del mittente della natura, quantità o peso di tale merce a norma dell'art. 1683 c.c. se manchi ogni collegamento causale tra l'omissione o inesattezza delle indicazioni predette ed il fatto che ha determinato la predetta perdita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel riconoscere la responsabilità di una società di spedizione per la mancata consegna a destinazione di un plico contenente una domanda di partecipazione ad una gara di appalto, aveva escluso ogni collegamento causale tra l'omissione delle indicazioni relative al contenuto di detto plico, ed ai termini della sua consegna, ed il fatto doloso dell'ausiliario della società anzidetta, consistito nell'abbandono del plico stesso in un ufficio, per poi far figurare l'avvenuta consegna tramite la falsificazione della firma del soggetto addetto al ritiro della corrispondenza). 

Cass. civ. n. 20756/2009

In tema di contratto di trasporto, qualora il vettore, al di fuori dell'ipotesi di trasporto cumulativo, si avvalga di altro vettore con cui stipuli un contratto di subtrasporto, non sussiste responsabilità solidale dei diversi vettori per l'esecuzione del trasporto.

Cass. civ. n. 17478/2007

In tema di contratto di trasporto, la rapina in sé stessa non integra il caso fortuito di cui all'art. 1693 c.c. ai fini dell'esclusione della responsabilità del vettore per la perdita delle cose consegnategli, occorrendo invece, allorché il rischio di rapina non sia imprevedibile, che questi provi di avere adottato, tra le varie possibili modalità ordinarie del trasporto, quelle più idonee a garantire la puntuale esecuzione del contratto e che l'evento era, in definitiva, inevitabile in relazione ad un parametro valutativo della diligenza da apprezzarsi, in caso di vettore professionale, alla stregua dell'art. 1176, comma secondo c.c. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto, escludendo il caso fortuito, che una rapina, avvenuta in un deposito ove il vettore custodiva le merci consegnategli per il trasporto, fosse evento prevedibile ed evitabile, e ne ha censurato la motivazione, ritenendola insufficiente ed apodittica, non avendo analizzato dettagliatamente le caratteristiche del deposito, la ricorrenza di eventi criminosi dello stesso tipo nella medesima zona e con riguardo ad immobili aventi destinazioni analoghe, né indicato la fonte probatoria da cui aveva attinto l'affermazione secondo cui nel deposito fosse abitualmente custodita merce del valore indicato, né chiarito la differenza tra il sistema di allarme antirapina, di cui il deposito era privo, e quello antifurto, di cui era invece dotato).

Cass. civ. n. 17398/2007

Al fine di escludere la responsabilità ex recepto del vettore non è sufficiente la prova della perdita del carico a causa di una rapina, se il fatto è avvenuto con modalità tali da evidenziare l'omessa adozione di cautele idonee ad evitarlo, essendo necessario accertare che i fatti, ancorché riconducibili ad un reato perpetrato con violenza e minaccia sulla persona, si siano svolti con modalità talmente atipiche ed abnormi da doversi ritenere del tutto imprevedibili ed inevitabili anche mediante l'assunzione di misure di prevenzione adeguate. (Nella fattispecie la rapina era avvenuta in ora notturna, in area di sosta isolata, dopo poco tempo dall'inizio del viaggio a causa della stanchezza e del sonno sopravvenuto all'autista, partito in condizioni fisiche inadeguate e senza l'ausilio di un secondo; la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in tal caso, aveva escluso la responsabilità del vettore).

Cass. civ. n. 15589/2007

In tema di trasporto marittimo di merci mediante containers con clausola « full containers loadsaid to contain» va esclusa — a prescindere da qualsiasi eventuale riserva inserita nella polizza di carico — la responsabilità risarcitoria del vettore, per ammanchi in sede di riconsegna, allorché risulti provato che i contenitori siano stati consegnati dal caricatore chiusi con sigilli (od analoghi sistemi), la cui integrità sia stata constatata all'arrivo. Tale prova è sufficiente a superare la presunzione di colpa contrattuale di cui all'art. 1693 c.c.

Cass. civ. n. 14835/2007

Nel trasporto marittimo di merci, qualora il vettore abbia assunto la piena responsabilità ex recepto relativamente non solo al contenitore che si sia obbligato a trasportare a destinazione, ma anche in relazione alla merce in esso contenuta ed al suo peso (quale risultante, nella specie, dalle polizze di carico), egli risponde della eventuale sottrazione anche parziale della merce, verificatasi dopo la presa in carico e prima della consegna di essa al destinatario e risultante dalla differenza di peso del container all'arrivo.

Cass. civ. n. 24209/2006

In tema di perdita delle cose trasportate, l'art. 1693 c.c. pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità ex recepto che può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore, stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali, per il furto, sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione deve essere compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile.

Cass. civ. n. 4652/2005

In tema di trasporto di cose, una volta provato il buono stato di conservazione della merce alla consegna al vettore, il deterioramento della stessa al momento della relativa riconsegna al destinatario può essere provato in via presuntiva in base alla circostanza della tempestiva denuncia fattane da quest'ultimo al mittente e della immediata contestazione di questi al vettore, incombendo a colui — mittente o destinatario — che contro il vettore agisce dare la prova della quantità, della qualità e dello stato delle cose all'atto del relativo affidamento al medesimo in custodia, cosa da potersi, nel successivo momento della riconsegna, dal confronto dedurre che il deterioramento è intervenuto nel corso del trasporto. (Nell'affermare il suindicato principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice del merito che, vertendosi in un caso in cui le cose affidate per il trasporto erano costituite da supporti magnetici — cosiddetto floppy disk —, aveva considerato insussistente la lamentata cancellazione — per effetto o nel corso del trasporto — dei dati ivi impressi con conseguente sopravvenuta inidoneità dei medesimi alla specifica utilizzazione loro propria, in difetto della prova da parte del ricorrente che le informazioni di cui lamentava la perdita fossero nei dischetti effettivamente presenti e leggibili al momento della relativa consegna al vettore).

Cass. civ. n. 18299/2003

All'interno di un contratto di subtrasporto, il primo vettore submittente risponde verso i mittenti dell'operato del subvettore, che opera quale ausiliario del vettore originario, ex art. 1228 c.c.

Cass. civ. n. 18235/2003

Nel contratto di trasporto, per integrare l'esimente del caso fortuito prevista dall'art. 1693 c.c. non è sufficiente che un evento come la rapina appaia solo improbabile, ma occorre anche che esso sia imprevedibile, in base ad una prudente valutazione da effettuarsi, in caso di vettore professionale, con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c., ed assolutamente inevitabile, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e delle possibili misure idonee ad elidere od attenuare il rischio della perdita del carico, con la precisazione che — attesa la particolare diligenza imposta al vettore nella custodia delle cose affidategli — la semplice denuncia di essere vittima di una rapina non è di regola sufficiente ad escludere la responsabilità del vettore per la perdita della merce trasportata; la prevedibilità ed evitabilità della rapina costituiscono comunque oggetto di un giudizio di fatto, non censurabile in Cassazione ove adeguatamente motivato.

Cass. civ. n. 11004/2003

In tema di trasporto di cose, allorché il vettore adduca, come causa di esonero dalla responsabilità per l'avvenuta consegna della merce trasportata a persona diversa dal destinatario, l'attività truffaldina di terzi a suo danno, che lo abbia indotto in errore circa l'identificazione del reale destinatario e del luogo di consegna, la presunzione di responsabilità ex recepto, posta a carico del vettore dall'art. 1693 c.c., può essere vinta soltanto dalla positiva dimostrazione che l'errore, determinato dall'altrui artificio o raggiro, non poteva essere evitato con l'ordinaria diligenza e con la puntuale esecuzione del contratto, che comprendono, tra l'altro, il pronto avviso al destinatario ai sensi del secondo comma dell'art. 1687 c.c., nonché l'obbligo di chiedere immediatamente istruzioni al mittente nel caso di impedimenti anche temporanei nell'esecuzione del trasporto (art. 1686 c.c.), atteso che il difetto di diligenza del vettore, persona offesa del reato di truffa, impedisce di individuare, nell'evento dedotto, i requisiti (necessari per il superamento di quella presunzione) della imprevedibilità e della inevitabilità.

Cass. civ. n. 6468/2000

In tema di trasporto marittimo di merci mediante containers, la responsabilità risarcitoria del vettore, per ammanchi in sede di riconsegna rispetto ai quantitativi che risultino imbarcati, può essere esclusa, a prescindere da eventuali riserve inserite nella polizza di carico, solo dietro dimostrazione che detti contenitori siano stati consegnati dal caricatore chiusi con sigilli (od altri analoghi sistemi di sicurezza), la cui integrità sia stata constatata all'arrivo, trattandosi di prova necessaria per superare la presunzione di colpa contrattuale del vettore medesimo, ovvero dei suoi dipendenti o preposti.

Cass. civ. n. 1712/2000

In caso di furto delle cose trasportate, il vettore, tenuto all'obbligo di custodia non può essere esonerato dalla responsabilità per la perdita delle cose consegnategli per il solo fatto d'essersi avvalso dell'ausilio di terzi che esercitano professionalmente un'attività di vigilanza, ma deve provare che l'opera resa da costoro ha potuto essere a sua volta superata grazie ad un comportamento minaccioso o violento. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la responsabilità del vettore in un caso in cui l'autotreno utilizzato per il trasporto era stato sottratto, senza usare violenza o minaccia, in un'area di parcheggio custodita da un servizio di vigilanza).

In tema di responsabilità del vettore nel trasporto di cose, nel vigente codice civile non sussiste più la presunzione iuris et de iure che la perdita dei valori non denunciati sia dovuta al fatto dello stesso mittente. Attualmente, combinando l'onere di esatta indicazione della natura delle cose da trasportare (a carico del mittente ex art. 1683 comma primo c.c.) con la sanzione per cui «sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni» (art. 1683 comma terzo c.c.), e con il principio secondo il quale il vettore non risponde della perdita o avaria che deriva dal «fatto del mittente» (art. 1693 comma primo c.c.), la materia risulta regolata nel senso che occorre, volta per volta, accertare se l'omissione delle indicazioni sia stata la causa della perdita dei valori avvenuta per difetto di quelle speciali e congrue misure di custodia che, da un lato, il vettore avrebbe dovuto adottare al fine di evitare la perdita della cosa trasportata e, dall'altro, egli non abbia attuato proprio per non essere stato messo sull'avviso. In simile ipotesi si può parlare, in relazione all'art. 1693 c.c. comma primo, di perdita per fatto del mittente, e, ad un tempo, si verifica la fattispecie dell'art. 1683 comma terzo c.c.

Cass. civ. n. 5700/1999

La responsabilità, ex recepto, del trasportatore nei confronti del destinatario non cessa con l'arrivo della merce al proprio magazzino e la messa a disposizione della medesima, ma soltanto con la consegna materiale della stessa, con conseguente insufficienza a tal fine della firma da parte di quegli sulla bolla di accompagnamento, perché l'esecuzione del contratto di trasporto di cose non si esaurisce nel trasferimento della merce da un luogo ad un altro, ma comprende l'adempimento di tutte le obbligazioni accessorie necessarie per il raggiungimento del fine pratico che le parti si sono prefisso, per cui fino alla consegna al destinatario persiste l'obbligo di conservare e custodire la merce e il diritto di questi di ottenere il risarcimento del danno in caso di perdita o danneggiamento. Il trasportatore obbligato ex recepto a risarcire il danno al destinatario della merce perché sottratta nei suoi magazzini ove l'aveva messa a sua disposizione per il ritiro deve corrispondergli anche l'Iva versata al venditore non potendo più egli riversarla sull'acquirente finale.

Cass. civ. n. 10201/1998

In materia di trasporto marittimo, la clausola Full container load - Said to contain , in virtù della quale il vettore riceve il contenitore (container) già riempito e sigillato dal mittente, non esonera il vettore dal controllare il peso del contenitore. Ne consegue che, qualora all'arrivo della merce a destinazione si verifichi una divergenza tra la quantità di merce indicata sulla polizza di carico e quella rinvenuta all'interno del container, il vettore risponde dell'ammanco ai sensi degli artt. 1693 c.c. e 422 c.n., a meno che non fornisca la prova che sulla polizza di carico era stata indicata una quantità di merce superiore a quella effettivamente caricata.

Cass. civ. n. 8755/1998

Nel contratto di trasporto di cose, il dubbio sull'esecuzione della prestazione da parte del vettore si risolve in mancata esecuzione di questa e spetta al vettore dimostrare che la prestazione è stata eseguita esattamente o che non è possibile eseguirla per causa a lui non imputabile.

Cass. civ. n. 5262/1998

L'omessa indicazione dell'elevato valore della merce trasportata, può determinare l'esclusione dell'obbligo del vettore di adottare una cautela particolare nel custodirla, perché il suo comportamento va valutato in concreto, e quindi esonerarlo da responsabilità, se il fatto è avvenuto imprevedibilmente e inevitabilmente. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato l'esclusione della responsabilità del vettore, rapinato di un dipinto, di cui ignorava il rilevante valore, mentre sostava per dormire in una piazzola isolata, ma solitamente frequentata da altri automobilisti, senza aver azionato gli allarmi antifurto).

Cass. civ. n. 5078/1997

Qualora un soggetto, abbia stipulato, con l'altro contraente, un negozio di subtrasporto (e non di trasporto in proprio, quale mittente, ovvero di trasporto per altri, quale spedizioniere), egli assume sempre, rispetto al subvettore, la posizione contrattuale di mittente — non destinatario delle cose trasportate, con conseguente, assoluta carenza di legittimazione, in capo al medesimo, all'esperimento dell'azione contrattuale ex art. 1693 c.c., azione che, per effetto della riconsegna delle cose trasportate, spetta, in via esclusiva, al destinatario delle res.

Cass. civ. n. 622/1995

Considerato che, ai sensi dell'art. 1693, commi 2 e 3, c.c., il vettore può vincere la presunzione di responsabilità su di lui gravante per i danni alle cose consegnategli per il trasporto e da lui accettate senza riserve dimostrando che i danni sono conseguenza di un vizio non apparente dell'imballaggio predisposto a cura del mittente, e che, d'altra parte, il vettore, oltre ad avere l'onere della verifica esterna del contenitore, è tenuto, se del caso, in relazione alle specifiche circostanze, ad assumere informazioni sui sistemi e sul materiale usato per assicurare la consistenza dell'involucro ed eventualmente a vigilare sulle operazioni di carico, il giudice di merito deve indagare, ove se ne prospetti la rilevanza, su tutti detti elementi, anche facendo ricorso alla prova testimoniale. (Nella specie la Suprema Corte ha annullato per violazione di legge e difetto di motivazione la sentenza del giudice di merito che, in relazione al trasporto su autocarro di tre «sgrigliatrici», del complessivo peso di dodici tonnellate, imballate in casse che erano cadute dal veicolo in corrispondenza di una curva, aveva ritenuto la responsabilità del vettore senza avere prima ammesso la prova testimoniale da lui chiesta allo scopo di dimostrare la non idoneità della legatura della merce all'interno delle casse, per il ritenuto carattere valutativo della prova, escluso invece dalla Suprema Corte, perché la stessa era volta alla descrizione dello stato della legatura dei macchinari).

Cass. civ. n. 6841/1993

L'esecuzione del contratto di trasporto non si esaurisce nell'attività di trasferimento della merce da luogo e a luogo, ma comprende altresì l'adempimento delle altre obbligazioni accessorie, necessarie al raggiungimento del fine pratico prefissosi dalle parti, con la conseguenza che sussiste, a carico del vettore — il quale si trova nella detenzione delle cose trasportate — l'obbligo di conservarle e custodirle fino alla loro consegna al destinatario e la relativa responsabilità ex recepto: in particolare in tema di trasporto aereo internazionale di merci, la custodia cui il vettore provvede, dopo che la merce è giunta allo scalo, costituisce un accessorio delle obbligazioni inerenti al contratto di trasporto aereo, che viene definitivamente adempiuto con la consegna al destinatario, sicché l'azione di quest'ultimo (e dell'assicuratore in via di surrogazione) proponibile in caso di mancata consegna è soggetta alla disciplina propria del contratto di trasporto, non di quello di deposito, anche se la perdita si verifica nella fase di quella custodia finalizzata alla consegna.

Cass. civ. n. 4728/1992

Il vettore, che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio altro contratto, assume la qualità di submittente nell'ambito di un contratto di subtrasporto, e, pertanto, in caso di perdita delle cose, può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore, indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti.

Cass. civ. n. 13281/1991

Con riguardo ad ammanchi di merci, verificatisi in trasporto nell'ambito del quale il vettore si sia avvalso per un tratto del viaggio di un subvettore, e qualora il giudice di primo grado li abbia condannati in solido al risarcimento dei danni in favore del destinatario, condannando altresì il subvettore a manlevare il vettore in base al contratto di subtrasporto, l'appello, che detto subvettore abbia proposto al solo fine di opporre estinzione per prescrizione del credito del danneggiato, non può implicarne la liberazione da detto obbligo di manleva, considerato che l'obbligo medesimo discende da un rapporto distinto, non da regresso nel rapporto fra debitori solidali, e, quindi, si sottrae alle disposizioni dell'art. 1310, ultimo comma, c.c., inerenti alla perdita del regresso da parte del condebitore che abbia rinunciato alla prescrizione.

Cass. civ. n. 10533/1991

Il vettore che si serve di altro vettore per l'esecuzione del trasporto ha azione diretta, e non di regresso, nei confronti del subvettore, per il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita o avaria della merce fino a quando il destinatario non ne abbia chiesto (al subvettore) la riconsegna e non deve, pertanto, dimostrare di avere a sua volta risarcito il danno al proprio committente (o al destinatario), essendo sufficiente che dimostri di essere stato da questi escusso.

Cass. civ. n. 6892/1987

La presunzione di responsabilità a carico del vettore, stabilita dall'art. 1693 cod. civ nel caso di perdita od avaria delle cose trasportate, può essere superata soltanto se il vettore fornisca la specifica prova che il danno è dovuto ad evento positivamente identificato, a lui estraneo e non imputabile, nel senso che sia derivato da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, ovvero dal fatto del destinatario o del mittente, ivi comprese le operazioni di carico quando ad esse abbia provveduto il mittente medesimo. 

Cass. civ. n. 453/1987

La responsabilità ex recepto del vettore per la perdita o l'avaria della cosa consegnatagli non è esclusa dalla mancata prova, da parte del destinatario proprietario del bene, di aver sostituito la cosa perduta od avariata con altra o di avere sostenuto una spesa a tal fine, rappresentando detta perdita od avaria di per sé un danno da calcolarsi secondo i criteri fissati dall'art. 1696 c.c.

Cass. civ. n. 1227/1984

Nell'esecuzione del contratto di trasporto di cose, l'art. 1693 cod. civ pone a carico del vettore la presunzione di responsabilità per la perdita o l'avaria delle cose trasportate, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna, che può essere superata soltanto mediante la prova, incombente sul vettore medesimo, che la perdita o l'avaria, oltre che nelle altre ipotesi previste dalla norma (natura o vizi delle cose trasportate o del loro imballaggio e fatto del mittente o del destinatario), è derivata da caso fortuito, comprensivo della forza maggiore o del fatto del terzo, i quali sono configurabili, come eventi escludenti la responsabilità solo quando, secondo il criterio dell'ordinaria diligenza rapportato alle modalità dell'evento ed alle condizioni di tempo e di luogo, si tratti di evento imprevedibile od al quale il vettore sia nell'impossibilità di opporsi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione della corte di merito che aveva ritenuto non potersi ravvisare caso fortuito, escludente la responsabilità del vettore, nel furto di un dipinto trasportato su un autofurgone, avvenuto mentre il furgone era stato lasciato incustodito dall'autista in una strada cittadina, anche se chiuso con un lucchetto, poi agevolmente forzato dal ladro).

Cass. civ. n. 1288/1981

Poiché l'esatta esecuzione del contratto di trasporto non si esaurisce nell'attività di trasferimento delle cose da luogo a luogo — che pur ne costituisce il dato peculiare dal punto di vista economico — ma comprende altresì l'adempimento delle altre obbligazioni accessorie, necessarie al raggiungimento del fine pratico prefissosi dalle parti, sussiste a carico del vettore — il quale si trova nella detenzione delle cose trasportate —l'obbligo di conservarle e custodirle sino alla loro consegna al destinatario e comporta, fino a tale momento, la sua responsabilità ex recepto, dalla quale non è esonerato per il rifiuto della ricezione della merce da parte del destinatario o per l'omessa trasmissione di istruzioni da parte del mittente, dovendo egli adoperare, a tale scopo, lo strumento del deposito di cui all'art. 1514 cod. civ.

Cass. civ. n. 6272/1980

Nell'ipotesi di contratto di trasporto con subtrasporto — che ha luogo quando il vettore s'impegna ad eseguire il trasporto per l'intero percorso avvalendosi in tutto o in parte dell'opera di un subvettore, con il quale conclude altro contratto di trasporto, cui il mittente originario resta estraneo — si hanno due contratti di trasporto che, pur collegati funzionalmente, operano in maniera indipendente. Ne consegue che, nell'ambito del secondocontratto, il subtrasportatore è tenuto alla responsabilità ex recepto verso il rispettivo mittente (che ha la qualità di vettore nel primo contratto) e al relativo onere di fornire la prova liberatoria, ove da costui sia convenuto in giudizio con l'azione di regresso.

Cass. civ. n. 4448/1978

In tema di responsabilità del vettore, la presunzione che le cose trasportate non presentino vizi apparenti d'imballaggio — operante, ai sensi dell'art. 1693, secondo comma, c.c., se il vettore accetti le cose da trasportare senza riserve — non può esser vinta da prova contraria. Diversamente, infatti, non sussisterebbe alcuna differenza tra l'ipotesi di vizi d'imballaggio apparenti e vizi non apparenti, e la citata norma sarebbe inutile.

Cass. civ. n. 4696/1976

A norma dell'art. 1693 c.c., il vettore è responsabile per la perdita o l'avaria delle cose trasportate, salvo che fornisca la specifica prova che il danno ed il conseguente inadempimento siano dovuti ad un evento a lui non imputabile o a caso fortuito. Dal rigore con cui è disciplinata tale responsabilità, basata sui principi del receptum, si desume che il vettore risponde anche del danno che, pur non essendo da lui materialmente cagionato, sia comunque ricollegabile alla sua negligenza o alla non puntuale adempienza. (Nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto la responsabilità del vettore, per avere omesso di richiedere la proroga di validità della bolletta di legittimazione di una partita di caffè, ai sensi dell'art. 4, L. 26 maggio 1966, n. 344, con il conseguente sequestro della merce da parte della finanza e, nelle more del procedimento penale, la successiva perdita per avaria della stessa merce. La Suprema Corte ha confermato la decisione, enunciando il principio di cui in massima).

Cass. civ. n. 3885/1975

La responsabilità del vettore per le cose trasportate non può ritenersi limitata all'attività di trasferimento della cosa da luogo a luogo, ma si estende a tutte le attività accessorie che ne costituiscono la necessaria e naturale integrazione per raggiungere il fine pratico cui è preordinato l'adempimento dell'obbligazione principale, e viene meno solo con la consegna al destinatario. Solo con detta consegna viene meno, altresì, il dovere di conservazione e di custodia che incombe al vettore, salva, nel caso di mancata collaborazione del destinatario, l'applicazione della norma dell'art. 1686 c.c., che prevede l'obbligo di chiedere istruzioni al mittente e di provvedere alla custodia delle cose consegnategli.

Cass. civ. n. 3438/1971

Ai sensi dell'art. 1693 c.c. e del correlativo art. 27 della Convenzione Internazionale Merci, approvata a Berna il 25 ottobre 1952, e ratificata in Italia con la L. 28 maggio 1955, n. 916; il vettore è responsabile ex recepto della perdita e delle avarie delle cose consegnategli per il trasporto dal momento in cui le riceve al momento in cui le consegna, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi della cosa stessa o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. Ciò implica una presunzione di responsabilità che non si discosta dalla regola fondamentale dettata dall'art. 1218 c.c., relativamente alla responsabilità del debitore e che presuppone sotto il profilo subiettivo, un adempimento colposo generico, e cioè un comportamento negligente, imprudente o contrario a norme regolamentari. Essendo sufficiente ad integrare la presunzione della responsabilità del vettore il concorso del solo, estremo della colpa normale, devesi dedurne l'estraneità a tale sistema del concetto della colpa grave, anche perché per la legge ferroviaria citata la colpa grave rappresenta un elemento costitutivo di più rilevanti effetti (pagamenti del doppio delle indennità massime previste per le inadempienze vettoriali generiche). In tal caso, come si verifica con la situazione risarcitoria contemplata dall'art. 1225 c.c., (inadempimento dovuto a dolo del debitore), rivive la regola generale dettata dall'art. 2697 c.c., in ordine alla prova, secondo cui spetta a chi chiede l'attuazione della volontà della legge, in relazione a un diritto che faccia valere in via di azione o di eccezione, di provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e cioè le condizioni della pretesa. 

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Consulenze legali
relative all'articolo 1693 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

M. B. chiede
venerdì 04/03/2022 - Emilia-Romagna
“Abbiamo effettuato una spedizione in data 21-04-2021 la merce è stata erroneamente instradata dal corriere a XXX invece che in provincia di YYY. Abbiamo scelto un trasporto rapido con consegna prevista in 24h, mentre la merce è stata consegnata il 26-04-21. Con mail del corriere del 23-04-21 dicono di dire al cliente di ritirare la merce con riserva, cosa che il cliente ha fatto. Ora abbiamo chiesto al corriere di chiudere questa pratica e la risposta è stata che siamo fuori termine poichè è trascorso ormai un anno. Il corriere non ci ha mai richiesto di inviare documentazione per chiudere il contenzioso. In ottobre stesso vettore ha consegnato allo stesso cliente merce scondizionata, il cliente non ha fatto riserva poichè l'autista ha chiesto al vicino di poter scaricare in mancanza del destinatario, anche in questo caso il corriere dice che non essendoci riserva non possiamo chiedere danni anche se abbiamo inviato le foto. Stesso corriere per risarcirsi 2 contrassegni ha impiegato un anno!”
Consulenza legale i 11/03/2022
Nel caso che occupa, è evidente l’inadempimento contrattuale del corriere, e la sua conseguente responsabilità giuridica.
Ai sensi dell’art. 1218 del c.c., infatti, il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno. Più in particolare, nel contratto di trasporto, che implica una tipica obbligazione “di risultato”, il vettore è obbligato ad adempiere la prestazione con la diligenza dovuta dal “buon padre di famiglia”. L'art. 1693 del c.c., infatti, prevede che “il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario".

È vero che, ai sensi dell’art. 2951 del c.c., il termine di prescrizione per il risarcimento danni derivante da un contratto di trasporto è di un anno. Tuttavia, tale termine annuale non costituisce, nel caso di specie, un ostacolo al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Nel primo caso prospettato, relativo alla merce consegnata in data 26.04.2021, il termine annuale non è evidentemente ancora decorso, scadendo in data 26.04.2022. L’affermazione del fornitore per cui il cliente sarebbe “fuori termine” è quindi del tutto pretestuosa e infondata.

Anche nel secondo caso, il termine di prescrizione annuale non è ancora decorso, spirando nel mese di ottobre 2022. Tuttavia, stavolta, non è stata apposta la cosiddetta “riserva” da parte del cliente, al momento del ricevimento della merce, sotto esplicita richiesta del corriere, che ha voluto consegnare la merce al vicino di casa. L’art. 1698 del c.c. prevede, nel caso di ricezione di merce “senza riserve”, un onere di denuncia “non oltre otto giorni dal ricevimento”, ed è quindi necessario verificare che il cliente abbia assolto tale onere.

Mancano alcune informazioni importanti per dare una risposta più esaustiva, ovvero che tipo di contratto fosse in essere con il corriere, da quanto tempo e quali fossero le condizioni previste dal regolamento contrattuale.
Dagli elementi che si hanno disposizione, si può ritenere che, se è interesse del mittente non risolvere il contratto, ma mantenere in essere il rapporto, la strada migliore da percorrere sia quella di inviare una formale lettera di “messa in mora”, chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti dal cliente sia per il ritardo nella consegna, sia per il recapito di merce “scondizionata”, e quindi difettosa.

Tale lettera può essere impostata in modo semplice, intimando formalmente al corriere:
  1. innanzitutto, di chiudere le pratiche ancora eventualmente aperte;
  2. in secondo luogo, di risarcire i danni subiti dal cliente per il ritardo nella consegna della merce e per la consegna di merce difettosa.
Solitamente, in una prima lettera di messa in mora, i danni non vengono quantificati nel loro preciso ammontare.
Tuttavia, è possibile fornire una stima di massima degli stessi, riservandosi di fornire in seguito l’esatta quantificazione.

Se invece si ritiene che la decisione migliore sia sciogliere una volta per tutte il rapporto contrattuale con un corriere poco diligente, è più opportuno formulare, nei confronti del corriere, una diffida ad adempiere entro un termine perentorio, scaduto il quale il contratto si intenderà definitivamente risolto.

Se la risposta data al corriere alla formale lettera di messa in mora dovesse essere negativa, sarebbe utile valutare di invitare lo stesso a partecipare ad una negoziazione assistita da avvocati, per tentare di ottenere il risarcimento dovuto, senza tuttavia dover affrontare tempi e costi che deriverebbero da una causa civile ordinaria.